ICMQ SPA
Data Pubblicazione:

CAM Edilizia, il decreto correttivo MASE cambia le regole: cosa devono sapere tecnici e stazioni appaltanti

Il decreto correttivo del MASE aggiorna i CAM Edilizia introducendo novità su LCA, materiali riciclati, End of Waste ed EU ETS. Ecco cosa cambia per progettisti, imprese e stazioni appaltanti.

Il decreto MASE 24 novembre 2025 modifica i CAM Edilizia e introduce modifiche rilevanti per la gestione ambientale degli appalti pubblici di progettazione e lavori. Il provvedimento interviene su studi LCA e LCC, certificazione del contenuto riciclato, materiali End of Waste per rinterri e riempimenti e criteri premianti legati a prodotti da costruzione provenienti da impianti soggetti a EU ETS. Per progettisti, imprese e stazioni appaltanti il valore operativo è nella corretta impostazione della documentazione CAM, nella verifica delle certificazioni e nella gestione dei requisiti ambientali in gara. Su INGENIO, con ICMQ si inquadrano le novità con taglio tecnico e applicativo.


CAM Edilizia: tutte le novità introdotte dal decreto 24 novembre 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il decreto 24 novembre 2025, ha modificato l’allegato 1 del precedente Decreto del 5 agosto 2024 relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.” (CAM Edilizia).

Il nuovo Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2026, ha introdotto diverse novità, frutto del lavoro periodico di revisione operato dal ministero.

Tra le più significative, già introdotte in analogia con quanto già introdotto nel precedente decreto correttivo del CAM Strade (vedi articolo su ICMQ Notizie n. 120), si segnalano:

  • Paragrafo 1.3.2. Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici”. Per quanto il LCA dell’edificio non sia obbligatorio e riferito solo ad alcuni dei criteri premianti contenuti nel decreto stesso, è ora specificata una metodologia per la sua conduzione, tale da assolvere ai contenuti richiesti per la redazione della Relazione di Sostenibilità dell’edificio del PFTE.
  • Paragrafi 2.4.2 e 2.4.3, 2.4.5, rispettivamente per Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati”, per Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso”, e perProdotti in laterizio: è stata introdotta la possibilità, per un periodo di 36 mesi dalla pubblicazione del decreto, di ritenere conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore percentuale totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.
  • Paragrafo 2.5.3 Rinterri e riempimenti”: è ora previsto che per un materiale il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclo di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, sia possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio 2.1.2, oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l’EoW.

Tra i criteri revisionati vi è anche il 3.2.9 “Prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”, che prevede l’attribuzione di un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all’operatore economico che si approvvigiona da impianti situati in paesi ricadenti in ambito EU ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all’ETS.

Scopo di questo requisito è favorire l’utilizzo di materiali che, in quanto prodotti in impianti che applicano la Direttiva EU ETS, contribuiscono alla riduzione delle emissioni climalteranti.

ICMQ, in quanto organismo di certificazione di riferimento per il settore delle costruzioni, offre un ampio ventaglio di servizi finalizzati a dimostrare l’applicazione dei requisiti CAM.


Faq Tecniche: CAM Edilizia 2025: le modifiche operative introdotte dal decreto MASE

Che cosa sono i CAM Edilizia 2025?

I CAM Edilizia 2025 sono i criteri ambientali minimi applicabili agli affidamenti pubblici di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi. Il decreto MASE 24 novembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025. Dal 2 febbraio 2026 aggiorna e sostituisce l’edizione precedente, integrando il correttivo del 5 agosto 2024 secondo quanto riportato dal MASE.

In quali contesti si applicano le novità del decreto?

Le modifiche riguardano appalti pubblici di progettazione, direzione lavori ed esecuzione di interventi edilizi e opere di ingegneria civile. Sono rilevanti per PFTE, relazioni CAM, capitolati, specifiche tecniche, criteri premianti e verifiche di conformità. Per le stazioni appaltanti incidono sulla costruzione dei documenti di gara; per progettisti e imprese sulla tracciabilità delle prestazioni ambientali.

Qual è la novità sullo studio LCA e LCC dell’edificio?

Il criterio 1.3.2 introduce una metodologia più esplicita per gli studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici.
Il testo segnala che il LCA dell’edificio non è obbligatorio in via generale, ma è collegato ad alcuni criteri premianti e alla Relazione di Sostenibilità del PFTE. Per la parte metodologica, il riferimento tecnico va coordinato con UNI EN ISO 14040:2021, UNI EN ISO 14044:2021 e UNI EN 15978:2026.

Cosa cambia per il contenuto riciclato nei materiali da costruzione?

Per calcestruzzi, prefabbricati in calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo vibrocompresso e laterizi viene prevista una fase transitoria di 36 mesi. In questo periodo possono essere ritenute conformi certificazioni che riportano il valore percentuale totale di contenuto riciclato, recuperato o sottoprodotto, anche senza dettaglio delle singole frazioni. È opportuno indicare nel capitolato quali certificazioni sono ammesse e quali dati devono essere prodotti in fase esecutiva.

Come viene trattato l’End of Waste nei rinterri e riempimenti?

Per rinterri e riempimenti, il criterio 2.5.3 consente di dimostrare il 100% di contenuto riciclato quando il materiale deriva interamente da un processo End of Waste autorizzato. La verifica può avvenire tramite schemi e strumenti previsti dal criterio 2.1.2 oppure mediante dichiarazione del fabbricante accompagnata da autorizzazione al recupero e documentazione EoW. È necessario controllare la coerenza tra autorizzazione, processo produttivo, destinazione d’uso e documenti di accompagnamento.

Qual è il ruolo dell’EU ETS nei nuovi criteri premianti?

Il criterio 3.2.9 attribuisce punteggio premiante agli operatori che si approvvigionano da impianti collocati in Paesi rientranti nell’EU ETS o in sistemi riconosciuti equivalenti dalla Commissione Europea. Il criterio mira a favorire prodotti da costruzione provenienti da filiere sottoposte a regole di riduzione delle emissioni di gas serra.
In gara diventa rilevante dimostrare la localizzazione dell’impianto, il regime ETS applicabile e la tracciabilità del prodotto.

Leggi anche