Certificato di agibilità: senza nuovi interventi edilizi resta valido a tempo indeterminato
Il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca ma, in assenza di un provvedimento di autotutela che annulli il precedente, potrebbe decadere allorchè siano eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originale del manufatto.
Il certiticato di agibilità (oggi segnalazione certificata d'agibilità) ha una data di scadenza? In caso contrario, quando è necessario rinnovare il titolo e quindi richiedere una nuova SCA?
Domande sicuramente interessanti che trovano risposte nella particolare sentenza 3987/2025 del 24 maggio del Tar Campania, relativa al caso di un'attività di vendita al dettaglio di pesce, in un locale di proprietà del ricorrente che non ha subito alcun intervento e che è di mq 78 ed è dotato di bagnetto, antibagno e corridoio e dotato di certificato di agibilità dal 2 giugno 1998.
I controlli della Polizia: certificato scaduto e chiusura dell'attività!
Con un verbale del marzo 2024, il Comando di Polizia Municipale assumendo che il ricorrente avesse modificato lo stato dei luoghi della pescheria, ha contestato la violazione dell'art.24 comma 3 del DPR 380/2001 per non avere, questi, presentato la segnalazione certificata di agibilità, ritenendo che il certificato di agibilità rilasciato dal Comune in data 2 giugno 1998 fosse decaduto.
Di conseguenza, il Comune ha disposto la cessazione e chiusura dell'attività per il commercio al dettaglio della pescheria di proprietà del ricorrente, poiché esercita "in locali privi di agibilità ai fini commerciali in quanto decaduta per modifica dello stato dei luoghi e, quindi, in violazione dell’articolo 24 comma 3 d.P.R. n. 380/2001".
Il ricorso: lo stato dei luoghi non è mai stato modificato
Secondo il ricorrente, il certificato di agibilità del 2 giugno 1998 non è mai stato dichiarato decaduto, non avendo il ricorrente modificato lo stato dei luoghi.
Non sarebbe quindi pertinente il richiamo all'art. 24 del dpr 380/2001 operato dal Comune intimato, che richiede la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e/o interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Certificato di agibilità e SCA: le regole
Prima di analizzare quanto statuito dal TAR, facciamo un passo indietro ricordando che:
- la SCA (riferimento normativo: art. 24 del DPR 380/2001) ha sostituito il certificato di agibilità, ma conserva la medesima funzione sostanziale: verificare la conformità urbanistica, la sicurezza e la salubrità dell’immobile;
- è un atto privato, autocertificato dal tecnico, ma produce effetti immediati come una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- l'Amministrazione può verificarne l'efficacia anche successivamente, ai sensi dell’art. 19, comma 4, L. 241/1990, qualora riscontri dichiarazioni non veritiere o incomplete. Tale potere risulta, infatti, contemplato dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, applicabile anche alla segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 6, del DPR 380/2001 e risulta comunque coerente con la riconduzione della natura e del modello normativo della segnalazione di agibilità a quello della SCIA.
Quindi: la SCA (e prima il certificato di agiblità) è efficace ex lege, ma non intoccabile, in quanto può essere invalidata solo in presenza di irregolarità sostanziali, con atto motivato.
La domanda allora è: in questo caso ci sono novità sostanziali che portino alla necessità di una nuova SCA?
Il certificato di agibilità non si può negare solo in base alle difformità edilizie
La sola non conformità edilizia non può giustificare il ritiro dell'agibilità, essendo necessario verificare invece se l'immobile risponda ai parametri di abitabilità e sicurezza.
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Questo certificato di agibilità è ancora valido! Ecco perché
Il TAR da ragione al ricorrente, ricordando che l'art. 24 del dpr 380/2001 prevede una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per conseguire l'agibilità degli immobili, sempre sul presupposto che siano stati eseguiti interventi.
In altre parole, il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca ma, in assenza di un provvedimento di autotutela che annulli il precedente, potrebbe decadere allorchè siano eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originale del manufatto.
Nel caso di specie, però, l'Amministrazione non ha fornito alcuna specificazione circa gli interventi asseritamente eseguiti dal ricorrente e che avrebbero fatto venir meno la precedente dichiarazione di agibilità, con la conseguenza che non sono ravvisabili i presupposti della dichiarata decadenza.
Peraltro, anche nella presente sede contenziosa non sono stati forniti elementi utili atti a revocare in dubbio il dato fattuale, evidenziato da parte ricorrente, secondo cui non è stata in alcun modo modificata la consistenza dei locali destinati all'attività commerciale, con la conseguenza che in base al principio della non contestazione di cui all'art. 64, co. 2, del c.p.a. tali affermazioni devono ritenersi processualmente comprovate.
Né il Comune ha prodotto l'eventuale provvedimento di decadenza del certificato di agibilità del giugno 1998.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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