Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus nel Testo Unico delle imposte sui redditi
Con la pubblicazione dei bonus edilizi italiani - Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus - nel nuovo TUIR, non cambiano aliquote, regole e scadenze ma i riferimenti normativi a partire dal 1° gennaio 2027: professionisti e contribuenti dovranno indicare gli articoli dedicati del nuovo TUIR in fase di predisposizione dei documenti - e dei bonifici parlanti - relativi ai lavori.
Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026) riordina la disciplina dei principali bonus edilizi, trasferendo dal 1° gennaio 2027 nel TUIR i riferimenti normativi di Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus. L'intervento ha carattere sistematico e non modifica aliquote, requisiti, limiti di spesa o scadenze, ma introduce nuovi articoli di riferimento (17, 371, 372 e 373) che professionisti, contribuenti e imprese dovranno utilizzare nella documentazione fiscale, nei bonifici parlanti e nella gestione delle detrazioni.
Bonus edilizi dentro il TUIR: cosa cambia
Il nuovo TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) abbraccia i bonus edilizi italiani, traslando dentro un unico provvedimento i vari Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus che prima erano 'sparpagliati' fra varie leggi.
Si tratta di un passaggio formale ma comunque importante, perché se è vero che non cambia nulla per quanto riguarda aliquote, scadenze e regole, è altrettanto vero che l'introduzione dei bonus edilizi nel d.lgs. 117/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio e in vigore dallo scorso 4 luglio, comporta che Ristrutturazioni, Eco e Sismabonus avranno dei nuovi riferimenti normativi a partire dal 1° gennaio 2027.
Infatti, proprio come disposto dal nuovo TUIR, dispone che le nuove norme e i nuovi riferimenti saranno però applicabili dal 1° gennaio 2027.
I nuovi riferimenti: cosa cambia per professionisti e contribuenti
I principali riferimenti per gli interventi edilizi sugli edifici sono ora gli articoli 17, 371, 372 e 373. Operativamente parlando, sono questi i riferimenti ai quali professionisti, contribuenti e aziende dovranno conformarsi per individuare la detrazione, indicandoli nella predisposizione dei documenti - e dei bonifici parlanti - relativi ai lavori.
Bonus edilizi: cosa cambia col nuovo TUIR
L'articolo 17 recepisce nel nuovo Testo unico la disciplina a regime della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, già prevista dall'articolo 16-bis del DPR 917/1986 (Bonus Ristrutturazioni).
Gli articoli 371, 372 e 373 disciplinano invece il regime transitorio, regolando rispettivamente il sismabonus, l'ecobonus e le percentuali di detrazione riconosciute per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel triennio 2025-2027.
Il nuovo TUIR, pertanto, razionalizza e coordina la normativa vigente. Per individuare l'agevolazione spettante, però, non è sufficiente fare riferimento alle disposizioni ordinarie: è necessario verificare anche le norme transitorie applicabili nell'anno in cui la spesa viene effettivamente sostenuta.
Bonus Ristrutturazioni: nel 2026 aliquota al 50% per interventi sull'abitazione principale
L'art.17 disciplina la detrazione ordinaria per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - Bonus Ristrutturazioni.
Si tratta di una detrazione del 36%, a regime, dall’imposta lorda delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
L’aliquota ordinaria prevista per la detrazione in commento è del 36 per cento con un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare e relative pertinenze. L'aliquota è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (interventi sulle prime case).
Attenzione: le aliquote e il limite di spesa applicabili nel triennio 2025-2027 sono definiti dall’art.373 del nuovo Tuir, con massimale fissato a 96 mila euro.
La maggiorazione dell’aliquota di detrazione si applica anche alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Dal 2025 non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).
Sono altresì esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie, previsti ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, come richiamato dal predetto articolo 16.
Tra le spese agevolabili figurano anche quelle di progettazione e le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla messa a norma degli edifici. Ok, quindi, alla detrazione delle spese per direzione lavori, progettazione, asseverazioni e altre verifiche.
Nel 2027, la detrazione scenderà al 30% (36% sulle prime case).
Ecobonus: tutto sulle detrazioni per efficientamento energetico
La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. Ecobonus) è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.
L'Ecobonus, da adesso - ma con valenza dal 1° gennaio 2027 - fa riferimento all'art.372 del nuovo TUIR.
Per gli anni 2025 e 2026, l’aliquota di detrazione è prevista nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute, ed è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Anche in questo caso, dal 2025 non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).
Come per il Bonus Ristrutturazioni, nel 2027 si passerà rispettivamente al 30% e al 36%.
Sismabonus 2026: detrazione per interventi di miglioramento sismico
Per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici (sismabonus), si passa dal precedente art. 16 del DL 63/2013 da c.1 bis fino a sexies all'attuale 371 del nuovo TUIR. Sono previste le medesime detrazioni del Bonus Ristrutturazioni.
Per questo:
- 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2026;
- 30% e spesa massima di 96.000 € per il 2027.
Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a:
- 50% e spesa massima di 96.000 € per il 2026;
- 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2027.
FAQ TECNICHE: Bonus edilizi nel nuovo TUIR | Ingenio
Quali sono i nuovi riferimenti normativi dei bonus edilizi nel TUIR?
Dal 1° gennaio 2027 il Bonus Ristrutturazioni trova disciplina nell'art. 17 del nuovo TUIR, mentre il Sismabonus e l'Ecobonus sono regolati rispettivamente dagli articoli 371 e 372. L'art. 373 contiene invece le disposizioni transitorie relative alle aliquote applicabili nel periodo 2025-2027.
Il nuovo TUIR modifica aliquote, requisiti o scadenze delle detrazioni?
No. Il riordino ha natura esclusivamente normativa e sistematica. Restano invariati i presupposti per accedere ai bonus, le percentuali di detrazione, i massimali di spesa e le scadenze già previste dalla legislazione vigente, cambiando esclusivamente i riferimenti legislativi da richiamare.
Quali effetti operativi produce il nuovo TUIR per professionisti e contribuenti?
Dal 2027 sarà necessario aggiornare tutta la documentazione fiscale collegata agli interventi agevolati. I nuovi articoli del TUIR dovranno essere richiamati nella predisposizione delle pratiche, nelle asseverazioni, nei bonifici parlanti e negli altri documenti utilizzati per beneficiare delle detrazioni.
Come si coordinano le norme ordinarie con quelle transitorie?
Per individuare la detrazione spettante non basta consultare la disciplina ordinaria. Occorre verificare anche le disposizioni transitorie dell'art. 373, che stabiliscono le aliquote e le condizioni applicabili alle spese sostenute nel triennio 2025-2027, distinguendo anche gli interventi sulle abitazioni principali.
Quali sono le principali aliquote previste per il 2026 e il 2027?
Nel 2026, per gli interventi sulle abitazioni principali, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus possono beneficiare dell'aliquota del 50%, mentre negli altri casi si applica il 36%. Nel 2027 le percentuali scendono rispettivamente al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa.
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