Autorizzazione paesaggistica semplificata: c'è l'ok del Parlamento
Il parere positivo delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato porta l'autorizzazione paesaggistica semplificata sul rettilineo finale con qualche piccola modifica
Il parere positivo delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato porta l'autorizzazione paesaggistica semplificata sul rettilineo finale con qualche piccola modifica
A passi spediti verso la norma finale: l'autorizzazione paesaggistica semplificata è cosa 'quasi' fatta, dopo l'ok da parte di Commissioni Ambiente di Camera e Senato che hanno seguito, cronologicamente, il parere positivo del Consiglio di Stato.
Le uniche richieste di modifica riguardano alcuni aggiustamenti alla norma, in particolare limitare il ricorso alla conferenza di servizi e incentivare l’approvazione dei piani paesaggistici.
Conferenza dei servizi e piani paesaggistici
Si richiede di prevedere la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi laddove, per la realizzazione dell’intervento progettato, non sia richiesto altro titolo abilitativo eccetto l'autorizzazione paesaggistica semplificata.
Inoltre, si sottolinea la necessità di completare il processo di co-pianificazione paesaggistica anche attraverso un meccanismo premiale, che consenta l'estensione dell'esonero anche ad ulteriori interventi collocati nella tabella dell'allegato B (interventi ad impatto lieve).
Autorizzazione paesaggistica semplificata: i punti principali
Il dPR riguarda il regolamento sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria e individua quindi gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ovvero soggetti a percorso semplificato, avente ad oggetto un intervento di semplificazione dotato di elevata peculiarità, in quanto riguardante specificamente gli interventi in astratto soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Le parti interessanti del dPR riguardano i rinnovi e l'autorizzazione semplificata. L'art.7 stabilisce che sono soggette a procedimento semplificato anche "le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, scadute da più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute". Se però l'istanza è accompagnata da varianti anche 'leggere', l'iter resta quello ordinario.
L'art.8 è quello che tratta la semplificazione della procedura, con compilazione del modello contenuto nell'allegato C al decreto. La domanda di rilascio deve però essere redatta da un tecnico abilitato all'interno di una relazione paesaggistica (allegato D) dove bisognerà indicare:
- i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area;
- la descrizione dello stato attuale dell’area interessata all'intervento;
- l’attestazione di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni relative al paesaggio (se pertinente);
- la descrizione della compatibilità del progetto ai valori paesaggistici dell’area;
- l’indicazione delle eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.