Cappotto termico | Involucro | Isolamento Termico | Normativa Tecnica | Restauro e Conservazione | Ristrutturazione | Abuso Edilizio
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Beni vincolati e cappotto termico: obbligo di autorizzazione preventiva anche per le opere interne

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1896/2025, affronta un caso dove emerge il delicato equilibrio tra interventi di efficientamento energetico e tutela del patrimonio storico-paesaggistico. La controversia riguarda un edificio soggetto a doppio vincolo in cui il proprietario aveva installato un cappotto termico interno senza preventiva autorizzazione. La Soprintendenza ha contestato non solo l’assenza del titolo, ma anche l’alterazione dei caratteri architettonici e spaziali degli ambienti storici e il TAR conferma la legittimità dell’ordine di rimozione.

Cappotto termico e beni doppiamente vincolati: i limiti imposti dalla tutela storico-paesaggistica

Le città italiane, famose a livello mondiale per la loro bellezza e storia, sono caratterizzate da vicoli antichi e piazze storiche, dove gli edifici raccontano la storia e cultura del paese.

Tuttavia, a causa dell’epoca in cui sono state costruite le facciate degli edifici, nascondono spesso problemi legati al risparmio energetico.

Migliorare l’efficienza energetica di questi edifici senza rovinarne l’aspetto diventa una sfida importante per i professionisti, una sfida difficile ma possibile.

In Italia ci sono oltre 3 milioni di edifici, costruiti prima del 1945, che se non vengono mantenuti e resi più efficienti rischiano di diventare un problema.

L’adozione di sistemi di isolamento termico, come il cappotto, oggi ampiamente utilizzato, rappresenta una delle soluzioni più diffuse per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Tuttavia, quando si interviene su immobili sottoposti a doppio vincolo, ossia contemporaneamente a tutela storico-artistica e paesaggistica, iniziano a nascere non pochi problemi. Questo perché ci si deve necessariamente confrontare con le esigenze di conservazione dell’integrità dell’edificio tutelato.

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Il cappotto, infatti, implica l’aggiunta di strati isolanti che possono modificare lo spessore, le proporzioni e le finiture dell’immobile, comportando una possibile alterazione degli elementi architettonici e dei caratteri costruttivi tipici e di valore storico.

L’art. 21, comma 4 del DLGS 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) chiarisce che “(…) l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente (...)”.
Quindi, qualsiasi opera, anche interna, deve essere autorizzata dalla Soprintendenza.

Mentre l’art. 146 comma 5 dello stesso Codice evidenzia che “sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge (...). Il parere del soprintendente (...) assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”

L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dalla Regione dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza. L’approvazione del parere della Soprintendenza diventa obbligatorio ma non vincolante, purché venga reso nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico. Tuttavia, l’ente preposto ha 45 giorni di tempo per rendere il parere, scaduto il quale l’ufficio tecnico comunale è tenuto a decidere ugualmente.

Nel caso degli immobili doppiamente vincolati, l’autorità di tutela valuta anche l’alterazione dei caratteri architettonici. Per questo motivo, anche l’applicazione di un cappotto può essere oggetto di diniego se ritenuto lesivo dei valori protetti.

La sentenza del TAR Lombardia n. 1896/2025 riguarda proprio il contenzioso tra un privato proprietario di un’unità immobiliare in un edificio storico e la PA competente. La decisione del giudice ribadisce che, su immobili vincolati, ogni intervento richiede specifica autorizzazione della Soprintendenza e dell’ente competente, anche se di natura interna.

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Beni doppiamente vincolati: l’autorizzazione preventiva è obbligatoria anche per le opere interne

Il caso relativo agli abusi su immobili storici trattato dal TAR della Lombardia riguarda un edificio sottoposto a doppia tutela ossia:

  • vincolo monumentale, imposto con DM del 17 dicembre 1987;
  • vincolo paesaggistico, essendo compreso nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino.

Questa doppia protezione normativa comporta che qualsiasi intervento edilizio, anche apparentemente minore, debba essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità. Tale connotazione di vincoli si è scontrata con un più ampio progetto di riqualificazione energetica dello stabile collegato agli incentivi del Superbonus 110%.
Il proprietario infatti, aveva proceduto all’installazione di un sistema di isolamento termico interno utilizzando:

  • pannelli isolanti in polistirolo dello spessore di 10 centimetri sulle pareti confinanti con l’ambiente esterno oltre a contropareti in cartongesso;
  • ulteriori interventi realizzati mediante il posizionamento di un sistema isolante in resina fenolica.

