Data Pubblicazione:

Calcolo della volumetria lorda: rileva anche quella interrata ai fini urbanistici? Dipende

Tar Campania: in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata ma il principio non è assoluto

In via generale, in materia edilizia "tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno", ma il principio "non è assoluto e opera salvo l'assenza di specifiche diverse diposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico".

E' quanto asserito dal Tar Campania nella sentenza 5885/2017 dello scorso 13 dicembre (disponibile nel file allegato), che - nella fattispecie - ha rigettato il ricorso di un privato contro il diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria e ripristino efficacia dell'ordinanza di demolizione.

Il fatto
L'istanza è stata rigettata dal comune poiché, ai fini del calcolo della volumetria esistente sono stati considerati anche i volumi interrati e detto metodo di calcolo non è stato ritenuto condivisibile in quanto, ai sensi dell'art. 2 della L. R. Campania n. 19/09, per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40. Secondo l'ente locale, evidentemente, non potevano essere computati anche i volumi interrati ai fini della determinazione della base di calcolo utile per la realizzazione dell'aumento volumetrico del 20% ex art. 4 della medesima L. R. Campania n. 19/09.

La decisione del Tar
In assenza di una nozione giuridica di costruzione che, per la materia urbanistica, intenda espressamente far riferimento esclusivo alle sole opere realizzate sopra il livello stradale o il piano di campagna, contenuta in disposizioni di rango primario o secondario, ovvero nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti regolatori, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno.

In materia edilizia, i vani interrati sono, infatti, computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente. Pertanto, il Tar condivide il principio che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata. Ma c'è un "ma": tale principio, tuttavia, "non è assoluto e opera salvo l'assenza di specifiche diverse diposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico", che operano, appunto, nel caso di specie, dove si è in presenza di una norma legislativa regionale, quella della lett. d) dell’art. 2, comma 1, della L. R. n. 19/09, che nel definire la superficie lorda dell'unità immobiliare dà rilevanza solo alle unità il cui volume fuori terra abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.

Seppure la legge in questione non dia una definizione diretta di superficie lorda, la menzionata norma indica chiaramente che la volumetria rilevante è solo quella relativa a unità che abbiano un'altezza media interna netta di almeno metri 2,40. In tal senso, quindi, la legge regionale detta una disciplina sul calcolo e sulla rilevanza della volumetria lorda derogatoria rispetto quella generale.

In definitiva, la stessa disciplina regionale che detta una eccezionale norma di favore, consentendo la realizzazione di ulteriore volumetria, limita, seppure indirettamente, la volumetria lorda esistente alla sola volumetria non interrata alle condizioni indicate. Per questo motivo il ricorso è da rigettare.

SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi