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Cessione del credito Ecobonus: cos'è il collegamento diretto? Trasferimento consentito a un solo fornitore

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E' possibile trasferire a un solo fornitore tutto il credito d’imposta maturato, di ammontare eccedente il debito che il cedente ha nei suoi confronti?

E' 'il dilemma' centrale della risposta n.76/2020 dell'Agenzia delle Entrate, che riguarda il tema della cessione del credito prevista ai commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, in merito all'Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il caso di specie riguarda il fornitore di materiali edili (istante), tra cui quelli per la realizzazione di un isolamento termico, che ha tra i suoi clienti una società che effettua interventi di riqualificazione energetica. L’istante rappresenta che la ditta esecutrice dei lavori, a parziale pagamento delle relative fatture, ha ricevuto dai condòmini un credito di imposta (Ecobonus), utilizzandone le prime due rate in compensazione. Successivamente, le società si sono accordate per il passaggio dall’una all’altra dell’intero importo residuo, in parte a saldo del debito in essere e in parte dietro pagamento di un corrispettivo.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che sia possibile "effettuare la cessione integrale del credito da parte della società BETA s.r.l. a favore dell'istante, fornitore dei materiali, sul presupposto che risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni summenzionate, circostanza di fatto la cui verifica non è esperibile in sede di interpello e sui cui, si ribadisce, resta fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria".

Le regole per la cessione del credito

Cosa significa? Di fatto, si tratta di una risposta affermativa che si fonda sul contenuto dei provvedimenti 28 agosto 2017 e 18 aprile 2019 (disciplinanti - il primo - le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e - il secondo - le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3) nonché sui chiarimenti forniti con le circolari nn. 11/2018 e 17/2018.

In particolare, nei citati documenti è stato precisato che:

  • il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile;
  • dopo la cessione originaria, ne è consentita, eventualmente, una sola altra;
  • per privati ai quali è possibile cedere il credito, si intendono soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, i diversi condòmini in caso di interventi su parti comuni);
  • il credito è cedibile, tra gli altri, al sub-appaltatore di cui si è avvalso il fornitore o a chi ha fornito i necessari materiali, trattandosi di soggetti collegati con l’intervento, cioè con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In definitiva:

  • la ditta che ha realizzato l’intervento di riqualificazione può cedere integralmente il credito alla società fornitrice dei materiali; quest’ultima potrà sfruttare le rate residue soltanto in compensazione (articolo 17, d.lgs n. 241/1997), essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso;
  • la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito (articolo 88, Tuir).

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