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Cessione credito o sconto in fattura: Ecobonus salvo anche con errore nel modello di comunicazione di opzione

Agenzia delle Entrate: l'errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l'impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario

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Se si sbaglia a 'barrare' l'opzione alternativa alla fruizione diretta del bonus (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e relativi/eventuali Superbonus), lo sconto sarà sempre salvo ma la correzione dovrà avvenire prima dell'utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta 590/2020, riferita al caso dell'errore, da parte di un cliente di un'impresa edile, in sede di comunicazione del modulo "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati sulle singole unità immobiliari", dove è stata barrata la casella A "cessione del credito" anziché la casella B "contributo sotto forma di sconto" ed è stata inserita la tipologia del cessionario "1" che andava compilata solo in caso di cessione del credito e non per l'ipotesi di sconto in fattura.

La correzione dell'errore

L'errore non è fatale. In base alle norme e ai relativi provvedimenti attuativi sui bonus edilizi, ricordano le Entrate, per il soggetto titolare del diritto alle detrazioni l'opzione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni medesime, ha rappresentato una modalità di fruizione sostanzialmente equivalente alla cessione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, del credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi.

Ne deriva che l'errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l'impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.

Con riferimento al caso di specie, in sintesi, l'eventuale possibilità di avvalersi, ai sensi dell'art.14, comma 3.1, del decreto legge 63/2013, del cd. sconto in fattura (in luogo della cessione del credito corrispondente alla detrazione, prevista al comma 2-sexies del medesimo articolo) avrebbe determinato per l'istante, in qualità di fornitore cessionario, la possibilità di poter utilizzare in compensazione il credito d'imposta corrispondente allo "sconto" effettuato in 5 quote annuali di pari importo, anziché in 10 quote così come previsto nell'ipotesi disciplinata al comma 2-sexies, del medesimo art. 14 del DL 63/2013.

Infine, tenuto conto che l'onere di compilare la citata comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni (i quali, con la sottoscrizione del modello, autorizzano l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici), spetta ai clienti (committenti dell'istante), in qualità di fruitori dell'agevolazione, segnalare agli Uffici dell'Agenzia competenti la volontà di modificare l'originaria scelta operata.

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