Bonus assunzioni 2026: incentivi per giovani, donne, imprese ZES e stabilizzazioni. Requisiti, importi e domande INPS
I bonus assunzioni 2026 riconoscono ai datori di lavoro privati esoneri contributivi per l’assunzione stabile di giovani under 35, donne svantaggiate e disoccupati nelle aree ZES, oltre a uno specifico incentivo per determinate stabilizzazioni di giovani già occupati a termine.
Il Decreto Lavoro 2026 introduce un nuovo pacchetto di incentivi destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani under 35, donne in condizioni di svantaggio e disoccupati di lunga durata nelle aree della ZES unica. A queste misure si aggiunge un incentivo specifico per la stabilizzazione di giovani già occupati con determinati contratti a termine. Gli sgravi possono coprire il 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, entro massimali e durate differenti a seconda della misura.
Bonus assunzioni 2026: confronto tra beneficiari, requisiti, importi e durata
Nuove agevolazioni contributive per favorire l’occupazione stabile, sostenere l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, incentivare l’occupazione femminile e rafforzare le opportunità occupazionali nelle aree della ZES unica.
È il quadro delineato dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che introduce quattro principali strumenti: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione degli under 35.
Le misure hanno una struttura apparentemente simile, ma condizioni di accesso molto diverse. Cambiano infatti l’età richiesta, la situazione occupazionale della persona interessata, la durata dello sgravio, il limite economico mensile, il requisito territoriale e, in alcuni casi, la dimensione del datore di lavoro.
Per Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES, le procedure di domanda sono operative dall’11 giugno 2026. L’INPS ha fornito le istruzioni attraverso i messaggi n. 1966, 1968 e 1970, che hanno seguito le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026.
L’incentivo alla stabilizzazione degli under 35 segue invece una disciplina separata. Le prime indicazioni sono state fornite con la circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 e riguardano la trasformazione a tempo indeterminato di specifici contratti a termine. Le agevolazioni possono interessare anche imprese e società operanti nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni quando procedono a vere e proprie assunzioni di personale dipendente.
Non rientrano invece negli incentivi gli incarichi professionali, le collaborazioni autonome e i rapporti con professionisti a partita IVA, molto diffusi nel settore della progettazione. Il beneficio è infatti legato all’instaurazione o alla trasformazione dei rapporti di lavoro espressamente contemplati dalle singole misure.
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Bonus assunzioni 2026: cosa prevede il Decreto Lavoro
Il D.L. 62/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 e successivamente convertito con modificazioni, interviene su diversi aspetti del mercato del lavoro, con misure dedicate alla stabilità occupazionale e al contrasto delle nuove forme di sfruttamento.
Una parte significativa del provvedimento riguarda gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2026.
Il nuovo sistema si articola in quattro principali misure.
- Il Bonus Giovani 2026 sostiene l’assunzione stabile di persone che non abbiano ancora compiuto 35 anni e che rispettino le condizioni di svantaggio previste dalla disciplina.
- Il Bonus Donne 2026 incentiva le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate, senza un limite massimo di età.
- Il Bonus ZES 2026 è rivolto ai datori di lavoro di minori dimensioni che assumono lavoratori con almeno 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, nelle aree della Zona Economica Speciale unica.
L’incentivo alla stabilizzazione degli under 35 riguarda invece la trasformazione a tempo indeterminato di determinati rapporti di lavoro a termine già in essere. Si tratta quindi di strumenti differenti. Prima di presentare la domanda è necessario verificare quale misura sia effettivamente applicabile al rapporto di lavoro che si intende instaurare o trasformare.
Quanto valgono i bonus assunzioni 2026
Il Bonus Giovani riconosce l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite di 500 euro al mese. Nelle ipotesi territoriali collegate alle aree della ZES unica, il massimale può raggiungere 650 euro mensili.
La durata massima è:
- 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati;
- 12 mesi per i lavoratori svantaggiati.
Per il Bonus Donne, l’esonero può arrivare a 650 euro al mese.
Nelle condizioni territoriali previste per le lavoratrici interessate dalla disciplina ZES, il massimale può salire fino a 800 euro mensili. Anche in questo caso la durata varia in relazione alla condizione della lavoratrice:
- fino a 24 mesi per le lavoratrici molto svantaggiate;
- fino a 12 mesi per quelle svantaggiate.
