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Bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo: cosa occorre fare per la prevenzione incendi?

Dopo la tragedia di Crans Montana, il tema della prevenzione incendi nei locali di intrattenimento torna centrale anche per bar e ristoranti. La Circolare 674/2026 dei Vigili del Fuoco chiarisce quando un’attività diventa pubblico spettacolo e quali obblighi scattano: valutazione del rischio incendio, piano di emergenza, gestione affollamento e applicazione del Codice o del Minicodice.

La Circolare 674 del 15 gennaio 2026 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce indirizzi applicativi per distinguere bar e ristoranti dai locali di pubblico spettacolo ai fini della prevenzione incendi.

Il documento richiama DPR 151/2011, TULPS, DM 2.9.2021 e DM 3.9.2021, chiarendo quando l’intrattenimento diventa attività prevalente e quali obblighi derivano in termini di valutazione del rischio, piano di emergenza e applicazione del Codice di prevenzione incendi. Un riferimento operativo per progettisti, consulenti e gestori.

SCARICA LA CIRCOLARE 674/2026 DEI VVF IN FONDO ALL'ARTICOLO

 


Prevenzione incendi dei locali di pubblico spettacolo

La tragedia di Crans Montana ha riaperto il dibattito, anche in Italia, sulla prevenzione incendi dei locali dove giovani e meno giovani vanno a divertirsi. Si tratta in realtà di una serie di locali dove si svolgono attività tra loro anche molto diverse: si passa dalle vere e proprie attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento alle attività più assimilabili a bar o ristoranti.

In Italia sono presenti numerose normative in materia di sicurezza, non solo sicurezza antincendio ma sicurezza intesa nel senso più esteso, che si applicano ai locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento, locali che sono poi soggetti a diversi tipi di controllo da parte di varie autorità. Molte meno normative, e molti meno controlli, si applicano ai locali come bar e ristoranti. Si tratta quindi di un mondo molto articolato: vediamo allora di fare un po’ di chiarezza.

 

Locali di pubblico spettacolo: definizione e regime autorizzativo

Per prima cosa i locali di pubblico spettacolo sono quelli dove il pubblico assiste passivamente ad un evento; i locali di intrattenimento sono invece quelli dove il pubblico partecipa attivamente, come per esempio le sale giochi o i locali da ballo, le discoteche, ecc. Rientrano in questa categoria anche gli spettacoli teatrali di qualsiasi natura, i concerti, i cinema, gli spettacoli vari in esercizi pubblico dove ci siano spazi specifici per gli spettatori, gli spettacoli viaggianti, le sale bingo, le conferenze, i congressi, ecc., come meglio precisato da tutta una serie di normative molto articolate.

  

DPR 151/2011: quando scatta il controllo dei Vigili del Fuoco

Questi locali sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 Agosto 2011 n. 151 qualora costituiscano l’attività 65, che recita:

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Sorvoliamo sull’”ovvero”, che purtroppo tanto piace al nostro legislatore, e interpretiamolo come un “oppure”, cioè come una congiunzione “or”. In altri termini, è sufficiente superare anche soltanto una delle due condizioni (oltre 100 mq; oltre 200 persone) per essere soggetti.

Sorvoliamo anche sul “temporaneo”, la cui durata temporale non è mai stata chiarita, cosa che naturalmente ha dato adito a diverse interpretazioni, contrasti tra professionisti e organi di controllo, e naturalmente possibili problemi giudiziari.

Se in un locale avvengono attività come quelle indicate, allora l’attività è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e deve attivare le procedure previste dal DPR 151/2011 stesso, cioè presentare un progetto, ottenere dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio un parere positivo, eseguire i lavori come da progetto approvato, presentare la SCIA con tutte le relative certificazioni (di resistenza al fuoco, di reazione al fuoco, di conformità degli impianti tecnologici e degli impianti antincendio, ecc.).

Non solo: esiste anche una normativa parallela che regola l’autorizzazione all’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e che temporalmente inizia con il TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con il Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931.

 

Commissione di Vigilanza

L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio amministrativo competente sentita una commissione tecnica che si chiama Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, spesso chiamata CPV oppure CCV.

La competenza è comunale (CCV) fino a 1.300 spettatori nel caso di cinema, teatri e simili, e fino a 5.000 spettatori per altri locali o impianti, come per esempio stadi o palazzetti dello sport.

Tale Commissione, di cui fanno parte Vigili del Fuoco, Polizia locale, ASL, esperti di strutture, di elettrotecnica e di acustica ed altri, verifica l’adeguatezza dei locali di pubblico spettacolo non solo dal punto di vista della sicurezza antincendio ma anche da altri punti di vista, come la stabilità delle strutture, dell’acustica, dell’adeguatezza degli impianti elettrici, dei servizi igienici, ecc.

La Commissione verifica preliminarmente i progetti e, prima dell’apertura, effettua un sopralluogo di controllo a seguito del quale emette il parere positivo al rilascio dell’agibilità, per locali dove stabilmente vengono svolte tali attività (agibilità permanente) o per locali dove tali attività vengono svolte saltuariamente (agibilità temporanea).

