Case di vecchia data: le prove per la legittimità ante 1967 senza permesso
Per dimostrare che un immobile sia stato realizzato prima del 1967 - e che quindi, a determinate condizioni, si può considerare legittimo anche senza permesso - servono elementi oggettivi e prove certe che sono di competenza esclusiva del privato. Le prove testimoniali sono 'deboli' in quanto non suscettibili di essere verificate
In che modo si può dimostrare che un immobile/edificio/opera edilizia risale al prima del 1° settembre 1967 e quindi, fuori dal centro abitato e sempre che non vigesse un regolamento comunale edilizio ad hoc, è legittimo anche senza permesso di costruire?
Ci si imbatte spesso in situazioni simili: interventi edilizi su un vecchio edificio, risalente nel tempo a tanti decenni fa, per il quale - in assenza di concessione edilizia - viene emanato dal comune un ordine di demolizione.
Il privato ricorre, affermando che l'edificio risaliva ad un periodo antecedente al 1° settembre 1967 (quandò entrò in vigore la cd. Legge Ponte n. 765/1967) lo 'salverebbe' dalla necessità di presentare una licenza edilizia.
Infatti, l'articolo 10 di tale provvedimento ha modificato l'articolo 31 della legge 1150/1942, estendendo l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
Tradotto: prima di quella data, ovviamente con svariate eccezioni figlie di appositi regolamenti comunali che potevano disporre già la necessità del previo ottenimento del permesso di costruire anche in zone fuori dal centro urbano, l'obbligo di licenza edilizia era limitato a zone urbanizzate e centri abitati (nelle aree non regolamentate). Un vecchio edificio degli anni 40-50 situato in periferia, quindi, si poteva realizzare senza licenza edilizia.
Abusi edilizi ante 1967: l'ennesimo caso
Per lo stato legittimo ante 1967 servono prove rigororse e circostanziate: lo ribadisce, in tal senso, il Tar Napoli nella sentenza 6195/2025 dello scorso 15 settembre, che respinge il ricorso di un privato contro un'ordinanza di demolizione per un manufatto strutturato in legno, con pareti in muratura di circa 80 mq. diviso in ingresso, cucina, wc, 2 camere da letto e ripostiglio, di una piscina interrata di circa 30 mq e di un ulteriore manufatto in muratura di circa 8 mq, diviso in wc e deposito.
La ricorrente sostiene che il manufatto esisterebbe da tempo immemore e sarebbe stato solo oggetto di un intervento di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza alcuna modifica delle sue caratteristiche plano-volumetriche.
Aggiunge che l’obbligo di munirsi della licenza edilizia in tutte le zone del territorio comunale è stato introdotto dall'art. 10 della L. 6 agosto 1967, n. 765 che ha modificato l’art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge Urbanistica) e che l’art. 31 ultimo comma della L. 47/1985 ha previsto la possibilità di formulare richiesta di condono anche di immobili eseguiti in data anteriore al 1° settembre 1967, per i quali era richiesta dai programmi di fabbricazione la licenza di costruzione (ipotesi che ovviamente non ricorre nella specie).
La risalenza dell'immobile sarebbe stata adeguatamente dimostrata dalla Relazione peritale di parte.
Se mancano le prove...
Il Tar rileva che la ricorrente - nonostante affermi che trattasi di immobile di gran lunga preesistente, in relazione al quale nessun recente intervento che ne abbia aumentato la volumetria o la superficie è stato in realtà effettuato - non produce nessuna prova, in ordine all’epoca di realizzazione della costruzione, né allega titoli edilizi che ne dimostrino la legittimità.
Il Tar rileva che la ricorrente - nonostante affermi che trattasi di immobile di gran lunga preesistente, in relazione al quale nessun recente intervento che ne abbia aumentato la volumetria o la superficie è stato in realtà effettuato - non produce nessuna prova, in ordine all’epoca di realizzazione della costruzione, né allega titoli edilizi che ne dimostrino la legittimità.
Inoltre, il riferimento alla natura pertinenziale delle opere risulta del tutto improprio, trattandosi di un manufatto di 80 mq. diviso in ingresso, cucina, due camere da letto e un ripostiglio, di una piscina interrata e di un ulteriore manufatto di 8 mq.
In ordine alla qualificazione degli interventi - complessivamente considerati, per quanto sopra rilevato - non vi è dubbio, quindi, che si tratti di nuova costruzione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera e.1), del D.P.R. n. 380 del 2001, che contempla “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”, per cui è richiesto il permesso di costruire, ai sensi del successivo articolo 10, comma 1, lettera a).
L'onere della prova ricade sul proprietario
Il Tar evidenzia, inoltre, che la ricorrente si limita ad una generica asserzione, circa la risalenza delle opere senza fornire alcuna prova al riguardo.
Invece, ricade proprio sul proprietario (o sul responsabile dell'abuso) assoggetato a ingiunzione a demolire "l’onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; … tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche – in generale – per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; … esso trova fondamento nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019 n. 903)”.
Edifici ante 1967 senza permesso: quali prove servono?
La prova, sottolineano i giudici, deve essere "rigorosa" e basarsi su "documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate".
Considerando, spiega il Tar, che l'attività edificatoria è suscettibile di puntuale documentazione, è necessario fornire una prova certa che dimostri la risalenza del manufatto al periodo pre 1967.
Nello specifico, "i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei:
- ruderi;
- fondamenta;
- aerofotogrammetrie;
- mappe catastali".
La prova testimoniale può bastare?
Secondo il Tar, la prova per testimoni è del tutto residuale. Infatti, la prova dell'epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato dell'amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell'immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica.
Ne deriva che "nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo".
Le prove fornite, quindi, non sono sufficienti a dimostrare la risalenza nel tempo e il manufatto va demolito.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Titoli Abilitativi
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