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Autorizzazione unica data center: le indicazioni del MASE su tempi, oneri e connessione elettrica

Il MASE ha pubblicato i primi indirizzi operativi sul PUCD, il procedimento unico per l'autorizzazione unica dei data center (art. 8, D.L. 21/2026, L. 49/2026): durata massima 10 mesi, oneri VIA e AIA con bonifici separati, istanza via PEC entro 50 MB, connessione temporanea in media tensione ammessa.

L'autorizzazione unica per i data center in Italia passa dal PUCD, il Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di Centri Dati.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha diffuso le prime indicazioni operative su questo nuovo regime autorizzativo, introdotto dall'art. 8 del "Decreto Bollette" (D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49).

Ecco cosa cambia per i proponenti: durata del procedimento, contributi istruttori, modalità di presentazione dell'istanza, conformità urbanistica, titoli edilizi, opere di rete e gestione delle varianti.


Perché nascono questi indirizzi operativi

Il MASE ha reso noto di aver pubblicato, attraverso i Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia, un primo documento di indirizzo dedicato al PUCD.

Il provvedimento nasce per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti dagli operatori del settore sul nuovo regime autorizzativo, allo scopo di agevolare la corretta formulazione delle istanze e la loro procedibilità.

Si tratta di un primo strumento interpretativo, non ancora esaustivo: il MASE anticipa che nei prossimi giorni la Direzione generale Valutazioni ambientali renderà disponibili anche il modello di istanza e le specifiche tecniche per l'organizzazione della documentazione, pubblicati sul portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS-VIA-AIA, nello spazio dedicato al Proponente/Gestore.

SCARICA LE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MASE

Il perimetro normativo: l'art. 8 del Decreto Bollette

Il PUCD è disciplinato dall'art. 8 del D.L. 21/2026, convertito dalla legge 49/2026, e riguarda l'autorizzazione unica per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei data center rientranti nelle categorie 1, 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2024/1364, comprese le relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione.

L'autorità competente è quella preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 7, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. 152/2006.

1. Le tempistiche: dieci mesi, prorogabili solo in casi eccezionali

Il comma 4 dell'art. 8 fissa un termine massimo di dieci mesi per la conclusione del procedimento unico, decorrenti dalla verifica di completezza della documentazione, con dimezzamento dei termini per la valutazione di impatto ambientale.

La proroga è ammessa solo per circostanze eccezionali, legate a natura, complessità, ubicazione o portata del progetto, e comunque per non più di tre mesi. Il dettaglio delle tempistiche delle singole fasi sarà pubblicato nelle successive Indicazioni operative sul portale VAS-VIA-AIA.

2. Un procedimento oneroso: due bonifici distinti per VIA e AIA

Il PUCD è a titolo oneroso. All'atto della presentazione dell'istanza, il proponente deve allegare le attestazioni di pagamento degli oneri VIA e AIA, oltre alle quietanze relative agli ulteriori titoli da acquisire nell'ambito del procedimento. È richiesta l'esecuzione di due bonifici separati, uno per gli oneri VIA e uno per gli oneri AIA, verso la Tesoreria Centrale di Roma.

Per la corretta causale del bonifico VIA occorre fare riferimento alla Circolare RGS n. 20/2025; i dettagli su importi e documentazione sono comunque reperibili nella sezione dedicata al Proponente/Gestore del portale VAS-VIA-AIA.

3-4. Indicazioni operative e presentazione dell'istanza: PEC o supporto fisico, in attesa del portale dedicato

In attesa di una piattaforma online dedicata, ancora in fase di sviluppo, l'istanza va trasmessa in via transitoria secondo due modalità alternative:

  • via PEC, se la documentazione complessiva non supera 50 MB, in un unico file .zip organizzato secondo le specifiche tecniche del portale;
  • brevi manu su supporto informatico (HD), se la documentazione supera i 50 MB, accompagnata dalla stampa dell'istanza trasmessa via PEC.

L'istanza va indirizzata alla Direzione generale Valutazioni ambientali — Divisione II (Procedure rischio rilevante e AIA), all'indirizzo PEC va@pec.mase.gov.it.

Il proponente deve inoltre allegare l'elenco di tutti gli ulteriori titoli da acquisire con il provvedimento unico, oltre a VIA e AIA, corredati della relativa documentazione tecnica di settore. L'istanza resta un'istanza di parte: la responsabilità delle dichiarazioni rese rimane in capo al richiedente.

5. Procedibilità: la verifica di completezza attiva il termine dei dieci mesi

La verifica della completezza documentale è condotta dall'autorità procedente in collaborazione con le amministrazioni competenti, nel rispetto della legge 241/1990. È da questa comunicazione di completezza che decorre il termine massimo di dieci mesi previsto dal comma 4 dell'art. 8.

6. Conformità urbanistica: presupposto necessario, non variante automatica

L'art. 8, comma 3, richiede che il proponente alleghi all'istanza, tra gli altri elaborati, la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.

