CAM Edilizia 2026 e posa del serramento: obblighi, progetto di posa e responsabilità operative
I criteri CAM per serramenti introducono obblighi progettuali e verifiche sulla posa secondo UNI 11673-1. Il progettista deve redigere una Relazione CAM che dimostri la conformità di giunti, materiali e vetrazioni. Il decreto rafforza il controllo sulla qualità esecutiva e sulla sostenibilità, coinvolgendo progettazione, fornitura e installazione del sistema serramento.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicati ai serramenti ridefiniscono requisiti progettuali, di posa e di prodotto negli appalti pubblici. Il decreto 2026 introduce l’obbligo della Relazione CAM e richiama la UNI 11673-1 per la progettazione dei giunti di posa, estendendo il controllo alla fase esecutiva. Vengono inoltre stabiliti requisiti su materiali (contenuto riciclato, certificazioni FSC/PEFC) e vetrazioni (UNI EN 1279), con criteri premianti legati alla qualificazione dei posatori. Il sistema serramento diventa così un elemento verificabile in termini prestazionali, ambientali e documentali.
Cosa sono i criteri CAM
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono delle prescrizioni obbligatorie o premianti, stabilite con un decreto-legge dal Ministero dell'Ambiente con l’obiettivo di privilegiare gli acquisti e le forniture della Pubblica Amministrazione verso soluzioni sostenibili. Si riferiscono ad una estesa varietà di prodotti o servizi suddivisi per aree tematiche e, sebbene elaborati ognuno per una diversa tipologia di appalto, hanno una struttura simile che definisce la procedura di assegnamento secondo tre aspetti da verificare. Tali aspetti sono le clausole contrattuali, le specifiche tecniche ed i criteri premianti; i primi sono due obbligatori, mentre il terzo è finalizzato ad attribuire un punteggio tecnico ai fini dell’aggiudicazione secondo l’offerta al miglior rapporto qualità-prezzo.
Ricadute nel settore del serramento
I nuovi CAM per edilizia entrati in vigore il 2 febbraio 2026 hanno introdotto importanti novità riguardanti il settore del serramento sia per quanto riguarda il prodotto ma soprattutto per ciò che concerne la posa e quindi i relativi giunti di posa con l’involucro.
I tavoli normativi da diversi anni hanno trattato l’argomento attraverso norme volontarie che hanno definito le modalità e i criteri progettazione dei giunti e le relative figure professionali che concorrono alla posa ma in questo caso si introduce un adempimento di carattere progettuale ed esecutivo attraverso una forma legislativa.

Specifica tecnica 2.3.12 “Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco”
Il decreto inserisce tra le clausole contrattuali obbligatorie il compito, da parte del progettista, di elaborare una Relazione CAM in cui lo stesso illustra la modalità con la quale il progetto ha tenuto conto della conformità alle indicazioni della norma UNI 11673-1. Tale adempimento rientra in modo evidente tra le funzioni della figura professionale incaricata che svolge il rispettivo ruolo di garante del rispetto della normativa.
Il rispetto dei criteri e requisiti definiti dalla norma UNI 11673-1 non definisce una unica soluzione progettuale, ma sono possibili diverse scelte tecniche ed operative che rientrano anche discrezionalità del Fornitore di serramenti e che sono illustrate nel progetto esecutivo di posa. che quindi descriverà l’effettiva modalità operativa con cui il posatore installa il serramento sull’involucro. Tale documento riporta la rappresentazione dei giunti di posa ed integra informazioni correlate sia al progetto dell’involucro sia alla scelta e tipologia del serramento e dei suoi componenti ed accessori. Le scelte progettuali ed esecutive sono operate tenendo conto dei criteri di verifica contenuti nella norma UNI 11673-1 e del coordinamento delle diverse fasi di sviluppo delle lavorazioni. Il progetto esecutivo della posa rappresenta quindi i giunti di raccordo tra serramento e involucro in coerenza con il progetto architettonico e il capitolato.
Il Progettista rimane il responsabile della verifica di questa attività introdotta come criterio obbligatorio, supportato dal confronto con un soggetto in grado di fornirgli informazioni direttamente connesse all’attività esecutiva di posa, ai relativi requisiti e prodotti complementari con le rispettive prescrizioni di posa.
Ai sensi del Decreto CAM, il progettista può integrare la sua relazione con un rapporto di conformità emesso da un Laboratorio Notificato ovvero da uno schema di installazione che è già stato testato da aziende di fornitura di prodotti o sistemi di posa o da produttori di serramenti stessi in una o più configurazioni. Tale modalità, può essere prospettata dal Fornitore di serramenti per sviluppare la redazione del progetto esecutivo di posa, prestando attenzione alla riconducibilità del contesto specifico di posa, ovvero al fatto che il giunto di raccordo è misurato su una configurazione standardizzata su un numero definito di tipologie di involucro e di profili di serramento.
Un’ulteriore possibilità che il requisito 2.3.12 legato alle specifiche tecniche suggerisce è quello del riferimento al Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della conformità alla norma.
Specifiche tecniche di prodotto - 2.3.12 “Prodotti di Legno o a base di legno” e 2.4.12 “Chiusure oscuranti e telai per serramenti”
Tra le specifiche per i prodotti da costruzione troviamo due criteri che indicano i requisiti necessari per quelli che sono i tre materiali principali utilizzati per i serramenti ovvero legno, alluminio e pvc.