Il Bonus ZES riconosce uno sgravio fino a 650 euro mensili per un massimo di 24 mesi. L’incentivo alla stabilizzazione degli under 35 può invece arrivare a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi.
Il valore effettivo del beneficio deve comunque essere calcolato considerando la contribuzione effettivamente dovuta, la durata del rapporto e, in caso di part-time, il necessario riproporzionamento.
Quali regioni rientrano nella ZES unica
Per le misure che fanno riferimento alla ZES unica, il perimetro territoriale comprende: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. Il requisito territoriale, tuttavia, non funziona allo stesso modo per tutti gli incentivi.
Per il Bonus ZES assume rilievo il territorio nel quale il lavoratore svolge effettivamente la propria attività. Nel Bonus Giovani, la maggiorazione del massimale è collegata alle condizioni territoriali previste per l’assunzione presso sedi o unità produttive localizzate nelle aree interessate. Per il Bonus Donne, invece, la maggiorazione fino a 800 euro mensili è collegata ai requisiti territoriali stabiliti dalla specifica disciplina, tra i quali può assumere rilievo anche la residenza della lavoratrice.
Il requisito geografico deve quindi essere valutato sulla base della singola misura e non può essere applicato in modo indistinto.
Bonus Giovani 2026: requisiti e condizioni
Il Bonus Giovani si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Alla data dell’assunzione, il giovane non deve aver ancora compiuto 35 anni. Il solo requisito anagrafico, però, non è sufficiente. La persona deve rientrare nella categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la disciplina applicabile.
Tra le situazioni considerate possono rientrare:
- la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, insieme agli ulteriori requisiti previsti;
- le altre condizioni di svantaggio individuate dalla disciplina europea, comprese, nei casi ammessi, quelle riferite alla mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’esonero copre il 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, entro il limite di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro nelle ipotesi territoriali previste.
La durata massima è di 24 mesi per i giovani molto svantaggiati e di 12 mesi per quelli svantaggiati.
La misura può avere una ricaduta anche nei settori tecnici e delle costruzioni quando un’impresa, una società di ingegneria o un altro datore di lavoro privato assume realmente un giovane come lavoratore dipendente.
Può quindi riguardare, in presenza di tutti i requisiti previsti, l’inserimento subordinato di figure tecniche impegnate nella progettazione, nella gestione del cantiere, nel BIM, nella sicurezza, nella sostenibilità o nell’efficienza energetica.
Restano invece fuori dall’incentivo le collaborazioni professionali autonome e gli incarichi affidati a titolari di partita IVA.
Bonus Donne 2026: nessun limite massimo di età
Il Bonus Donne è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate.
A differenza del Bonus Giovani, non è previsto un limite massimo di età.
La misura può riguardare:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dal luogo di residenza;
- donne senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla disciplina;
- lavoratrici appartenenti alle altre categorie di svantaggio ammesse dalla normativa, compresi i casi nei quali rileva la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’esonero può coprire il 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili.
Nelle condizioni territoriali previste, il limite può raggiungere 800 euro al mese.
La durata massima è:
- 24 mesi per l’assunzione di lavoratrici molto svantaggiate;
- 12 mesi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate.
Occupazione femminile e professioni tecniche: quando il bonus può essere applicato
Il Bonus Donne può avere una ricaduta anche sull’occupazione femminile nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni, ma soltanto quando viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato agevolabile.
In presenza dei requisiti richiesti, l’incentivo può quindi riguardare l’assunzione come dipendenti di ingegnere, architette, geometre, tecniche di cantiere, BIM specialist, BIM coordinator o figure esperte in sostenibilità, sicurezza, progettazione energetica, computazione e gestione digitale delle commesse.
Il titolo professionale, naturalmente, non attribuisce di per sé alcun diritto all’agevolazione.
Per accedere al beneficio devono essere rispettate la condizione occupazionale richiesta, la tipologia del rapporto di lavoro e tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa.
Non rientrano nel bonus gli incarichi professionali e le collaborazioni autonome a partita IVA.
Questa distinzione è particolarmente importante nel settore della progettazione, dove la collaborazione con professionisti esterni non equivale all’assunzione di un dipendente e non consente quindi di utilizzare gli incentivi contributivi descritti.
