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Bonus Mobili e fotovoltaico, Bonus verde, Superbonus unifamiliari, stato avanzamento lavori: chiarimenti MEF

Il sottosegretario al MEF Federico Freni ha replicato ad un'interrogazione a tema bonus edilizi su Bonus Mobili, Bonus Verde, proroga Superbonus case unifamiliari, stato di avanzamenrto lavori e altre questioni

C'è un po' di tutto, dentro la risposta del MEF - sottosegretario Federico Freni - all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07599 sui bonus edilizi (a firma Mario Fragomeli), che consente di fare il pèunto su alcune questioni di interesse generale.

Bonus Mobili e fotovoltaico, Bonus verde, Superbonus unifamiliari, stato avanzamento lavori: chiarimenti MEF

Bonus Mobili in condominio: ok anche col fotovoltaico

Il Bonus Mobili è fruibile anche dai proprietari interessati all'ampliamento dell'impianto fotovoltaico.

Il riferimento normativo del Bonus Mobili, ricorda il MEF, è l'art.16 comma 2 del DL 63/2013: esso spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art.16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed è necessario che l’intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001).

Rientrano nella categoria, quindi, anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, poiché ai sensi dell’art.123 comma 1 del TUE, gli interventi finalizzati all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.

Il tutto, peraltro, è stato chiarito in ultima istanza con la circolare dell’Agenzia delle entrate del n. 7/E/2021, dove si è ribadito che la fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.

In definitiva: in caso di “ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale” ovvero di “installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione” dell’impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condòmino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.

 

Bonus verde: off limits le spese per sistemi di illuminazione e complementi d'arredo

Il Bonus Verde, peraltro prorogato fino al 31/12/2024 dalla Manovra 2022, è stato istituito dall'art.1 comma 12 e seguenti della legge 205/2017 che ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Come indicato nella richiamata circolare 7/E/2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

In definitiva: ok all'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale, ma non alle spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi, che non rientrano secondo il MEF in tale contesto.

 

Superbonus case unifiamiliari: niente proroga al 31/12/2025

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis dell'art.119 del DL Rilancio 'ritoccato' dalla legge 234/2021 (Manovra 2022), nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari.

Pertanto la proroga prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applica agli “edifici unifamiliari”, ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione: scadenza 30 giugno 2022 con SAL almeno al 30%.

 

SAL: raggiungimento della soglia del 30% per le unifamiliari

In merito al quesito con il quale si intende conoscere se – ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento, richiesta per l’applicazione della disciplina di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari – sia necessario che «gli interventi progettati oggetto di Superbonus» abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori, l’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 3 del 2022 ha già precisato che "la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato".

A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione Superbonus.

 

Spese per le sonde geotermiche: bisogna attendere il decreto ad hoc

Il MITE, nel fornire precisazioni circa la previsione di massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, ha sottolineato che indicazioni puntuali in merito saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Lavori relativi al Superbonus: sono manutenzione straordinaria

Infine, ma non certo per ultimo, si informa che, con riferimento al quesito volto con cui si chiede di chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del DL Rilancio, secondo il MIMS la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter cit. che stabilisce che “gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.


LA RISPOSTA INTEGRALE DEL MEF ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.5-07599 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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