Ai sensi del criterio 2.3.12 per tutti i prodotti in legno, serramenti compresi, è necessaria la certificazione di provenienza della materia prima vergine o riciclata da parte di un organismo che garantisca il controllo della “catena di custodia” tipo FSC o PFSC. Nel caso in cui prodotto di base contenga materiale riciclato la percentuale della componente legnosa dovrà essere attestata per almeno il 70% ed inoltre il materiale dovrà essere conforme ai limiti agli inquinanti previsti dalla UNI 11951:2024.
Mentre per quanto riguarda i profili per telaio fisso e mobile di serramenti e chiusure oscuranti è necessario un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto se in PVC e di almeno il 40% se in alluminio come specificato nel criterio 2.4.12. Tale percentuali dovranno essere verificate attraverso sistemi di certificazione accreditati (ad esempio EPD
Specifiche tecniche e criteri premianti sul componente vetro - 2.4.18 Vetrate Isolanti – 2.6.8 Vetrate di qualità
Il vetro costituisce la componente più ampia del serramento in termini di superficie e svolge una funzione fondamentale ai fini delle prestazioni del prodotto, pertanto, il Decreto indica una specifica tecnica obbligatoria per la stazione appaltante attribuendo come criterio la conformità delle vetrate isolanti montate sui serramenti alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6; tale certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065. Tale verifica dovrà essere inclusa nella relazione CAM di progetto.
Per quanto riguarda i criteri di sicurezza dei prodotti vetrari viene introdotto un criterio premiante che attribuisce un punteggio all’operatore economico che installi vetri conformi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d’uso. La verifica di tale requisito si traduce nell’accertamento documentale della corretta denominazione della vetrata secondo la “resistenza di impatto di un corpo oscillante” ai sensi della UNI EN 12600.
Criteri premianti – 3.2.10 Capacità tecnica dei posatori e 3.2.11 Capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni
Tali criteri introducono requisiti con l’obiettivo di privilegiare servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche. Il rispetto di tali criteri non è obbligatorio ma la stazione appaltante deve includerli nella valutazione attribuendo un punteggio ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Da diversi anni la figura professionale del posatore di serramenti è entrata a far parte dell’insieme di professioni non regolamentate inquadrate in una norma UNI nell’ambito dell’edilizia. Tale approccio basato sulla valutazione della conformità ad una norma tecnica, operata da un organismo di certificazione, viene considerata una prova tangibile della capacità di operare in un regime di circolarità, perché fornisce maggiori garanzie di ottenere un ‘lavoro ben fatto’, in linea con il requisito di sostenibilità dell’intervento edilizio richiesto dal Decreto stesso. Esistono tuttavia anche altre forme di riconoscimento professionale valide per tale verifica, con punteggio decrescente secondo il seguente ordine:
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, o il certificato di competenza o attestato di partecipazione rilasciato da un organismo o ente accreditato dalla Regione o secondo i repertori delle qualifiche professionali tenuta dalle Regioni;
- attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciato da un’associazione a carattere professionale ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4, riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- certificato di conformità rilasciato da organismo di certificazione accreditato a fronte di uno schema proprietario laddove non disponibile una specifica norma tecnica UNI.
Come avviene la verifica
La verifica avviene presentando i profili curricolari dei posatori professionisti incaricati per la posa, in alternativa dimostrando il possesso di un certificato di conformità, dal possesso di un attestato di qualità, o da una certificazione rilasciata da organismi di certificazione in possesso dell’accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
La verifica dei Criteri CAM
Sia per quanto riguarda i requisiti dei prodotti sia per quanto riguarda il rispetto di criteri progettuali il Decreto impone obblighi in maniera diretta esclusivamente a Stazioni appaltanti, Progettisti o Direttori Lavori che rimangono gli unici soggetti su cui ricade la responsabilità di verificare la documentazione necessaria per dimostrare il soddisfacimento di ogni requisito/criterio. Sono quindi fuorvianti e prive di significato terminologie che promuovono materiali, prodotti o sistemi di processo che richiamano una presunta “certificazione CAM” in quanto i requisiti specifici pertinenti sono soddisfatti sulla base della normativa tecnica o delle prove e sono verificati nella relazione del progettista.
FAQ Tecniche: CAM serramenti e posa UNI 11673-1: requisiti
Cosa sono i criteri CAM in edilizia?
I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente per gli appalti pubblici. Stabilizzano criteri obbligatori e premianti per garantire sostenibilità, qualità e tracciabilità dei prodotti e dei processi edilizi.
In quali contesti si applicano ai serramenti?
Si applicano negli appalti pubblici per nuove costruzioni e riqualificazioni. Coinvolgono progettisti, direttori lavori e stazioni appaltanti nella selezione e verifica dei serramenti e della loro posa.
Qual è il riferimento normativo principale per la posa?
La norma UNI 11673-1 definisce criteri di progettazione e verifica dei giunti di posa. Il decreto CAM ne impone il rispetto attraverso la Relazione CAM redatta dal progettista.
Quali vantaggi introducono i CAM nel sistema serramento?
Migliorano la qualità esecutiva, riducono il rischio di difetti (infiltrazioni, ponti termici) e garantiscono tracciabilità ambientale dei materiali, aumentando la durabilità del sistema.
Come deve essere sviluppato il progetto di posa?
Attraverso un progetto esecutivo che rappresenta i giunti serramento-involucro, definisce materiali e modalità operative e coordina le lavorazioni secondo UNI 11673-1.
Quali sono i requisiti di durabilità e sostenibilità?
Dipendono da certificazioni di filiera (FSC/PEFC), contenuto riciclato (PVC ≥20%, alluminio ≥40%) e conformità a limiti emissivi e prestazioni di prodotto verificabili.
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