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Barriere architettoniche: abbattimento possibile in deroga alle distanze tra edifici

Tar Lombardia: le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile

La normativa sulle distanze in edilizia (art. 9 del d.m. n. 1444/1968) non si applica in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Questo perché, come disposto dagli artt. 78 e 79 del TU Edilizia, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile.

L'importante principio di diritto viene ricordato dal Tar Lombardia nella sentenza 809/2018 dello scorso 27 marzo - file disponibile in allegato - che ha respinto il ricorso di una società contro l'autorizzazione comunale per la realizzazione di corpi di fabbrica anche in sopraelevazione ed ampliamento all'esistente a distanza inferiore a dieci metri (fino a 9 metri), del manufatto realizzato in precedenza, come se tale manufatto risultasse irrilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio-privatistico.

 

Per il Tar, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 79 del dpr 380/2001 porta ad estendere la deroga delle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (dettate nel comma 1 dell’art. 79 cit.) anche agli atti di normazione primaria, con il corollario di dover limitare al dato testuale il richiamo all'art. 873 c.c. e quindi dell'inapplicabilità della disciplina delle distanze dai fabbricati alieni prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 22 settembre 2014, n. 726).

La normativa suddetta prevede, quindi, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, una specifica e automatica deroga alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici comunali, senza la necessità di valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

Né l'applicazione di tale normativa è preclusa per la realizzazione di nuove opere prive di autonomia funzionale, come gli ascensori, che vengono ritenuti dalla giurisprudenza alla stregua di "volumi tecnici o impianti tecnologici" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2012, n. 6253), e come la scala, nel caso di specie, realizzata all'esterno per assicurare l’uscita degli utenti dall’ascensore senza incontrare ostacoli architettonici costituiti dai gradini preesistenti.

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