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Autorizzazione paesaggistica semplificata: la guida alle nuove regole

Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 68) del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dpr 31/2017 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", in vigore dal 6 aprile 2017.
 
 
Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede
Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l'autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).
Il dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio dpr 139/2010.
 
Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale.
 
In particolare, negli allegati A e B del dpr 31/2017 sono stati individuati rispettivamente:
  • 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
  • 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto
 
In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata:
  • le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (dlgs 42/2004)
  • autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)
  • interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il dlgs 42/2004
I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004).
Il Codice all'art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:
  • gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.)
  • le aree di cui all'art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.)
  • gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del dlgs 42/2004.
In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente si tratta dei Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.
 
Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 dlgs 42/2004):
  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
  • i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  • i ghiacciai e i circhi glaciali
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
  • le zone umide incluse nell'elenco previsto dal dpr 448/1976
  • i vulcani
  • le zone di interesse archeologico.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)
Ecco l'iter per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria:
  • l'amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica
  • entro 40 giorni l'amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica
  • la soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni
  • dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace.
Analizzando i punti dell'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni (oltre 3 mesi!).
 
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr 31/2017
Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:
  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell’edificio
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
Gli interventi esclusi sono in totale 31 e sono riportati nella tabella A allega al dpr 31/2017.
 
Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr 31/2017
Il dpr 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità (Allegato B del dpr 31/2017) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata; tra questi citiamo:
  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
L’art. 8 del dpr 31/2017 disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.
In particolare, si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al dpr 31/2017  (Allegato C) e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’Allegato D al regolamento medesimo.
 
Relazione paesaggistica semplificata, i contenuti
La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:
  • sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area
  • è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento
  • è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti
  • è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
  • sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste
L’art. 8, c. 3 del dpr 31/2017 specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storicoculturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
Il dpr 31/2017 definisce quindi le modalità per l’istanza di autorizzazione paesaggistica; in particolare l’allegato C contiene il modello di istanza e l’allegato D il modello di relazione paesaggistica semplificata. la relazione paesaggistica semplificata.
 
E’ possibile compilare direttamente i modelli o avvalersi di appositi software per la corretta compilazione.
 
L'iter procedurale per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste
Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall’art. 9 del dpr 31/2017.
Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l'edilizia dpr 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico. 
Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del dpr 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
In tutti gli altri casi la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è effettuata all’autorità procedente, ossia la Regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Le semplificazioni procedimentali sono le seguenti:

[Continua…]

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