Cessione del Credito
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Cessione del credito bonus edilizi: dal 17 febbraio un solo passaggio! Regole, scadenze, eccezioni

Agenzia delle Entrate: nella giornata del 17 febbraio la piattaforma per la comunicazione delle cessioni (successive alla prima) dei crediti relativi ai bonus edilizi non sarà accessibile per alcune ore, per consentire necessari interventi tecnici di adeguamento alle ultime disposizioni normative (articolo 28, comma 2, Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022)

 

Il periodo transitorio del Decreto Sostegni-Ter (DL 4/2022) è finito, dal 17 febbraio 2022 è possibile solo un'ulteriore cessione, poi il credito si cristallizzerà in capo al cessionario.

Se, poi, dovesse cambiare ancora qualcosa come auspicato da tutte le associazioni di categoria e dal mondo delle costruzioni, con il Consiglio dei Ministri odierno che potrebbe già varare un nuovo decreto correttivo, lo scopriremo solo vivendo, ma al momento le regole sono queste.

NB - Con un Avviso pubblicato in home page sul sito istituzionale nella serata del 16 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che, per consentire a Sogei (partner tecnologico che gestisce la piattaforma della cessione dei crediti), di mettere in linea gli opportuni interventi tecnici finalizzati all’attuazione di quanto previsto, in tema di numero di cessioni, dall’articolo 28 comma 2, del DL 4/2022, nella giornata del 17 febbraio la piattaforma per la comunicazione delle cessioni (successive alla prima) dei crediti relativi ai bonus edilizi non sarà accessibile per alcune ore.

Gli interventi, in particolare, consentiranno, per i crediti relativi alle agevolazioni fiscali già presenti sulla piattaforma (Superbonus e altre detrazioni per lavori edilizi), di comunicare una sola ulteriore cessione a terzi a partire dal 17/2.

Cessione del credito bonus edilizi: da oggi 17 febbraio un solo passaggio! Regole, scadenze, eccezioni

Date delle cessioni: bonus edilizi una tantum dal 17/2, barriere architettoniche eccezione dal 7/3

Riepilogo veloce della situazione.

Dopo la comunicazione relativa al nuovo modello e l'anticipazione dello spostamento della 'dead-line' per la cessione dei crediti (da libera a una tantum, come disposto dall'art.28 del DL Sostegni Ter) dei bonus edilizi, le Entrate con provvedimento del 4 febbraio 2022 hanno disposto:

  1. la data ultima del 17 febbraio 2022 per il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un'unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi;
  2. la proroga eccezionale al 7 marzo 2022, dal termine fissato dal DL 4/2022 al giorno 7/2, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni per interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche (Bonus 75%, novità della Manovra 2022). Questo perché solamente dal prossimo 24 febbraio 2022 si potrà comunicare la scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito corrispondente a questa agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche introdotta dalla legge 234/2021.

Quindi, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

L'eccezione riguarda esclusivamente i lavori inerenti il superamento delle barriere architettoniche, segnatevi bene la data di scadenza. 

 


Bonus: Cessione del credito, cosa è cambiato con il dl 4/2022 e perchè

Il dl 4/2022 del 27 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio, immediatamente operativo, cambia le regole: chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 17 febbraio potranno essere riceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Leggi l’analisi di Luca Bertoni!


Il calendario della cessione dei crediti

  • entro il 16 febbraio 2022 ore 24: la scadenza si riferiva all'invio delle comunicazioni delle opzioni per la cessione dei crediti derivanti da bonus rientranti nel periodo transitorio, cioè l'arco temporale stabilito dall'art.28 comma 2 del DL 4/2022 e poi prorogato dal Fisco di ulteriori 10 giorni (vedi sopra). In pratica, entro il 16 febbraio 2022 potevano essere comunicate le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020 (le rate di detrazione o crediti non fruiti), 2021 e 2022 e le 'cessioni' potevano essere illimitate;
  • dal 17 febbraio 2022 (a piattaforma 'aggiornata'): per le nuove opzioni, a partire da questa data scattano i vincoli del Sostegni-Ter per cui i beneficiari dei crediti posso effettuare un unico trasferimento a terzi. Attenzione però a quanto specificato dal direttore del Fisco Ernesto Maria Ruffini nel documento di audizione sul tema (pag.14-15): per tutelare il legittimo affidamento dei cessionari dei crediti e permettere loro di regolare compiutamente l’assetto negoziale dei rapporti giuridici in essere, con il comma 2 dell’art.28 è previsto un passaggio graduale alle nuove e più stringenti regole: in forza di tale disposizione, i crediti che alla data del 17 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono formare oggetto (esclusivamente) di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Tale facoltà è prevista anche per consentire ai cessionari in buona fede di regolare la sorte dei crediti già acquisiti che, quindi, non subiranno alcun pregiudizio dalla disposizione in esame: gli stessi, infatti, potranno cedere detti crediti al termine del periodo transitorio, una sola volta, ma senza alcuna scadenza, nel rispetto dei limiti di utilizzo di tali crediti (i crediti da bonus edilizi possono essere fruiti in quote annuali, secondo la ripartizione con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal soggetto che ha eseguito gli interventi agevolati). Quindi:
    • la disciplina transitoria operava in relazione ai crediti ceduti per i quali, precedentemente alla data del 17 febbraio 2022, è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate;
    • prima del 17 febbraio era possibile effettuare un numero illimitato di cessioni;
    • l’ulteriore cessione di cui al comma 2 dell’articolo 28, se la relativa comunicazione all’Agenzia è stata validamente trasmessa nei termini sopra indicati, potrà essere effettuata dopo il 17 febbraio 2022.
  • dal 18 febbraio 2022: per gli acquirenti di crediti trasferiti all'interno del periodo transitorio con comunicazione entro gennaio 2022, sarà possibile l'ulteriore cessione "jolly";
  • entro il 7 marzo 2022: termine per l'invio delle comunicazioni per le opzioni per interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche. Dal giorno seguente (8 marzo), anche per questa tipologia di lavori la cessione sarà possibile una sola volta;
  • 10 marzo 2022: da questa data, gli acquirenti di crediti la cui opzione è stata esercitata entro il 28/2 (e anche entro il periodo transitorio) possono accettare il trasferimento. Se si tratta di credito ceduto nel periodo transitorio, il cessionario potrà cedere una sola volta il credito;
  • 7 aprile 2022: dead-line per inviare le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di cessione (o sconto in fattura) relativo a spese sostenute nel 2020 e 2021. Il termine ordinario per l'invio e per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 16 marzo ma le Entrate, in conseguenza delle novità apportate dal DL 4/2020, per la sola annualità 2022, con il provvedimento 2022/35873 ne hanno prorogato i termini a questa data.

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