Cessione del credito Superbonus e bonus edilizi, via tutti i dubbi: FAQ sul quadro delle opzioni esercitabili
Il Fisco chiarisce che con l'avvento del DL 13/2022 non cambia la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime
Era uno dei dubbi più gettonati in materia di cessione del credito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore del DL Antifrodi Bis (13/2022), che ha modificato come ben sappiamo le regole precedentemente fissate dal DL Sostegni Ter (4/2022) sulla cessione del credito per i bonus edilizi, consentendo una riapertura a 3 cessioni (2 oltre la prima), quando il Sostegni Ter aveva invece permesso 1 sola cessione (UNA TANTUM).
Da qui 'deriva' la domanda alla quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto con una nuova FAQ (ne da notizia FiscoOggi) e che è di sicuro interesse tenendo presente il cd. periodo transitorio e le particolari situazioni che ogni contribuente ha dovuto gioco-forza considerare.
La domanda sul divieto di cessione del credito
“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”
La risposta del Fisco
In caso di prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” come banche intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Questo è il 'sunto' della FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia sul divieto di cessione dei bonus introdotto dal DL 13/2022.
Cessione del credito bonus edilizi: cos'è cambiato (e cosa no) col DL Antifrodi 2
L’AdE ricorda che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il DL 13/2022 ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto 13/2022), dando la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare 2 ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, ovverosia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
NB - Non sono invece stati toccati:
- il comma 2 dell'art.28 del DL 4/2022 (Sostegni-Ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022,
- il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
Il quadro delle opzioni esercitabili con i singoli periodi di riferimento
In virtù delle regole sopracitat, le Entrate 'chiudono' la FAQ fornendo questo utile specchietto sulle opzioni esercitabili:
- Prima cessione o sconto:
- Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”;
- Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”;
- Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.
- Cessioni successive alla prima:
- Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
- Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
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