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BIM, articolo 43 e allegato I.9 nel Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici

Il Codice dei Contratti Pubblici si aggiorna per integrare la gestione informativa digitale delle costruzioni nei processi delle opere pubbliche. Di seguito le novità introdotte dal Correttivo, con particolare attenzione all’articolo 43 e all’Allegato I.9.

Il Codice dei Contratti Pubblici è oggetto di aggiornamento per tener conto dell’applicazione pratica che esso ha avuto nel suo primo anno e mezzo di vita. L’aggiornamento coinvolge in modo significativo la gestione informativa digitale delle costruzioni, che, con il Codice dei Contratti Pubblici, è diventata parte integrante dei procedimenti amministrativi relativi alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica. In questo contributo, ci soffermeremo sulle novità previste dal Correttivo per l’articolo 43 e per l’Allegato I.9 del Codice.

 

Il Codice dei Contratti Pubblici

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, contiene la disciplina relativa ai contratti pubblici.

Tra essa è compresa quella inerente alla gestione informativa digitale delle costruzioni, che abbiamo avuto modo di analizzare nei precedenti contributi pubblicati su Ingenio. In particolare, rispetto alle novità normative contenute nel DLgs 36/2023, sono stati trattati:

 

Il Correttivo

Dopo circa un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, nella seduta del 21.10.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il testo del cosiddetto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, ossia il testo normativo contenente disposizioni modificative, integrative e correttive del DLgs 36/2023.

Il ricorso allo strumento del Correttivo rappresenta una facoltà normativamente prevista dalla Legge Delega in forza della quale è stato emanato il Codice, consentendo al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del DLgs 36/2023, di apportare le correzioni e le integrazioni “che l’applicazione pratica ha reso medio tempore necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega” (cfr. Relazione Illustrativa del Correttivo).

Va evidenziato che l’approvazione espressa dal Consiglio dei Ministri non costituisce l’approvazione definitiva del testo. Quest’ultimo è infatti ancora provvisorio e soggetto ad ulteriori passaggi procedurali.

Con la conseguenza che anche le tematiche che saranno di seguito trattate dovranno essere riconsiderate una volta approvato il testo definitivo del Correttivo.

 

Le tre direttrici del Correttivo

Le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici sono state sviluppate secondo tre direttrici:

  • modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
  • precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, anche al fine di superare possibili ambiguità, risolvere disallineamenti tra diverse parti del Codice e degli allegati, aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
  • modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa.

 

La digitalizzazione nel Correttivo

Tra i macro-temi principali trattati nel Correttivo, vi è quello della digitalizzazione e, per quanto attiene al presente contributo, quello della gestione informativa digitale delle costruzioni.

Il Correttivo ha ben presente le problematiche “relative all’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove regole sull’obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM)” e l’esigenza di contemperare le necessità di utilizzo della gestione informativa con i rischi di blocco che l’obbligatorietà potrebbe generare sulle committenze pubbliche più piccole.

“Al riguardo non può non evidenziarsi come, se da un lato, vi sia l’esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili; dall’altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne” (cfr. Relazione Illustrativa del Correttivo).

In tale contesto, il Correttivo introduce specifiche modifiche e integrazioni alle “regole BIM” relative all’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, intervenendo sulla soglia di applicazione del BIM e, in più generale, sulle regole sottese all’utilizzo di tali metodi/strumenti.

In questo contributo ci soffermeremo sulle modifiche all’articolo 43 ed all’Allegato I.9 del Codice dei Contratti Pubblici, posto che:

  • l’articolo 43 è l’articolo di riferimento per l’uso del BIM, stabilendone in particolare i presupposti per l’applicazione obbligatoria o facoltativa;
  • l’Allegato I.9 contiene, più in dettaglio, la disciplina per l’adozione del BIM, da utilizzare in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all’interno della stazione appaltante.

 

L’articolo 43 del Codice dei Contratti Pubblici

Innanzitutto va detto, che il Correttivo, per il tramite della relativa Relazione Tecnica, conferma il ruolo centrale del BIM nell’agire della Pubblica Amministrazione e nel processo che interessa la realizzazione di un’opera.

In tal senso viene ribadita la fondamentale funzione dell’articolo 43 del Codice che “in coerenza con l’introduzione del principio del risultato, mira a favorire, attraverso l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell’investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi”.

 

La modifica alla soglia di applicazione del BIM

La più immediata modifica che interessa l’articolo 43 del Codice dei Contratti Pubblici attiene alla soglia ed alla tipologia dei lavori a cui si applica obbligatoriamente l’utilizzo del BIM.

Nel testo vigente, il DLgs 36/2023 impone, a partire dal 1° gennaio 2025, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

La modifica apportata dal Correttivo (che si ribadisce essere ancora provvisorio) porta ad alzare la soglia a 2 milioni di Euro ovvero alla soglia comunitaria per gli interventi sui beni culturali.