Bonus ZES 2026: incentivo per i datori di lavoro di minori dimensioni
Il Bonus ZES si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato nelle aree della ZES unica.
La principale differenza rispetto agli altri bonus riguarda il requisito dimensionale.
Nel mese in cui viene effettuata l’assunzione, il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti, senza considerare i lavoratori per i quali viene richiesto il beneficio.
La verifica viene effettuata con riferimento al mese dell’assunzione. Le successive variazioni dell’organico non incidono automaticamente sul diritto all’incentivo.
Il lavoratore deve:
- avere almeno 35 anni alla data dell’assunzione;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non avere qualifica dirigenziale.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, entro il limite di 650 euro al mese e per un massimo di 24 mesi.
Il beneficio viene riproporzionato per i rapporti part-time e nei casi in cui il rapporto inizi o termini durante il mese.
La misura può interessare anche piccole imprese edilizie, impiantistiche e altre aziende della filiera tecnica localizzate nelle regioni interessate, sempre nel rispetto dei requisiti dimensionali e territoriali previsti.
Stabilizzazione under 35: il bonus per trasformare determinati contratti a termine
Il Decreto Lavoro introduce anche una misura specifica per favorire la stabilizzazione dei giovani già occupati. L’agevolazione riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di determinati rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, senza soluzione di continuità e con durata complessiva non superiore a 12 mesi. Non si tratta quindi di un incentivo per una nuova assunzione, ma di una misura destinata alla trasformazione di un rapporto a termine già in essere.
Il lavoratore deve avere meno di 35 anni e non deve essere stato precedentemente occupato con un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le condizioni previste dalla disciplina.
L’esonero può raggiungere 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi.
Il diritto all’agevolazione è subordinato anche al rispetto dell’incremento occupazionale netto e delle condizioni generali previste per gli incentivi al lavoro.
Le prime indicazioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026.
Per la piena operatività della misura occorre inoltre fare riferimento alle successive indicazioni tecniche dell’Istituto e alla disponibilità del relativo modulo nel Portale delle Agevolazioni.
Quali rapporti di lavoro possono accedere agli incentivi
Per Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES, le agevolazioni riguardano le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 e conformi ai requisiti previsti dalla singola misura.
Sono agevolabili anche:
- i rapporti a tempo parziale, con riproporzionamento del massimale;
- i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando la singola missione presso l’utilizzatore sia a termine.
Nel caso della somministrazione, diversi requisiti sostanziali devono essere verificati con riferimento all’impresa utilizzatrice.
Per il Bonus ZES, ad esempio, assumono rilievo sia la dimensione del datore sia il luogo nel quale viene effettivamente svolta la prestazione.
Restano invece generalmente esclusi:
- i contratti a tempo determinato;
- le ordinarie trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, salvo la specifica misura per la stabilizzazione;
- il lavoro domestico;
- l’apprendistato;
- il lavoro intermittente o a chiamata;
- le prestazioni di lavoro occasionale;
- le collaborazioni professionali autonome;
- gli incarichi a professionisti titolari di partita IVA.
Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante per i settori dell’ingegneria e dell’architettura: la collaborazione continuativa con un professionista esterno non deve essere confusa con un rapporto di lavoro subordinato agevolabile.
DURC, sicurezza e contratti collettivi: le condizioni richieste
L’accesso agli incentivi non dipende soltanto dalle caratteristiche della persona assunta.
Il datore di lavoro deve rispettare anche le condizioni generali previste dalla normativa in materia di agevolazioni contributive.
Tra gli elementi da verificare rientrano:
- la regolarità contributiva attestata dal DURC;
- l’assenza delle violazioni ostative previste dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- il rispetto dei contratti e degli accordi collettivi applicabili, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- il rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015;
- l’applicazione di un trattamento economico individuale non inferiore a quello previsto dalla disciplina di riferimento.
Le istruzioni INPS richiamano inoltre l’obbligo di pubblicazione sul SIISL delle posizioni lavorative collegate a benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche.
L’applicazione concreta di questo obbligo deve essere coordinata con la disciplina attuativa e con le indicazioni operative vigenti al momento della richiesta.
Licenziamenti prima e dopo l’assunzione: quando il bonus è a rischio
La disciplina introduce specifiche condizioni per evitare che gli incentivi siano utilizzati per sostituire lavoratori già presenti in azienda.
