CBAM 2026: valori di default o dati reali? La scelta che può cambiare i costi per le imprese
Dal 1° gennaio 2026 il regolamento CBAM è entrato nella fase applicativa a regime. Il nuovo meccanismo europeo punta a contrastare il carbon leakage e introduce obblighi di dichiarazione e verifica delle emissioni incorporate nei prodotti importati.
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Il CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, è il meccanismo europeo che applica un costo carbonico alle importazioni di cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno, per ridurre il rischio di carbon leakage rispetto alle imprese soggette all’EU ETS. Dal 1° gennaio 2026 entra nella fase a regime: gli importatori devono operare come Dichiaranti Autorizzati, dichiarare le emissioni incorporate e restituire certificati CBAM. Il valore tecnico dell’articolo INGENIO è nella lettura operativa: valori di default, dati reali verificati, precursori di filiera, ruolo dei verificatori accreditati e differenze rispetto a LCA ed EPD.
CBAM 2026: obblighi per importatori, emissioni incorporate e certificati CO2
Al percorso di lotta ai cambiamenti climatici, delineato dall’Unione Europea in applicazione del protocollo di Kyoto e avviato nel 2005 con la Direttiva 2003/87/CE (meglio nota come EU ETS), si aggiunge un nuovo tassello: il Regolamento 2023/956, meglio noto come CBAM.
Le aziende con stabilimenti in Europa e i cui prodotti rientrano nel campo di applicazione della Direttiva EU ETS sono soggette all’applicazione di un sistema basato su “quote”. Una quota corrisponde all’immissione in atmosfera di una tonnellata di CO2. Nei primi anni di applicazione della Direttiva, i costi per le aziende erano ridotti, grazie a un sistema di assegnazioni gratuite che consentivano alle aziende di non dover acquistare sul mercato quote mancanti. Con il passare del tempo, le assegnazioni gratuite si sono ridotte e le aziende europee hanno cominciato a sostenere costi legati all’acquisto delle quote mancanti.
Questo causa un vantaggio, basato su un dumping ambientale, per le aziende che producono al di fuori del territorio della Comunità Europea. Il Regolamento CBAM nasce allo scopo di riportare un equilibrio.
Il Regolamento CBAM e le fasi di attuazione
CBAM è l’acronimo di Cross Border Adjustment Mechanism e si applica ad alcune famiglie di prodotti:
- Cemento
- Energia elettrica
- Fertilizzanti
- Ghisa, ferro e acciaio
- Alluminio
- Sostanze chimiche (idrogeno)
Si tratta di alcune delle categorie di prodotti a cui si applica l’EU ETS, quelle soggette al carbon leakage, cioè al rischio di rilocalizzazione della produzione. Il soggetto che importa i prodotti di cui sopra (il dettaglio è definito in un allegato al Regolamento) all’interno del mercato comune europeo, deve iscriversi al registro CBAM e diventare Dichiarante Autorizzato. Ogni anno il Dichiarante Autorizzato deve comunicare, inserendole nel registro, le emissioni di gas serra generate dai prodotti che ha importato (le cosiddette “emissioni incorporate”) e restituire una quantità equivalente di “certificati CBAM”.
I certificati CBAM saranno venduti dalla Comunità Europea sulla base di aste il cui prezzo di partenza sarà basato sul valore medio di scambio delle quote EU ETS nel periodo precedente all’asta stessa. I proventi della vendita dei certificati CBAM dovrebbero essere destinati a progetti legati alla lotta ai cambiamenti climatici.
La fase di applicazione in via sperimentale del Regolamento CBAM è cominciata nel 2024. L’applicazione a regime è partita dal 1° gennaio 2026. Nella fase transitoria non era previsto l’intervento di un verificatore a confermare la correttezza delle informazioni comunicate, mentre nell’applicazione a regime i verificatori potranno assumere un ruolo fondamentale.
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Il calcolo delle emissioni incorporate
Il Dichiarante Autorizzato, che deve comunicare le emissioni che ha importato, deve passare dalla quantità di prodotti importati alla corrispondente quantità di CO2. Per farlo ha due possibilità:
- Usare i valori di default. Il Regolamento 2025/2621, contiene una serie di valori che, in funzione del prodotto e del Paese di produzione, consentono di calcolare le emissioni incorporate. Non è richiesta alcuna verifica indipendente. È la soluzione più semplice. La contropartita è che i valori di default sono “conservativi”, cioè molto elevati. Chi li usa si espone a costi maggiori di chi utilizza i valori di emissione reali.
- Usare i valori reali forniti dai produttori. In questo caso, la comunicazione delle emissioni deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un verificatore accreditato da un ente di accreditamento di uno Stato membro della Comunità Europea.
Il requisito si applica a cascata su tutta la catena di fornitura a causa di quelli che il Regolamento chiama “precursori”, cioè le materie prime utilizzate e rientranti a loro volta nel campo di applicazione del Regolamento CBAM.
Diversamente dall’EU ETS, il CBAM si applica infatti anche ai prodotti finiti. Per esempio, una società che produce tubi in acciaio e per farlo compra nastri in acciaio e li lavora, deve tenere conto:
- delle proprie emissioni dirette, dovute ad eventuali processi di combustione necessari per lavorazioni a caldo. Tipicamente si tratta di gas naturale, olio combustibile, carbone ecc.