Il MASE chiarisce due punti rilevanti per la progettazione:

  • la conformità urbanistica è condizione preliminare all'avvio del PUCD, verificata nel corso dell'istruttoria;
  • l'autorizzazione unica non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Titoli edilizi ricompresi nel procedimento

I titoli edilizi rientrano nel perimetro del PUCD: il proponente deve quindi presentare, sin dall'istanza, un progetto completo di tutti gli elaborati necessari all'acquisizione del titolo edilizio, senza rinviarli a un procedimento separato.

8. Opere di rete: la soluzione temporanea in media tensione

Il chiarimento più operativo riguarda le connessioni elettriche. L'autorizzazione unica comprende l'impianto e le opere di rete utente (ad esempio i cavidotti), ma non le opere che il distributore o Terna, nella proposta di soluzione di connessione (STMG), qualificano come "opere di rete" in senso proprio.

Il comma 1-bis dell'art. 8 consente, per gli impianti che necessitano di connessione alla RTN, di allegare all'istanza una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo l'obbligo di integrare successivamente la soluzione definitiva. Il documento MASE illustra un caso esemplificativo: un data center con fabbisogno oltre 10 MW può ottenere l'autorizzazione unica sulla base della sola soluzione temporanea, in due possibili scenari:

  • se il progetto di connessione definitiva di Terna arriva durante l'istruttoria, la documentazione viene integrata e l'autorizzazione risulta definitiva e completa fin da subito;
  • se il procedimento si conclude prima, l'autorizzazione riguarda la costruzione dell'intero impianto e l'esercizio nei limiti della soluzione temporanea; una volta disponibile il progetto definitivo di Terna, sarà necessaria una istanza di variante all'autorizzazione già rilasciata.

Questa impostazione consente agli operatori di "mettere a terra" i progetti senza attendere i tempi, tipicamente più lunghi, di allacciamento alla rete di trasmissione nazionale.

9. Modifiche progettuali in corso d'istruttoria

Le modifiche progettuali intervenute durante l'istruttoria possono in linea di massima essere gestite nell'ambito dello stesso procedimento unico, con valutazione caso per caso. In funzione della rilevanza della modifica, il richiedente dovrà aggiornare la documentazione già presentata; ciò può comportare il riavvio dei termini procedimentali, con eventuale nuova fase di pubblicazione, consultazione pubblica e istruttoria.

10. Varianti successive al rilascio dell'autorizzazione unica

Le varianti successive alla conclusione del procedimento — ad esempio un ampliamento del data center già autorizzato — richiedono la riattivazione del procedimento di autorizzazione unica, secondo lo stesso schema previsto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 21/2026.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il documento firmato digitalmente dai Capi Dipartimento Laura D'Aprile (DiSS) e Federico Boschi (DIE) rappresenta solo la prima tappa di un percorso attuativo destinato a completarsi con la pubblicazione, sul portale VAS-VIA-AIA, di indicazioni operative più dettagliate sulle singole fasi del procedimento, oltre che del modello di istanza e delle specifiche tecniche di organizzazione della documentazione, annunciati dallo stesso MASE come prossimi in uscita. Per i progettisti e i proponenti di data center, il consiglio operativo è monitorare con continuità lo spazio Proponente/Gestore del portale ministeriale, dove confluiranno gli aggiornamenti procedurali via via che il quadro si consoliderà.


Domande frequenti sul PUCD

Cos'è il PUCD?

È il Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di Centri Dati, introdotto dall'art. 8 del D.L. 21/2026 (Decreto Bollette), convertito dalla legge 49/2026, e disciplinato dai primi indirizzi operativi pubblicati dal MASE il 21 luglio 2026.

Quanto dura il procedimento unico per i data center?

Non più di dieci mesi dalla verifica di completezza della documentazione, prorogabili solo in casi eccezionali e per non oltre tre mesi.

Come si presenta l'istanza per il PUCD, in attesa del portale dedicato?

Via PEC (documentazione fino a 50 MB, in un unico file .zip) oppure brevi manu su supporto informatico oltre i 50 MB, all'indirizzo va@pec.mase.gov.it della Direzione generale Valutazioni ambientali.

Quali oneri sono previsti?

Due bonifici distinti verso la Tesoreria Centrale di Roma: uno per gli oneri VIA e uno per gli oneri AIA, oltre alle quietanze per gli ulteriori titoli richiesti dalle autorità competenti.

L'autorizzazione unica include anche i titoli edilizi e le opere di rete?

Sì per i titoli edilizi. Per le opere di rete, sono incluse quelle di utenza (es. cavidotti); restano escluse le opere qualificate come "opere di rete" da Terna o dal distributore nella proposta STMG.

Fonti: comunicato stampa MASE del 22 luglio 2026; "Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD) – Primi indirizzi operativi", Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Sviluppo Sostenibile e Dipartimento Energia, 21 luglio 2026; art. 8, D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

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