Per le misure interessate da questa regola, il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
È inoltre previsto un controllo sul periodo successivo all’assunzione.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della persona assunta con il bonus oppure, nelle ipotesi previste, di un altro lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella medesima unità produttiva può determinare la revoca dell’agevolazione e il recupero delle somme già fruite.
Secondo le indicazioni INPS, alcune specifiche cessazioni, tra cui quelle collegate alla sopravvenuta inidoneità assoluta alla prestazione o al superamento del periodo di comporto, seguono una disciplina distinta.
Incremento occupazionale netto: la verifica avviene mese per mese
Uno dei principali presupposti richiesti per la fruizione dei nuovi incentivi è l’incremento occupazionale netto.
La verifica avviene confrontando il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese con la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.
Il calcolo viene effettuato in Unità di Lavoro Annuo e considera in misura proporzionale anche i rapporti part-time e le altre forme di occupazione che devono essere incluse secondo le regole applicabili.
Il requisito deve essere controllato mese per mese.
L’incentivo può comunque trovare applicazione quando il mancato incremento dipende da posti rimasti vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Diverso è il caso delle cessazioni dovute a licenziamenti per riduzione di personale. In questa situazione, il requisito dell’incremento occupazionale deve essere effettivamente rispettato.
I bonus possono essere cumulati con altre agevolazioni?
Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo rapporto.
Non è quindi possibile sommare liberamente i nuovi bonus ad altri sgravi che intervengano sulla stessa componente contributiva.
Le istruzioni INPS richiamano, tra le incompatibilità, alcuni incentivi e riduzioni contributive relativi, ad esempio, a specifiche categorie di lavoratori, determinati settori produttivi e particolari regimi territoriali.
Sono invece previste forme di compatibilità con misure che operano su un piano diverso.
Tra queste possono rientrare:
- la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni;
- l’esonero collegato alla certificazione della parità di genere;
- determinate agevolazioni riferite alla quota contributiva a carico del lavoratore o della lavoratrice.
La compatibilità deve comunque essere verificata in base alla disciplina delle singole misure coinvolte.
Come presentare la domanda all’INPS
Per accedere ai bonus, il datore di lavoro deve utilizzare il Portale delle Agevolazioni INPS, precedentemente conosciuto come DiResCo, selezionando il modulo relativo all’incentivo richiesto.
Per Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES, le procedure sono disponibili dall’11 giugno 2026.
La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il diritto all’esonero e quantificarne l’importo.
A seconda della misura possono essere richiesti:
- i dati identificativi dell’impresa;
- i dati del lavoratore o della lavoratrice;
- la condizione di svantaggio rilevante;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la percentuale di orario in caso di part-time;
- la retribuzione media mensile, comprese le mensilità aggiuntive;
- l’aliquota contributiva a carico del datore;
- le dichiarazioni relative alla presenza di altre agevolazioni;
- le informazioni sul trattamento economico applicato;
- per il Bonus ZES, i dati sulla consistenza dell’organico e sul territorio nel quale viene effettivamente svolta la prestazione.
Una volta ricevuta l’istanza, l’INPS procede alla quantificazione del beneficio, alla verifica delle risorse disponibili e agli ulteriori controlli previsti.
Nei casi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, vengono inoltre effettuate le verifiche e le registrazioni richieste.
Assunzione già effettuata o futura: come cambia la procedura
La procedura può riguardare, a seconda della disciplina del singolo bonus, sia rapporti di lavoro già iniziati sia assunzioni ancora da effettuare.
Quando il rapporto è già stato instaurato e la domanda è ammessa, il datore deve indicare i dati della relativa comunicazione obbligatoria.
L’INPS procede quindi ai controlli e comunica l’esito attraverso la procedura telematica.
Per le assunzioni future, quando la disciplina lo consente, l’Istituto può quantificare il beneficio potenziale e accantonare le risorse disponibili.
Il datore di lavoro riceve quindi una comunicazione e deve procedere all’assunzione e agli adempimenti obbligatori entro il termine previsto, generalmente pari a dieci giorni.
Il termine è perentorio.
Il mancato rispetto comporta la perdita della riserva finanziaria, senza escludere, ove consentito, la possibilità di presentare una nuova richiesta.