Il testo aggiornato assume quindi al momento il seguente tenore letterale:

“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.

Le ragioni della modifica della soglia di applicazione sono esposte nella Relazione Tecnica del Correttivo e sono ricondotte, da un lato, all’esigenza di tener conto “del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime” (che ha innalzato l’importo delle opere), nonché, dall’altro, per i lavori su edifici storico-artistici, alla “complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali [che] potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti”.

In sintesi, quindi, le novità introdotte “contribuiscono così a mitigare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, al fine di scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l’utilizzo per gli appalti di maggior complessità” (cfr. Relazione Illustrativa al Correttivo).

 

La stima parametrica del valore del progetto

Una ulteriore modifica rilevante, da segnalare sempre nell’ambito dell’articolo 43, attiene allo strumento per individuare il valore dell’opera (la soglia) ai fini della applicazione obbligatoria del BIM.

A tal fine, nel testo vigente del Codice dei Contratti Pubblici, il riferimento è dato dall’ “importo a base di gara”.
La nuova formulazione contenuta nel correttivo assume la “stima parametrica del valore del progetto”.

La dizione andrà certamente approfondita in fase applicativa, ma essa sembra rimandare alle stime da effettuarsi già in sede di documento di fattibilità delle alternative progettuali, ossia “la stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici” (cfr. Allegato I.7 al Codice).

 

Allegato I.9

Sono invece più numerose le modifiche che interessano l’Allegato I.9.

Si ricorda che tale allegato costituisce il testo normativo che contiene le regole di fondo che disciplinano l’adozione, in concreto, della gestione informativa digitale da parte della committenza pubblica. Esso è specificatamente dedicato a “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”.

Anche in questo caso, le ragioni a fondamento delle modifiche apportate dal Correttivo sono riassunte nella sua Relazione Tecnica: la miglior definizione di un processo di effettiva gestione informativa digitale, in cui la metodologia assume un ruolo centrale, proprio in termini di management, e supera il mero dato operativo strumentale della modellazione.

In questo senso viene appunto evidenziato che “L’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il project management, comporta un processo di change management all’interno di una stazione appaltante; pertanto, è stata necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione”.

 

Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti

Il Legislatore con il Correttivo è intervenuto sul comma 2 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9 al Codice, il quale prevede le precondizioni all’adozione dei metodi e strumenti da parte delle stazioni appaltanti.

L’intervento in questione è finalizzato a sottolineare la necessità da parte delle stazioni appaltanti di attuare un processo di rivisitazione delle procedure e dei propri processi interni.

Sotto tale angolazione viene implementata la disposizione relativa all’atto organizzativo che deve esplicitare il processo di gestione e controllo delle fasi della procedura, descritto in maniera più puntuale come: “l’ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell’organizzazione in un’ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità.” (Cfr. Relazione Tecnica.)

Viene, inoltre, inserito il nuovo comma 2-bis all’articolo 1 dell’Allegato I.9 al Codice, nel quale è stato trasfuso, con alcune modifiche, il contenuto dell’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 1, allo scopo di rimarcare l’importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi, a partire dagli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione.

 

Le figure professionali

L’Allegato I.9, all’articolo 1, comma 3, come noto, ha codificato la presenza anche nell’organizzazione delle stazioni appaltanti delle tradizionali figure BIM, non specificando tuttavia -nel testo vigente- se le stesse debbano essere dipendenti dell’Amministrazione o se le committenze pubbliche possano acquisire le medesime professionalità e competenze BIM, nominando anche consulenti esterni all’amministrazione.

Al fine di garantire la corretta adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il nuovo comma 3 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9 prevede che i profili professionali BIM vengano “individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato”.

In caso di impossibilità di procedere in tal senso, le stazioni appaltanti potranno affidare all’esterno le funzioni dei gestori e dei coordinatori BIM, con le modalità previste dal DLgs 36/2023.

Sempre al fine di garantire la corretta adozione dei metodi e strumenti BIM, viene previsto inoltre che all’atto della nomina le figure professionali posseggano già le competenze necessarie, che possono derivare anche dalla diretta esperienza professionale oltre che dalla già prevista formazione.

 

Il Capitolato Informativo

Il Correttivo con riferimento al comma 8 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9, avente ad oggetto il contenuto del capitolato informativo per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ha aggiornato alcune forme lessicali, ivi previste, per renderle più coerenti al Codice ed alle norme tecniche di settore.

In tal senso la dizione “requisiti informativi” riportata nel primo periodo del medesimo comma è stata sostituita da: “obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase”.

Sono state apportate, inoltre, modifiche al comma 9 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9, relativo al capitolato informativo per l’affidamento di lavori: “al fine di integrare il riferimento alle responsabilità, oltre che agli obblighi, dell’appaltatore in materia di gestione informativa digitale” (Rif. Relazione Tecnica).

 

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Nel pdf si continua parlando di:

  • L’uso dell’ACDAT
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