Attività diagnostica sui ponti esistenti e competenze degli Ingegneri: il parere del CNI
Il gruppo di lavoro del CNI affronta il tema del rapporto tra disposizioni legislative e limitazione delle attività professionali nel campo della diagnostica strutturale su costruzioni esistenti
Anche se le note sono riferite alle recenti linee guida sui ponti, è del tutto evidente - si legge nella prefazione - che il problema interessa direttamente le attività professionali degli ingegneri e riguarda l’intera attività di indagini su costruzioni esistenti; per questo è necessario un inquadramento della situazione legislativa e delle sue recenti evoluzioni, per meglio argomentare la risposta.
A questo proposito, il CNI ha interessato un Gruppo di Lavoro, composto dai Consiglieri Calzolari, Cardinale, Mariani, Perrini e Solustri, per valutare la problematica ed esprimere un parere in proposito.
Il corretto processo diagnostico: tutti i passaggi
- a. pianificazione delle indagini, redazione di specifiche tecniche, stima economica;
- b. esecuzione delle indagini (distruttive e non distruttive) in situ ed in laboratorio;
- c. supervisione in corso d’opera;
- d. emissione di rapporti di prova all’esito del p.to b.;
- e. emissione dei certificati di prova all’esito del p.to b.;
- f. interpretazione dei risultati;
- g. diagnosi strutturale.
L'evoluzione normativa
- la regolamentazione di tale materia deriva dalla fonte di legge primaria, il DPR 380/01 – Testo Unico dell’Edilizia - che ha di fatto definito gli obblighi per i laboratori autorizzati (art. 59), già previsti nella legge 1086/71, per la esecuzione di prove e relative certificazioni su calcestruzzo, barre metalliche ed acciaio da carpenteria di nuove costruzioni;
- la circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC conteneva indicazioni operative per i laboratori circa i requisiti necessari per essere riconosciuti come ufficiali ed autorizzati ai sensi di legge;
- nel 2018, le Norme tecniche per le Costruzioni, al cap. 8.5.3, hanno introdotto una specifica disposizione che estendeva le prerogative di questi ultimi al caso delle costruzioni esistenti, affermando che "…per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001";
- la legge Sblocca Cantieri (55/2019 di conversione del DL 32/2019) ha modificato l’art. 59 (comma 2) del DPR 380/01, concedendo al Ministero la facoltà di autorizzare, con proprio decreto, “... altri laboratori ..” relativamente a “… prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni quindi esistenti….”;
- la circolare STC 03/12/2019 n. 633 dispone l’accreditamento dei “nuovi” laboratori previsti che, senza specifici indirizzi, non si sarebbero potuti costituire per rispondere a esigenze di legge.
Allo stato dei fatti, non si rinviene nell’attuale normativa di legge, né nell’interpretazione data dalle circolari citate, una disposizione legislativa che impedisca agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri nel settore dell’ingegneria civile ed ambientale, sia in forma di persone fisiche che di società, di svolgere attività diagnostiche su costruzioni esistenti, tanto nella loro azione di progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, finalizzate alla redazione diretta di rapporti di prova da utilizzare per le proprie necessità tecnico professionali.
Se invece detti soggetti volessero operare nel campo della esecuzione di indagini distruttive di indagini anche non distruttive, e relative certificazioni eseguite da loro stessi, nel rispetto delle NTC 2018, e dell’art. 59 del DPR 380/01, dovrebbero uniformarsi alle procedure fissate dalla Circolare STC 633/2019.
L'avvento delle Linee Guida per la Classificazione e Gestione del Rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti
- 1.7: Competenze degli Operatori: le attività ispettive e valutative previste dalle presenti Linee Guida saranno affidate a personale di adeguate competenze. I requisiti per la competenza degli operatori saranno definiti con regolamento emanato previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”;
- 1.8: Laboratori di Prova: “ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida …omissis… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i. devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.
I professionisti competenti (Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali) possono tutt’ora emettere Rapporti di Prova per prove semi-distruttive e non distruttive (PnD) sulle costruzioni esistenti, mentre ai laboratori ex art. 59 DPR 380/2001 sono riservate in via esclusiva, le prove distruttive su cubetti e carote in CLS e barre di armatura e tutte quelle fissate dalle NTC 2018 al cap. 8.
Un provvedimento legislativo che volesse intervenire sul suddetto processo diagnostico, in particolare sui p.ti a.,c.,d.,f.,g., non potrebbe non tener conto delle riserve di legge e dell’attività professionale degli ingegneri iscritti agli Ordini, come delle società tra professionisti.
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