Domanda INPS, Unilav e Unisomm: attenzione alla coerenza dei dati
Uno degli aspetti operativi da controllare con maggiore attenzione è la corrispondenza tra le informazioni trasmesse attraverso i diversi sistemi. I dati contenuti nella domanda di incentivo devono coincidere con quelli riportati nelle comunicazioni obbligatorie, come Unilav e Unisomm.Eventuali incongruenze possono impedire l’accoglimento della domanda.
L’importo autorizzato dall’INPS rappresenta inoltre il limite massimo del beneficio utilizzabile attraverso le denunce contributive. Nel caso di aumento dell’orario di un rapporto part-time, l’esonero non può automaticamente superare l’importo già autorizzato.
Quando invece l’orario viene ridotto, il datore deve riparametrare il beneficio e utilizzare soltanto l’importo effettivamente spettante.
Decreto Lavoro e Decreto Coesione: incentivi diversi da non confondere
Il sistema introdotto dal Decreto Lavoro 2026 si affianca alle precedenti misure previste dal D.L. 60/2024, il cosiddetto Decreto Coesione.
Le due discipline non devono essere confuse, perché si riferiscono a periodi, condizioni di accesso e procedure differenti.
Il Decreto Coesione aveva introdotto agevolazioni destinate a:
- giovani under 35;
- donne in condizioni di svantaggio;
- disoccupati di lungo periodo nelle aree ZES.
Per i Bonus Giovani e Donne del Decreto Coesione, le principali istruzioni applicative sono state fornite dall’INPS con le circolari n. 90 e 91 del 12 maggio 2025.
Nel 2026 possono quindi convivere misure nate in momenti differenti, rendendo indispensabile verificare quale disciplina sia applicabile al singolo rapporto.
Bonus under 35 del Decreto Coesione
La precedente misura dedicata ai giovani prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni e, nei casi previsti, per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo coperto dalla normativa.
Il beneficio può raggiungere 500 euro mensili per un massimo di 24 mesi.
Per determinate assunzioni nelle aree ZES, il limite può salire a 650 euro mensili.
In queste ipotesi assumono particolare importanza:
- la data dell’assunzione;
- il momento di presentazione della domanda;
- il rispetto della corretta sequenza tra richiesta e instaurazione del rapporto.
Quando la disciplina richiede la domanda preventiva, la sua presentazione costituisce una condizione essenziale per l’accesso al beneficio.
Il precedente Bonus Giovani non è cumulabile con altre riduzioni della contribuzione datoriale riferite al medesimo rapporto, mentre può essere compatibile, nei casi previsti, con misure di diversa natura, compresa la maggiorazione fiscale del costo del lavoro ammesso in deduzione.
Bonus Donne del Decreto Coesione
Il Decreto Coesione ha introdotto anche un incentivo per l’assunzione stabile di donne in determinate condizioni di svantaggio.
Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi INAIL, entro i massimali e le durate previsti dalla specifica disciplina.
La misura distingue diverse categorie, tra cui:
- lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- determinate categorie collegate alle aree ZES;
- lavoratrici che rispettano le condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa.
Anche per questa agevolazione l’incremento occupazionale netto costituisce un requisito essenziale.
Il calcolo viene effettuato confrontando l’occupazione mensile con la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i rapporti part-time, il conteggio viene ponderato sulla base dell’orario di lavoro.
Bonus assunzioni 2026: un sistema articolato che richiede attenzione
Il quadro degli incentivi al lavoro nel 2026 è particolarmente complesso.
Ai nuovi Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES introdotti dal D.L. 62/2026 si affiancano l’incentivo alla stabilizzazione degli under 35 e le precedenti misure introdotte dal Decreto Coesione.
Per i datori di lavoro il primo passaggio è individuare con precisione il beneficio applicabile.
Prima di presentare la domanda è necessario verificare:
- la data dell’assunzione o della trasformazione;
- l’età della persona interessata;
- la sua condizione occupazionale;
- la presenza di requisiti territoriali;
- la dimensione del datore di lavoro, quando richiesta;
- l’incremento occupazionale netto;
- eventuali licenziamenti ostativi;
- la compatibilità con altri incentivi;
- la corretta sequenza tra domanda e assunzione;
- la corrispondenza tra i dati della domanda e quelli delle comunicazioni obbligatorie.