 

Attività di pubblico spettacolo e doppio binario normativo

Le normative che occorre seguire per la realizzazione e la gestione di tali locali sono molto stringenti. Per le attività di pubblico spettacolo sussiste il cosiddetto “doppio binario”: il titolare dell’attività, supportato dal professionista antincendio, è libero di scegliere se applicare le “vecchie” normative tradizionali costituite dal Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996oppure il cosiddetto “Codice” di prevenzione incendi, cioè il DM 3 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni, affiancato dal DM 22 novembre 2022 che è la cosiddetta regola tecnica verticale V.15.

Recentemente (2024) gli spettacoli dal vivo quali teatri, musica, danza, cinema che si svolgono tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, compresi le rassegne ed i festival che si svolgono per più giorni, con un massimo di 2.000 partecipanti, hanno visto una semplificazione delle procedure burocratiche.

In diverse attività è obbligatorio richiedere il servizio (a pagamento) di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco: ciò avviene per esempio nei teatri, cinema e circi oltre le 500 persone; teatri per riprese cinematografiche oltre le 100 persone, quando c’è presenza di pubblico; sale conferenze oltre i 1.000 posti; impianti sportivi all’aperto oltre i 10.000 posti; impianti sportivi al chiuso oltre i 4.000 posti; sale da ballo oltre le 1.500 persone; ecc.

Come si può notare, quindi, in Italia i locali veri e propri di “pubblico spettacolo” sono molto ben regolamentati (forse fin troppo) da normative cogenti e sono anche soggetti a controlli da parte degli organi pubblici di controllo. Altri tipi di locali dove attività simili vengono svolte saltuariamente, temporaneamente, o magari anche abusivamente, non sono sottoposti né a tali normative né a tali controlli.

Intanto bar e ristoranti non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco.

 

Bar e ristoranti: quando non sono pubblico spettacolo

Nel 2011, quando doveva essere emanato il DPR 151/2011, i ristoranti comparivano tra le attività soggette, ma nella versione definitiva poi sono scomparsi: chissà perchè.

Anche qualora in tali locali si svolgano attività musicali o simili, tali attività non sono sufficienti a rendere un bar o un ristorante soggetto al controllo dei VVF, poiché occorre valutare la prevalenza dell’attività svolta.

In altri termini occorre valutare i criteri indicati dal TULPS e determinare quale sia l’attività prevalente del locale. Se un ristorante alla sera, passata una certa ora, intrattiene i clienti con uno spettacolo musicale, ma non fa pagare un biglietto di ingresso e fa solo pagare le consumazioni, allora si può ritenere che l’attività prevalente sia la somministrazione, e che l’attività di spettacolo sia soltanto accessoria all’attività principale di somministrazione.

Quindi in questo caso non siamo davanti ad una attività di pubblico spettacolo. Certo che però se poi il locale fa pagare un biglietto di ingresso, pubblicizza l’esibizione della tal banda musicale sui social, realizza un palco apposta per le esibizioni, installa un impianto audio specifico per le esibizioni musicali, attrezza una sala da ballo o effettua interventi simili, allora si può supporre che invece l’attività principale sia proprio il pubblico spettacolo, e che l’attività di somministrazione sia accessoria.

Ci sono poi i circoli privati e le associazioni culturali, sotto i quali talvolta si nascondono attività imprenditoriali assimilabili al pubblico spettacolo. Come si può notare, i criteri non sono sempre chiarissimi ed inequivocabili, ed occorre valutare caso per caso. Tanto per essere chiari fino alla brutalità, in Italia un locale come quello di Crans Montana, che si autodefiniva “lounge bar”, non sarebbe considerato come locale di pubblico spettacolo.

 Ecco allora che per questi locali un po’ borderline non si applicano tutte le normative che abbiamo elencato finora. Non si applicano le normative di prevenzione incendi, non ci sono i controlli dei Vigili del Fuoco né quelli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Ma allora questi locali sfuggono a tutte le normative e a tutti i controlli?

Molti gestori di questi locali, da me personalmente interrogati con nonchalance in tempi non sospetti, cioè pre-Crans Montana, erano convinti di non dover sottostare a nessuna normativa di sicurezza antincendio, e quando si accennava alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, dopo averci riflettuto un po’, normalmente rispondevano ammettendo di averne sentito vagamente parlare. Sia ben chiaro: nonostante ciò non sia ben noto a tutti, anche questi locali in Italia alcune normative di sicurezza le devono applicare obbligatoriamente.

Restano comunque ancora molti punti da chiarire. Cosa succede se organizzo una festa privata, strettamente su inviti, in un luogo privato? Di certo non è pubblico spettacolo, ma se invito magari centinaia di persone, e invito una famosa band musicale o un cantante famoso, e organizzo un palco ed una pista da ballo, siamo sicuri che un evento del genere non sia degno dell’attenzione del legislatore? E cosa dire per quei locali che dopo una certa ora si trasformano, per esempio passando da ristorante a discoteca?