Tale intervento, che dal punto di vista tecnico rappresenta una soluzione standard per l’efficientamento energetico degli edifici, è problematico nel contesto di un bene culturale tutelato anche se eseguito internamente.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dal proprio canto, aveva di fatto rilevato che tali opere non erano previste nel progetto originariamente presentato e dalla stessa autorizzato, configurandosi pertanto come abusive.

La Soprintendenza “(…) ha osservato, tra l’altro, che “le motivazioni alla base di tale valutazione (…) sono connesse ad una non ammissibilità non solo ed esclusivamente legata all’eventuale interazione materica con le murature storiche (questione ancora da verificare, una volta che saranno rimosse le contropareti) ma anche alla alterazione dei caratteri architettonici e spaziali degli ambienti (modifiche alle proporzioni e ai caratteri geometrico-costruttivi delle imbotti delle finestre).”
L’ordine di rimozione dell’isolamento termico interno non era motivato esclusivamente da considerazioni relative alla possibile interazione con le murature storiche, ma anche e soprattutto:

  • dall’alterazione dei caratteri architettonici e spaziali degli ambienti, con specifico riferimento alle modifiche delle proporzioni;
  • ai caratteri geometrico-costruttivi delle imbotti delle finestre.

Negli edifici storici anche interventi apparentemente neutri, come l’isolamento termico sui paramenti interni, possano compromettere l’integrità architettonica originaria. L’applicazione di uno strato isolante, infatti, modifica inevitabilmente le proporzioni degli ambienti interni e può alterare significativamente la percezione spaziale.
Il ricorrente aveva tentato di giustificare l’intervento sostenendo che si trattasse di un mero "dettaglio esecutivo" non richiedente alcuna preventiva autorizzazione. Inoltre a suo dire l’isolamento termico rientrava nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa sul Superbonus, che secondo la sua interpretazione avrebbero dovuto essere considerati come opere di manutenzione straordinaria soggette a semplice CILA.
Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che “(...) deve rilevarsi la carenza di un titolo autorizzatorio da parte della Soprintendenza, da assumersi come necessario anche in presenza di opere interne, poiché le stesse non possono essere liberamente effettuate in un immobile tutelato, dovendosi prevenire il rischio di arrecare danni irreversibili al predetto bene, come stabilito dall’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004 (...).”
Per cui la presenza di vincoli monumentali e paesaggistici modifica sostanzialmente il regime autorizzatorio, come stabilito dall’art. 21, comma 4, del DLGS 42/2004 senza distinzioni tra interventi esterni o interni.

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’ordine di rimozione dell’isolamento termico. La sentenza ha chiarito che negli edifici sottoposti a tutela culturale non è possibile procedere liberamente nemmeno alla realizzazione/modifica delle opere interne, dovendo “prevenire il rischio di arrecare danni irreversibili al predetto bene”. I giudici precisano che per danno deve intendersi "qualsiasi modifica del bene, in grado di alterarne i connotati originari e causare la perdita della sua identità storica e artistica". Inoltre non possono essere ritenuti leciti nemmeno "interventi ipoteticamente migliorativi del richiamato bene" qualora siano in contrasto con le finalità di tutela.

La sentenza evidenzia le criticità che possono emergere quando si tenta di applicare le moderne tecnologie di efficientamento energetico agli edifici storici. Qualsiasi sistema di isolamento termico, per quanto possa configurarsi come una soluzione tecnica consolidata per il miglioramento delle prestazioni energetiche, si scontra con le esigenze di conservazione del patrimonio culturale.

Il messaggio è chiaro!

Qualsiasi intervento, anche quello apparentemente meno invasivo (anche se ricadente tra quelli soggetti a semplice CILA) deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti Soprintendenze quando si tratti di beni culturali tutelati.

Keywords: cappotto termico, autorizzazione preventiva Soprintendenza, edifici storici, vincolo monumentale e paesaggistico, art. 21 DLGS 42/2004, art. 146 DLGS 42/2004

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