- delle emissioni incorporate nei nastri in acciaio che acquista.
Non si deve invece tenere conto delle emissioni legate a prodotti non CBAM. Per esempio, se i tubi sono verniciati, il contributo emissivo legato alle vernici non deve essere considerato, così come non si tiene conto delle emissioni generate delle operazioni di trasporto né delle movimentazioni interne con mezzi a motore.
È una differenza fondamentale rispetto alla valutazione del ciclo di vita (LCA e EPD) che chiede invece di tenere conto di tutto quanto costituisce il prodotto finito, ma che è invece allineata alle regole applicate nell’EU ETS.
Per quanto riguarda le emissioni incorporate nei nastri, si ripropone lo stesso dilemma esposto in precedenza: usare i valori di default (elevati) o chiedere i valori reali dei propri fornitori. Anche in questo caso i valori reali devono essere accompagnati da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un Verificatore accreditato.
Il processo si ripete a catena fino alla fonte primaria, cioè all’acciaieria all’origine di tutto il processo; è quindi chiaro che il numero di aziende coinvolte, in tutto il mondo, è molto elevato. Il costo delle emissioni incorporate andrà a costituire una parte del costo del prodotto importato. È evidente che chi potrà dimostrare valori effettivi sensibilmente più bassi di quelli di default avrà un vantaggio competitivo.
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L’accreditamento
L’applicazione del Regolamento CBAM è iniziata quest’anno: i Dichiaranti Autorizzati avranno tempo fino al 30 settembre 2027 per comunicare le emissioni incorporate nei prodotti importati nel corso del 2026.
I Regolamenti che definiscono i dettagli per il processo di accreditamento e di verifica sono stati pubblicati alla fine del 2025 e gli enti di accreditamento di tutta Europa, tra cui Accredia, si stanno attrezzando per rilasciare gli accreditamenti. ICMQ sta predisponendo la documentazione e presenterà la domanda di accreditamento non appena questo sarà possibile. Sono in corso contatti con soggetti operanti in varie parti del mondo per disporre delle conoscenze sia dal punto di vista tecnico sia linguistico che consentano di svolgere le attività con la massima professionalità ed efficacia. Il Regolamento CBAM prevede infatti che una parte della verifica sia eseguita in presenza presso l’impianto di produzione e da persone che conoscano la lingua usata da chi lavora nell’impianto.
Le attività vere e proprie si svolgeranno nel 2027, ma già nella seconda parte del 2026 si svolgeranno alcune verifiche “pilota” per sperimentare tutte le procedure e le modalità operative.
Le aziende virtuose, che saranno in grado di produrre le stesse quantità di prodotti con meno emissioni di gas serra, avranno un vantaggio che impatterà sul prezzo di vendita. I benefici diventano concreti se l’efficienza è reale e non greenwashing, qui entra in gioco il ruolo dei verificatori.
FAQ TECNICHE: CBAM 2026: obblighi, emissioni incorporate e verifiche
Che cos’è il CBAM e perché riguarda le imprese europee?
Il CBAM è il Carbon Border Adjustment Mechanism istituito dal Regolamento (UE) 2023/956. Serve ad applicare alle importazioni di determinati prodotti un costo carbonico coerente con quello sostenuto dalle imprese europee soggette all’EU ETS. Il suo obiettivo è ridurre il carbon leakage, cioè lo spostamento della produzione verso Paesi con regole climatiche meno stringenti.
Quali prodotti rientrano nel campo di applicazione CBAM?
Il regolamento riguarda specifiche categorie ad alta intensità emissiva: cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno. Il dettaglio operativo non va ricostruito solo per categoria merceologica generale, ma attraverso i codici prodotto indicati negli allegati del regolamento.
Chi è il Dichiarante Autorizzato CBAM?
È il soggetto autorizzato a importare beni CBAM nel territorio doganale dell’Unione e a gestire gli obblighi dichiarativi. Deve iscriversi al registro CBAM, comunicare annualmente le emissioni incorporate nei prodotti importati e restituire certificati CBAM in quantità equivalente. La prima dichiarazione relativa alle importazioni 2026 è prevista entro il 30 settembre 2027.
Che cosa sono le emissioni incorporate?
Sono le emissioni di gas serra associate alla produzione dei beni CBAM importati, calcolate secondo le regole del meccanismo. Nel caso di prodotti finiti, il calcolo può includere anche i “precursori” CBAM utilizzati nella catena produttiva. Non coincide con una LCA completa: trasporti, vernici o componenti non CBAM possono restare fuori dal perimetro di calcolo.
Meglio usare valori di default o valori reali?
I valori di default semplificano il calcolo, ma sono impostati in modo conservativo e possono generare un costo più elevato. I valori reali consentono di dimostrare prestazioni emissive inferiori, ma richiedono dati di filiera affidabili e, quando previsto, una dichiarazione di verifica rilasciata da verificatore accreditato. La scelta incide direttamente sulla competitività del prodotto importato.
Qual è il ruolo dei verificatori accreditati nel CBAM?
Nel regime a piena applicazione, i verificatori accreditati supportano l’affidabilità delle informazioni sulle emissioni incorporate. La verifica è decisiva quando l’impresa usa valori reali invece dei valori di default. Il processo può richiedere controlli documentali, valutazione dei dati emissivi e attività presso gli impianti produttivi, anche fuori dall’Unione Europea.
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