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Attività di edilizia libera: la tutela del terzo nell'impugnativa della comunicazione CILA

Tar Sicilia: il terzo che ritiene di esser stato leso da una CILA può incalzare il comune all'esercizio delle verifiche

CILA: tutto sula tutela del terzo che impugna la comunicazioneL'argomento di oggi è l'impugnativa della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da parte del terzo che si ritenga leso dalla stessa. Il particolare è dettagliato nell'interessante sentenza 1497/2018 del 16 luglio scorso del Tar Sicilia, dove si evidenzia che:

  • appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia in cui il terzo faccia valere l’interesse legittimo asseritamente leso dal non corretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità dell'attività edilizia comunicata (CILA) rispetto al paradigma normativo, ad esempio sul rilievo che l'attività in questione non potesse rientrare nella comunicazione di inizio lavori asseverata e che richiedesse piuttosto, per le caratteristiche della stessa, un permesso di costruire e, stante l'ubicazione dell'intervento, il parere obbligatorio della commissione speciale;
  • l'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non può essere un'azione di annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall'art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990 e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a. ovvero l'azione di annullamento, nell'ipotesi in cui l'amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.

Il Tar ricorda che la CILA si inquadra, analogamente alla Scia rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private. Prevista dall'art. 6 bis del dpr 380/2001, è un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la Scia, avente carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati. Pertanto è senza dubbio un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al Giudice amministrativo. 

Inoltre, il regime della edilizia libera di cui all'art.6 sopracitato - e dell'edilizia libera certificata ex art. 6 bis dpr 380/2001 - diversamente da quello della Scia, non prevede una fase di controllo successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) che - in caso di esito negativo - si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio (ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge 241/1990, l'amministrazione "adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa");

La CILA, insomma, deve essere solamente conosciuta dall'amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Ciò perché, appunto, gli interventi che rientrano nella sfera della AEL (attività di edilizia libera) non sono soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l'amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con CILA).

In ultima istanza, i giudici amministrativi chiariscono che è diversa l'ipotesi in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa Scia) o, comunque, in violazione della normativa in materia, posto che "In tali casi l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell'abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6-bis cit]", fatte salve "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia …".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

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