Data Pubblicazione:

Centrali uniche di committenza: nuove regole in arrivo dal 1 novembre

Nuove regole in arrivo per quel che riguarda le centrali uniche di committenza: l'Anac, infatti, ha appena diramato due comunicazioni con le quali detta nuove regole per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e servizi e fornisce ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, sulle centrali uniche di committenza. Vediamo cosa dicono le due comunicazioni, che comunque non modificano legislativamente il sistema attuale, nel dettaglio: saranno operative dal prossimo 1 novembre.

LINEE GUIDA CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI: differenze tra Ppp e PF

La determinazione in questione è la n. 10 del 23 settembre 2015, che tratta le "linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

L'intervento fornisce indicazioni applicative ed interpretative che potranno essere utili a pubbliche amministrazioni e soggetti privati. Vengono chiarite pertanto le caratteristiche delle concessioni di lavori e servizi, cui il legislatore europeo ha dedicato una apposita Direttiva (Direttiva 2014/23/UE), oltre che le caratteristiche della finanza di progetto, nei lavori e nei servizi, e le sue varie articolazioni. Nella fattispecie è importante evidenziare la distinzione richiamata dall’autorità tra partenariati pubblici privati (Ppp) e project financing (PF).

I Pppsono contratti a lungo termine stipulati tra due unità, sulla base dei quali un’unità acquisisce o costruisce una o più attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità. Tali accordi sono normalmente stipulati tra un’impresa privata e un’amministrazione pubblica, ma non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e un’istituzione senza scopo di lucro privata dall’altra”.

Il PF, invece, è una modalità di finanziamento di un progetto in grado di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare così il capitale di rischio.

Quindi, ricapitolando, per i Ppp si assiste ad una modalità di collaborazione tra pubblico e privato, per i PF si tratta di un semplice finanziamento di un’opera o di un progetto.

CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA

Qui ci si rivolge prettamente alle pubbliche amministrazioni, favorendo la comprensione dell'evoluzione legislativa: il riferimento è la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, con la quale l’ANAC fornisce “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Cosa dice l'art. 33? Si tratta del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.

L’Anac evidenzia che gli obblighi contenuti nella norma, dopo innumerevoli rinvii, dovranno trovare applicazione per le gare bandite dal 1° novembre 2015, mentre l’art. 33 citato non si applica alle Regioni a statuto speciale.