Per il settore delle costruzioni, dell’ingegneria e dell’architettura, le misure possono sostenere l’occupazione dipendente anche di giovani tecnici e professioniste qualificate, ma è essenziale distinguere nettamente il lavoro subordinato dalle collaborazioni autonome.
Un incarico professionale a un’architetta, a un’ingegnera o a un altro tecnico titolare di partita IVA non rientra negli incentivi descritti. Il beneficio può applicarsi soltanto quando esiste un rapporto di lavoro rientrante nelle tipologie espressamente ammesse.
La corretta individuazione della misura è quindi decisiva. Un errore nella scelta dell’incentivo, nella sequenza tra domanda e assunzione o nei dati trasmessi può impedire l’accesso al beneficio oppure determinare il recupero delle somme indebitamente utilizzate.
FAQ TECNICHE: Bonus assunzioni 2026: requisiti per giovani, donne e ZES
Che cosa sono i bonus assunzioni 2026 previsti dal Decreto Lavoro?
Sono incentivi contributivi destinati ai datori di lavoro privati che effettuano specifiche assunzioni a tempo indeterminato o, per la misura dedicata agli under 35, determinate trasformazioni di rapporti a termine.
Le principali misure riguardano giovani, donne svantaggiate, lavoratori nelle aree ZES e stabilizzazioni under 35.
Il D.L. 62/2026 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2026.
2. Un’impresa edile o una società di ingegneria può accedere agli incentivi?
Sì, quando opera come datore di lavoro privato e instaura un rapporto di lavoro rientrante nella specifica misura agevolativa. L’incentivo può quindi riguardare personale tecnico, amministrativo o operativo, purché siano rispettati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi.
Un incarico a un professionista esterno con partita IVA non equivale a un’assunzione subordinata e non rientra nei bonus descritti.
3. Qual è la normativa di riferimento per i bonus assunzioni 2026?
Il riferimento legislativo principale è il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112. Le indicazioni applicative sono state fornite dall’INPS, tra l’altro, attraverso le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 per Bonus Giovani, ZES e Donne.
Per la stabilizzazione under 35 il riferimento operativo iniziale è la circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026.
4. Quali vantaggi economici possono ottenere i datori di lavoro?
Le misure prevedono l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nei limiti e per le durate stabiliti dalla singola agevolazione. I massimali variano in funzione della misura e, in alcuni casi, del territorio.
Il beneficio effettivamente utilizzabile dipende comunque dalla contribuzione datoriale dovuta e deve essere riproporzionato nei casi previsti, ad esempio per rapporti part-time.
Fonti e riferimenti normativi
Decreto Lavoro 2026 e nuovi incentivi
- Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.
- Legge di conversione del decreto-legge n. 62/2026.
- INPS, Circolare n. 55 del 14 maggio 2026 –disciplina del Bonus Giovani 2026.
- INPS, Circolare n. 56 del 14 maggio 2026 – disciplina del Bonus ZES 2026.
- INPS, Circolare n. 57 del 14 maggio 2026 –disciplina del Bonus Donne 2026.
- INPS, Messaggio n. 1966 dell’11 giugno 2026 – procedura di domanda per il Bonus Giovani.
- INPS, Messaggio n. 1968 dell’11 giugno 2026 – procedura di domanda per il Bonus ZES.
- INPS, Messaggio n. 1970 dell’11 giugno 2026 – procedura di domanda per il Bonus Donne.
- INPS, comunicazione “Bonus giovani, donne e ZES: al via le domande”.
- INPS, Circolare n. 72 del 3 luglio 2026 – incentivo per la stabilizzazione degli under 35.
- INPS, comunicazione relativa all’incentivo per la stabilizzazione degli under 35.
Decreto Coesione e precedenti incentivi
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
- Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 60/2024.
- INPS, Circolare n. 90 del 12 maggio 2025 – Bonus Giovani previsto dal Decreto Coesione.
- INPS, Circolare n. 91 del 12 maggio 2025 – Bonus Donne previsto dal Decreto Coesione.
Altri riferimenti
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, con particolare riferimento alle definizioni di lavoratore svantaggiato e lavoratore molto svantaggiato.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con particolare riferimento all’articolo 31 sui principi generali per la fruizione degli incentivi all’occupazione.
- Normativa vigente in materia di DURC, regolarità contributiva, salute e sicurezza sul lavoro e rispetto della contrattazione collettiva applicabile.
Fonte: INPS
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