   

I chiarimenti della Circolare dei VVF n.674 del 15 gennaio 2026

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi Ministero dell’Interno, in data 15 gennaio 2026 ha emanato la Circolare 674 che proprio si intitola “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi”.

La Circolare in sé non contiene nulla di rivoluzionario, ma è encomiabile perché ricorda a tutti che anche i bar, i ristoranti e le attività simili devono obbligatoriamente applicare alcune normative in materia di sicurezza ed anche di sicurezza antincendio.

Vediamo meglio nel dettaglio.

  1. Se bar e ristoranti sono inseriti all’interno di attività disciplinate da normative antincendio, anche loro dovranno osservare tali disposizioni. Questo avviene, per esempio, quando bar e ristoranti sono inseriti nei centri commerciali, nei centri direzionali o in altre attività già di per sé soggette al controllo dei VVF.
  2. I bar ed i ristoranti non sono classificabili come attività di pubblico spettacolo quando la musica è svolta in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione.
  3. Se invece l’intrattenimento comporta una apposita trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), allora il locale diventa locale di pubblico spettacolo a tutti gli effetti.
  4. I locali che fanno musica dal vivo ed i locali dove si effettua il karaoke non devono applicare il DM 19 agosto 1996, dato che tale decreto esclude esplicitamente tali attività. Invece tale decreto si applica se ci sono sale appositamente allestite per le esibizioni oppure anche se la capienza della sala supera le 100 persone. Questo punto non è chiarissimo e si ha notizia di CCV/CPV di diversi Comuni che a questo proposito adottano interpretazioni diverse, e talvolta anche diverse interpretazioni rispetto al locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
  5. Comunque sia, anche i bar ed i ristoranti, anche quando svolgono attività non assimilabili al pubblico spettacolo, devono ovviamente applicare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, e cioè il Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n. 81. Questa normativa trascina poi con sé tutta una serie di altre normative collegate, come per esempio il DM 2.9.2021 ed il DM 3.9.2021. Vediamo allora nel dettaglio gli obblighi di questi locali per quanto riguarda la sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi.

Di tutti i rischi: quindi anche del rischio incendio, che è soltanto uno dei tanti rischi possibili. Per lo meno per i locali di nuova realizzazione (post 2021) e per i locali esistenti oggetto di modifiche che rendano necessario rielaborare il Documento di valutazione dei rischi, la valutazione del rischio di incendio deve essere effettuata applicando il DM 3.9.2021. Per sapere quando è obbligatorio rielaborare il documento di valutazione dei rischi, nel caso di attività esistenti, occorre riferirsi all’Art. 29 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce alcuni criteri indicativi.

In molti casi sarà poi necessario predisporre un Piano di emergenza scritto, secondo quanto prescritto da D.M. 2.9.2021. In tutti i casi, ed in tutti i luoghi di lavori, come prescritto da D.M. 2.9.2021, è sempre necessario formare il personale addetto alla prevenzione incendi, la cosiddetta “Squadra antincendio”. Vediamo allora questi due decreti.

...continua la lettura nel PDF.


FAQ TECNICHE

Quando un bar con musica dal vivo deve essere considerato locale di pubblico spettacolo?

Quando l’intrattenimento diventa attività prevalente rispetto alla somministrazione. Indicatori tipici: bigliettazione, promozione dell’evento come attività principale, allestimenti permanenti (palco, pista da ballo), impianti dedicati, gestione autonoma dell’affollamento. In questi casi si applicano DPR 151/2011 e normativa specifica per pubblico spettacolo.

Un bar non soggetto a SCIA antincendio deve comunque applicare norme di prevenzione incendi?

Sì. Anche se non rientra tra le attività soggette al controllo dei VVF, resta obbligatoria la valutazione del rischio incendio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e l’applicazione del DM 3.9.2021 (Minicodice o Codice completo, a seconda dei requisiti). L’assenza di SCIA non equivale ad assenza di obblighi.

Quando si può applicare il Minicodice e quando è necessario il Codice completo?

Il Minicodice è ammesso solo se l’attività rientra integralmente nei requisiti di “rischio basso”: ≤100 occupanti, ≤1.000 m², assenza di lavorazioni o materiali significativi ai fini incendio, non soggetta a controllo VVF. Se anche uno solo dei requisiti manca, è necessario applicare l’intero Codice di prevenzione incendi.

Il piano di emergenza scritto è sempre obbligatorio per un bar o ristorante?

È obbligatorio quando:

  • sono presenti più di 10 lavoratori;
  • il locale è aperto al pubblico con oltre 50 persone contemporaneamente;
  • l’attività è soggetta a DPR 151/2011.

Il piano deve disciplinare esodo, ruoli, procedure e gestione dell’emergenza.

Cosa deve verificare un professionista antincendio in un locale borderline (ristorante che si trasforma in discoteca)?

Deve analizzare prevalenza dell’attività, affollamento reale, layout, vie di esodo, carico d’incendio, impianti, gestione dell’emergenza e coerenza tra assetto autorizzato e uso effettivo. La trasformazione funzionale anche solo serale può comportare cambio di inquadramento normativo e responsabilità rilevanti per gestore e tecnici.

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