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Camping e vincolo paesaggistico: le opere abusive devono essere rimosse!

L’articolo esamina gli abusi edilizi in area vincolata e l’obbligatorietà della demolizione anche alla luce della sentenza del TAR Lombardia n. 3133/2025. Nello specifico vengono chiariti i limiti della precarietà dei manufatti, la centralità della tutela paesaggistica e l’irrilevanza del tempo o di vizi formali.

Abusi edilizi in area vincolata: demolizione obbligatoria e tutela del paesaggio

Quando si tratta di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad una sfida non di poco conto per contrastare la proliferazione di opere abusive e tutelare il patrimonio ambientale.

Il fenomeno assume connotati particolarmente delicati quando attività come strutture ricettive turistiche si scontrano con aree sottoposte a vincoli paesaggistici e soprattutto se le opere abusive sono molteplici. In questi casi, i gestori e/o i proprietari tendono a invocare varie tesi come ad esempio la presunta precarietà di alcuni manufatti o l’esistenza di autorizzazioni parziali che, a loro dire, avrebbero coperto gli interventi realizzati.

Tuttavia la tutela del paesaggio, soprattutto nelle aree vincolate, costituisce un valore primario che non ammette bilanciamenti con interessi di natura economica. In tali situazioni l’ordine di demolizione non richiede alcuna valutazione discrezionale circa l’opportunità dell’intervento repressivo e prevale su ogni altro atto e diritto del singolo.

Spesso viene invocato “il trascorrere del tempo” come giustificazione al ricorso avverso l'ordinanza di demolizione, ma per quanto esso possa essere prolungato non potrà mai legittimare situazioni di illecito permanente, né generare un affidamento meritevole di tutela in capo a chi abbia realizzato opere in violazione delle norme.

Così come spesso si fa riferimento al concetto di "precarietà delle opere" per giustificare l'abuso, ma in realtà non sono le caratteristiche costruttive o i materiali utilizzati a determinare la necessità o meno di un titolo abilitativo, ma la destinazione funzionale impressa ai manufatti e la loro attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo.

Infatti, strutture dotate di allacci permanenti alle reti tecnologiche (idrica, elettrica, fognaria) e destinate a un utilizzo protratto o reiterato non possono essere considerate precarie, anche se tecnicamente amovibili.

Un altro aspetto rilevante riguarda la valutazione complessiva degli interventi che devono essere valutati unitariamente e non in maniera atomistica o frazionata, al fine di comprenderne l’impatto effettivo che le opere abusive hanno comportato.

La sentenza n. 3133/2025 del TAR per la Lombardia ha respinto il ricorso di una società proprietaria di un camping situato in un’area di particolare pregio paesaggistico, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione per undici categorie di interventi abusivi realizzati senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.

 

Demolizione e irregolarità formali: quando un errore di ubicazione non invalida l’ordinanza

La Guardia di Finanza effettua degli accertamenti presso una struttura ricettiva e a seguito di tali verifiche, il Comune e il Parco Regionale avviano un procedimento amministrativo per verificare la conformità edilizia, urbanistica e paesaggistica degli immobili e delle aree del campeggio.

L’area in questione era soggetta a una pluralità di vincoli paesaggistici di particolare rilevanza ossia:

  • il vincolo per il pregio del contesto paesistico;
  • il vincolo di fascia lacustre data la prossimità al Lago di Pusiano;
  • la collocazione dell’area all’interno del perimetro del Parco Regionale e di un Sito di Importanza Comunitaria.

Vengono rilevati undici categorie di interventi abusivi, tra cui spiccano la variazione del numero di piazzole con presenza di strutture abitative dotate di caratteristiche di fissità, complete di allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria. Inoltre nella fascia di rispetto di 50 metri verso il lago sono state riscontrate piazzole per la sosta di caravan e roulotte, attrezzature sportive, percorsi pedonali e carrabili, oltre a terrapieni e parapetti.

Inoltre dal sopralluogo emerge anche la difformità nella realizzazione della piscina, della reception, dello chalet e del ristorante, nonché la presenza di strutture prefabbricate, depositi, tettoie e pensiline per auto.

La società ricorrente impugna l’ordinanza ma il TAR ne respinge tutte le argomentazioni precisando che “Sebbene nell’oggetto dell’ordinanza impugnata si indichi erroneamente che le opere abusive sarebbero state realizzate nel Comune di *** *** (…) è altrettanto pacifico che nel corpo della predetta ordinanza si faccia riferimento, per ben due volte, all’esatta ubicazione delle medesime (…); pertanto, non sussiste alcun dubbio sulla reale ubicazione dei manufatti oggetto della sanzione ripristinatoria e la parziale inesatta indicazione dell’ambito territoriale di riferimento non ha impedito alla ricorrente, come si ricava dall’esame degli atti dalla stessa prodotti in giudizio, di esplicare pienamente le proprie difese." Sul punto, la recente giurisprudenza ha affermato che “l’erronea indicazione dei dati catastali relativi all’immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell’atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l’esatta individuazione ai fini dell’esecuzione dei lavori di ripristino”.”
In sintesi, in un’ordinanza di demolizione è importante chiarire che le eventuali inesattezze, anche se relative all'ubicazione del bene, siano considerate irregolarità formali che non inficiano la validità del provvedimento, purché l’opera sia comunque altrimenti identificabile chiaramente, non inficiando la possibilità di difesa da parte del cittadino.

 

Strutture “precarie” nel campeggio? Il TAR chiarisce quando non lo sono

La questione della precarietà dei manufatti assume una certa rilevanza in quanto “con riguardo all’asserita precarietà delle opere (...) ciò che rileva non sono le caratteristiche strutturali delle stesse, quanto piuttosto la destinazione funzionale impressa alle medesime, ossia l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo, anche di carattere periodico; il complesso dei manufatti in questione non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto o reiterato nel tempo, ovvero all’attività di campeggio, e pertanto avrebbe richiesto il previo rilascio di un titolo paesaggistico. (…) Secondo la consolidata giurisprudenza, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.”
Perché si possa invocare, quindi, la temporaneità dell'opera ed evitare la richiesta di un titolo edilizio abilitativo idoneo (PdC), risultano fondamentali, non tanto le caratteristiche strutturali, quanto la destinazione funzionale delle opere e la loro attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo. Nel caso di specie, le strutture presenti nel campeggio, dotate di fissità e di allacci permanenti alle reti tecnologiche, risultano tali da non poter considerare temporanee tali opere.

Gli abusi, benché in aree vincolate, non ammettono deroghe anche in presenza di interessi economici o occupazionali, ribadendo la superiorità della salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico su altri aspetti e diritti.

 

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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