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Aumento di volumetria del piano mansardato: niente autorizzazione paesaggistica in sanatoria

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Oggi ci addentriamo dentro una sentenza che tratta di aumento di volumetria assentibile solo con autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Il Tar Napoli, con la pronuncia 1377/2021 dello scorso 2 marzo, ha a che fare con un progetto relativo ad una copertura, che prevedeva lo smantellamento della stessa, originariamente costituita da legno e tegole, il ripristino della muratura di sottotetto mediante rifacimento dei tratti gravemente lesionati e la realizzazione di una nuova copertura in latero cemento con sovrastante manto di tegole. Nel corso dell'esecuzione dell'intervento edilizio in questione, erano state apportate delle modifiche (la copertura è stata realizzata a due falde per tutto il suo sviluppo, in luogo di quella preesistente; la quota dei colmi è più alta di quella preesistente, ed è stata variata la quota di imposta delle gronde).

Secondo il ricorrente, tale intervento non determinava la creazione di nuovo volume né di nuove superfici utili e quindi era stata depositata istanza di accertamento di conformità. Il comune esprimeva parere favorevole, ma la Soprintendenza esprimeva parere negativo, assumendo che vi fosse stato un aumento di volumetria.

Il ricorrente impugnava quindi il diniego della Soprintendenza per i seguenti motivi:

  1. violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, atteso che l'intervento de quo non comporta incremento di carico urbanistico ed è stato valutato volume tecnico sia dalla Commissione Edilizia Comunale sia dalla Commissione locale per il paesaggio;
  2. la Soprintendenza deve limitarsi ad apprezzamenti di natura paesaggistica, non potendo esaminare la legittimità dell’opera sotto il profilo edilizio o urbanistico;
  3. l’istruttoria endoprocedimentale ha escluso che l'intervento in questione possa compromettere l'aspetto visibile (punto di vista panoramico) e non arreca pregiudizio ai valori paesaggistici; la disciplina urbanistica prevede che le altezze degli edifici di nuova costruzionenon potranno superare l'altezza media degli edifici esistenti al contorno in un contesto edificato, qual è quello in cui ricade l'unità immobiliare della ricorrente.

 

L'aumento di volumetria

L’Avvocatura dello Stato, inizialmente, eccepiva che l'intero sistema di copertura dello stabile ha subito rilevanti modifiche nel suo aspetto esteriore.

Tali modifiche non hanno permesso alla Soprintendenza di ritenere l'abuso costituito da opere minimali; l’Avvocatura eccepiva inoltre che le quote della realizzata copertura hanno subito una variazione all'imposta che ha determinato una rinnovata fruibilità dei sottostanti ambienti tanto da generare un'agibilità tipica dei piani mansardati sostenuta daun notevole incremento di superficie utile, contrariamente a quanto riportato dal ricorrente.

Ancora, il fabbricato, con la rinnovata copertura a falde, nella conformazione dell'ultimo piano di calpestio, è stato peraltro dotato di nuove aperture e balconi che hanno conferito all'edificio un assetto completamente diverso rispetto a quello originario, abbisognevole solo di opere di consolidamento e ripristino strutturale tant'è che il ricorrente ha inoltrato istanza di contributo ai sensi della legge 219/1981 relativa alle riparazioni per danni dall'evento sismico del 1980, come peraltro indicato a pagina 2 del ricorso. In altre parole, è palese l’aumento di volumetria, ciò che, ex art. 167 d.lgs. 42/2004, perciò stesso precludela possibilità di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

 

Niente autorizzazione paesaggistica

Il nocciolo della questione, che porta il Tar a respingere il ricorso è che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è provato che vi è stato un aumento di volumetria. Ciò è confermato dallo stesso Comune (il Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica lo riconosce in una nota) pur ritenendolo paesaggisticamente ininfluente perché di “marginale” entità, perché non determinerebbe un aumento del carico urbanistico e perché può essere considerato un volume tecnico.

Tuttavia, l’aumento di volumetria preclude, per ciò stesso, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ex art. 167 d.lgs. 42/2004: come ritenuto da costante giurisprudenza, “Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno” (tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, n. 40/2021).

Inoltre, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, anche la realizzazione di volumi di modesta entità preclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (così, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. VI, 19/10/2020, n. 6300

 

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