Bonus prima casa: tenetevi stretti le agevolazioni! Ecco come
Il bonus prima casa è a rischio se il costruttore è in ritardo e non consegna l’immobile, ed è necessario trasferire la residenza nello stesso comune in cui si compra per beneficiare dello sgravio
Se il costruttore è in ritardo con la consegna e non è possibile trasferire la residenza nella nuova casa entro 18 mesi, si rischia di perdere l'agevolazione 'bonus' prima casa? Dipende...
Il caso particolare
Le Commissioni tributarie provinciale e regionale e la Cassazione (ordinanza 1588/2018 del 23 gennaio, disponibile in allegato) si sono pronunciate, con esiti diversi, sulla controversia nata tra due contribuenti e l'Agenzia delle Entrate.
L'oggetto del contendere, con primo ricorso alle CTR da parte di marito e moglie compratori di una casa con fruizione, appunto, del bonus prima casa, verte sul fatto che, siccome il costruttore non aveva consegnato l'immobile nei tempi previsti, i coniugi non avevano potuto trasferire la residenza entro i 18 mesi consentiti dalla normativa e il Fisco aveva iniziato un'azione per il recupero dei bonus.
Le CTR avevano dato ragione agli acquirenti, ma la Cassazione no (e, alla fine della fiera, marito e moglie hanno dovuto pagare imposte maggiorate): il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato infatti accolto poiché la causa di forza maggiore consiste in un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento.
Secondo gli ermellini, il ritardo del costruttore non ha queste caratteristiche di imprevedibilità. Comunque sia, per non perdere l'agevolazione, è sufficiente che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata. Per potersi verificare la condizione della forza maggiore, "rilevano solo i fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune".
Letteralmente, quanto alla ricorrenza della forza maggiore quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza, si è precisato che per forza maggiore deve intendersi "un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto" (cfr. Cass. n. 7067/14; id n.13177/14); "un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento" (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16).
LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CASSAZIONE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF