CAM | Sostenibilità | Appalti Pubblici | Normativa Tecnica | Codice Appalti
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CAM Edilizia 2025, Codice dei Contratti e il rischio della sostenibilità "documentale"

I CAM 2025 negli appalti pubblici impongono obblighi ambientali vincolanti già dalla fase progettuale. La sostenibilità non è più un allegato documentale, ma un requisito giuridico da integrare tra DIP, PFTE, gara ed esecuzione. L’assenza di coordinamento tra Relazione CAM, verifica progettuale e controlli in cantiere espone RUP e DL a responsabilità rilevanti.

I CAM Edilizia 2025, in coordinamento con il D.Lgs. 36/2023, introducono un sistema strutturato di obblighi ambientali che coinvolge tutte le fasi dell’appalto: dalla programmazione (DIP) alla progettazione (PFTE), fino alla gara e all’esecuzione. Elementi come LCA, GWP e DNSH diventano parametri tecnici verificabili, non semplici relazioni descrittive. Il mancato raccordo tra Relazione CAM, verifica progettuale e attività della Direzione Lavori genera criticità operative e rischi giuridici, con possibili conseguenze su validazione, contenzioso e finanziamenti PNRR.


CAM 2025 e D.Lgs. 36/2023: obbligo giuridico e non opzione progettuale

I CAM Edilizia 2025, adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2026), rappresentano un avanzamento significativo sul piano ambientale. Il decreto aggiorna e sostituisce integralmente l'edizione del 2022 e allinea i requisiti ambientali ai contenuti del Codice dei Contratti in vigore (D.Lgs. 36/2023).

Art. 57 Codice Appalti: inserimento obbligatorio dei CAM nella gara

L'obbligo di applicazione è sancito dall'art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti, che impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM, per l'intero valore dell'appalto, indipendentemente dall'importo (sopra e sotto soglia comunitaria).

(R.Maida-P.Gianforte)

Criticità operative: sostenibilità ancora “documentale”

Tuttavia, permane una criticità strutturale che il nuovo decreto non ha risolto: l'assenza di un raccordo esplicito tra la Relazione CAM di progetto — prevista dal criterio 2.1.1 del DM 24.11.2025 come clausola contrattuale obbligatoria — e gli obblighi progettuali previsti dall'Allegato I.7 e quelli di controllo di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La sostenibilità ambientale non può essere delegata a relazioni redatte ex post o a verifiche formali prive di specifiche previsioni contrattuali: essa deve essere governata ex ante attraverso strumenti pianificatori e progettuali approvati e verificati secondo le procedure imposte dal Codice.

(R.Maida-P.Gianforte)

Relazione CAM e progetto: perché non sostituisce gli obblighi ex ante

Il nodo critico è questo: i CAM 2025 richiedono una Relazione CAM a partire dal primo livello progettuale (PFTE), ma non disciplinano con chi e come detta relazione debba essere integrata nel sistema di controllo della Direzione Lavori.

Il rischio è che la sostenibilità resti confinata in un documento progettuale senza diventare parametro operativo di governo dell'esecuzione.

📌 FONTI NORMATIVE — Art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023 (obbligo CAM per intero valore appalto) | D.M. MASE 24.11.2025, G.U. n.281 del 3.12.2025, criterio 2.1.1 (Relazione CAM obbligatoria) | Art. 20, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773 (CAM come obblighi cogenti, non norme programmatiche)


PROFILO GIURIDICO DI INADEMPIENZA — Art. 57 c.2 D.Lgs. 36/2023 — Inosservanza obbligo CAM

La mancata inclusione delle specifiche tecniche e clausole contrattuali CAM nella documentazione di gara potrebbe configurarsi come violazione diretta dell'art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato ha qualificato le disposizioni CAM come obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti (CdS, Sez. III, n. 8773/2022), con conseguente illegittimità dell'aggiudicazione e possibile annullamento degli atti di gara in sede giurisdizionale (TAR e CdS) o in autotutela da parte dell'ANAC.

Nello specifico, la giurisprudenza di vertice (C.d.S. sent. cit., cfr anche 1877/2026 Consiglio di STato) ha statuito che i C.A.M. ineriscono a standard tecnici e prestazionali che, all’atto pratico, concorrono alla determinazione della lex specialis mediante l’individuazione di requisiti minimi di partecipazione, individuazione di livelli prestazionali ed eventuali criteri premiali.

Tali elementi devono essere chiaramente individuabili sin dagli atti di progettazione e quindi di gara in quanto influiscono e determinano l’offerta dell’O.E. in termini di progettazione, formulazione dell’offerta nonché gestione e controllo del contratto e quindi esecuzione.

Eventuali profili patologici individuati sin dal bando possono determinare l’obbligo di immediata impugnazione, per lesività immediata alla luce dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 5/2018, che vanno giocoforza valutati sul singolo caso ma di cui è possibile enunciare una casistica relativa a vizi tipici del bando:

  • mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara: profilo integrante grave carenza di dati essenziali per la formulazione dell’offerta;
  • mero rinvio al decreto di adozione dei CAM che tuttavia non porta all’enunciazione di concrete specifiche tecniche;
  • rinvio della lex specialis a un decreto errato o non più vigente, caso ritenuto immediatamente lesivo laddove suscettibile di impedire all’l’operatore economico e una corretta valutazione;
  • la semplice indicazione di CAM non conformi al decreto di riferimento, invece, può comportare l’obbligo di immediata impugnazione solo se rilevante in termini di influenza e difficoltà nella formulazione dell’offerta. (La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.), non è vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l'immediata impugnazione della lex specialis di gara, con la conseguenza che la partecipazione alla gara in un'ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l'impugnazione proponibile solo all'esito della procedura e avverso l'aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium – TAR Campania n. 1073/2025).

Sul punto il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1990/2025 ha avuto modo di precisare: “In ordine ai criteri ambientali minimi (Cam), laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.

Sotto altro profilo è stato ritenuto che “La violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere fatta valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l'aggiudicazione della stessa (fatta salva l'ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisca la formulazione dell'offerta, nel qual caso l'impresa è onerata dell'immediata impugnazione del bando). (TAR 7713/2025).

(R.Maida-P.Gianforte)

Il RUP è personalmente responsabile ( comma 1 lett. a) art. 7 dell’ Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023), della conformità della documentazione di gara: “…esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.”

Verifica progettuale e validazione: il nodo dell’Allegato I.7, art. 32, commi 4 e 5 - e Allegato II.14

L'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, all'art. 32, disciplina le attività di verifica della progettazione.
Nello specifico, i commi 4 e 5 attribuiscono alla struttura incaricata della verifica il compito di accertare la conformità del progetto rispetto ai requisiti ambientali, normativi e prestazionali, compresi quelli derivanti dai CAM.

Verifica dei requisiti ambientali nel progetto

Questa verifica è prodromica alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 42 del Codice: senza di essa, il progetto non può essere legittimamente posto a base di gara.

Direzione Lavori e controllo ambientale: obblighi operativi in cantiere

Parallelamente, l'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 — che disciplina la Direzione dei Lavori e la fase esecutiva in attuazione dell'art. 114, comma 5, del Codice — attribuisce alla Direzione Lavori compiti di verifica preventiva, approvazione dei piani dell'appaltatore e controllo strutturato del cantiere.

Già l'art. 31, comma 12, del previgente D.Lgs. 50/2016 (richiamabile per prassi) precisava ulteriormente che il responsabile dell'unità organizzativa deve programmare accessi diretti del RUP o del Direttore dei Lavori, anche a sorpresa, per verificare l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni ambientali.

Validazione del progetto e responsabilità del RUP

Questo obbligo è stato ulteriormente contestualizzato dal 36: l'art. 114, comma 1, del Codice stabilisce che “L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori…

Il governo del processo non è un allegato tecnico, ma un obbligo giuridico in capo direttamente al RUP e che si estrinseca anche con la collaborazione del DL o del DC rispettivamente per i lavori o servizi e forniture.

La Relazione CAM — auspicabilmente ben dettagliata — può essere di valido ausilio per tale funzione di controllo ma certamente non può surrogare gli adempimenti predetti.

Piano di Gestione Ambientale del Cantiere: obblighi e controlli

Il Codice, attraverso l'Allegato II.14, ( cfr. lett. g) art. 1 ) impone alla DL di “accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“ e quindi anche di approvare preventivamente i piani dell'appaltatore (Piano di Gestione Ambientale del Cantiere, tracciamento rifiuti, etc.) e di verificarne l'applicazione durante l'esecuzione.

Se la DL si limita a prendere atto di una relazione redatta dal progettista o dall'appaltatore, senza svolgere una verifica indipendente e strutturata, l'obbligo normativo non è adempiuto.

Ovviamente il controllo sarà tanto più agevole e corretto quanto più dettagliata e contestualizzati risultino i contenuti della relazione sui criteri ambientali (Allegato II.14 art. 22 lett o) “relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento ...”

PQA - Piano Qualità Ambiente (Qualità Appalto): Allegato I.7, art. 32, commi 4 e 5
PQA - Piano Qualità Ambiente (Qualità Appalto): Allegato I.7, art. 32, commi 4 e 5 (R.Maida-P.Gianforte)

📌 FONTI NORMATIVE — Art. 32, commi 4 e 5, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023 (verifica progettazione e requisiti ambientali) | Art. 42, D.Lgs. 36/2023 (validazione del progetto) | Art. 114, commi 1 e 5, D.Lgs. 36/2023 (funzioni DL) | Allegato II.14, D.Lgs. 36/2023 (attività fase esecutiva) | Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023 (funzioni RUP).


RISCHIO GIURIDICO DI INADEMPIENZA — Art. 42 D.Lgs. 36/2023 — Incompletezza della validazione ambientale

La validazione del progetto senza previa verifica della conformità ai requisiti ambientali (inclusa la Relazione di Sostenibilità e la Relazione CAM) può rendere incompleta la validazione stessa.

Il RUP che appone la propria firma su un progetto non validato correttamente assume responsabilità personale per l'eventuale impugnazione degli atti di gara. In caso di perdita di finanziamenti PNRR derivante da tale omissione, la Corte dei Conti può procedere per danno erariale (v. Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 45/A/2023: condanna del RUP per inerzia che ha causato la revoca del finanziamento).

Ancora più sostanziali i problemi legati alla fase esecutiva di controllo in carenza di contenuti tecnici adeguati dei documenti progettuali in materia ambientale.


RISCHIO GIURIDICO DI INADEMPIENZA — Allegato II.14 — Omessa approvazione dei piani dell'appaltatore

La mancata approvazione formale del Piano di Gestione Ambientale del Cantiere (PGAC) e degli altri piani richiesti dai CAM 2025 da parte della DL configura un inadempimento anche agli obblighi dell'Allegato II.14.

In caso di audit ambientale o ispezione da parte di ANAC o organismi europei (Commissione, OLAF), l'assenza di atti di approvazione e controllo formali e datati espone il RUP e il DL a rilievi procedurali con possibili conseguenze anche sulla rendicontazione e sul rimborso delle spese.


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FAQ Tecniche: CAM 2025 e D.Lgs. 36/2023: obblighi e controlli ambientali

Che cosa sono i CAM 2025 negli appalti pubblici?
I CAM 2025 sono i criteri ambientali minimi obbligatori definiti dal D.M. 24/11/2025. Devono essere inseriti nella progettazione e nella documentazione di gara per l’intero valore dell’appalto, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

In quali fasi del progetto devono essere applicati?
Devono essere integrati lungo tutta la filiera: Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), PFTE, progettazione esecutiva, gara e fase di esecuzione, senza soluzione di continuità.

Qual è il ruolo della Relazione di Sostenibilità nel PFTE?
È un elaborato obbligatorio (Allegato I.7, art. 11) che include DNSH, LCA e analisi GHG. Guida le scelte progettuali e non può essere considerata un allegato secondario.

Quali vantaggi operativi derivano da una corretta integrazione dei CAM?
Permette coerenza progettuale, riduce il rischio di contenzioso, facilita la validazione del progetto e garantisce la conformità ai requisiti PNRR e agli audit europei.

Come deve operare la Direzione Lavori sui CAM?
La DL deve verificare preventivamente e in corso d’opera i requisiti ambientali, approvare i piani dell’appaltatore e controllare gli indicatori LCA con tolleranza definita (es. 10%).

Quali sono le criticità sulla durabilità del sistema normativo?
La criticità principale è la frammentazione tra documenti (Relazione CAM, PFTE, controlli DL). Senza integrazione, il sistema perde efficacia operativa e giuridica.

Quali errori devono evitare progettisti e RUP?
Affidarsi a relazioni ex post, non integrare i CAM nella progettazione, omettere verifiche documentate e non collegare progettazione, gara ed esecuzione.

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R.Maida-P.Gianforte

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