Chiosco balneare oltre il termine autorizzato: il Milleproroghe non salva la struttura abusiva
L’articolo tratta il caso di un chiosco balneare originariamente abusivo per il quale il TAR Sardegna conferma la demolizione e chiarisce che il decreto Milleproroghe non può essere invocato per strutture la cui permanenza sia già priva di un valido titolo edilizio e paesaggistico.
La sentenza del TAR Sardegna n. 313/2026 affronta un ricorso presentato contro un’ordinanza di demolizione di un chiosco balneare installato sul demanio marittimo. La titolare contestava l’obbligo di smontare la struttura al termine della stagione balneare, sostenendo che le norme successive avessero consentito il mantenimento dei manufatti tutto l’anno. Il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che il titolo autorizzativo del 2019 imponeva espressamente la rimozione entro il 31 ottobre di ogni anno. Secondo i giudici, le proroghe normative intervenute successivamente non potevano sanare una situazione già divenuta abusiva dal 1° novembre 2022. Inoltre il mancato rispetto della prescrizione paesaggistica ha comportato la perdita di efficacia del titolo per il periodo invernale, rendendo legittima la demolizione.
La sentenza conferma quindi che le strutture balneari amovibili possono restare installate solo se rispettano le condizioni previste dai titoli edilizi e paesaggistici.
Il caso del chiosco balneare
Il titolare di un chiosco balneare presenta ricorso contro un'ordinanza comunale che disponeva la demolizione di alcune opere ritenute abusive con il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso in essere, il titolare nel 2019 aveva ottenuto l’autorizzazione per installare un chiosco e strutture connesse di carattere amovibile, con l'obbligo di smontarla al termine della stagione balneare. Tuttavia il ricorrente sosteneva che le successive modifiche legislative, nazionali e regionali, avessero superato tale prescrizione, consentendo di mantenere il chiosco installato anche durante il periodo invernale.
Il contezioso tra il ricorrente e il Comune presenta diverse evoluzioni fino ad arrivare nel 2023, quando a seguito di un nuovo sopralluogo, l’ente ha accertato che il chiosco era ancora installato, rilevando ulteriori opere non conformi ai titoli edilizi e paesaggistici, tra cui modifiche alla copertura, pergole, pedane, camminamenti e altri manufatti. Dopo aver respinto la richiesta di sanatoria, l’autorità amministrativa ha quindi emanato una nuova ordinanza di demolizione.
Il ricorrente quindi ha impugnato anche questo provvedimento, sostenendo che le proroghe introdotte dal legislatore, comprese quelle previste dal "Milleproroghe 2023", avessero fatto venir meno l'obbligo di smontaggio, contestando inoltre la qualificazione come abusive delle ulteriori opere realizzate.
Il Milleproroghe non evita la demolizione se l'abuso è già sorto
Il TAR ha esaminato uno ad uno tutti i motivi di ricorso, respingendoli integralmente.
Uno dei punti più interessanti della sentenza riguarda l'interpretazione delle norme che, negli ultimi anni, hanno consentito ai concessionari balneari di mantenere installate le strutture amovibili anche durante il periodo invernale.
In particolare il giudice chiarisce che “al momento dell’adozione della gravata ordinanza di demolizione, la richiamata prescrizione imposta dalla Soprintendenza - Ufficio SABAP – CA/OR/VS/CI/OG in riferimento al sopracitato Provvedimento Unico 749/2019 fosse pienamente vigente e dunque la permanenza del manufatto oltre la data del 31 ottobre 2022 (data ultima entro la quale si sarebbe dovuto procedere allo smontaggio delle strutture al fine di consentire il ripristino delle aree nei loro valori naturali e paesaggistici) non fosse supportata dai necessari titoli edilizi e paesaggistici. Sul punto va osservato che l’invocato decreto legge n. 198/2022 è stato adottato il 29/12/2022 ed è stato convertito con legge n. 14 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24/2/2023. Pertanto, l’obbligo incombente sulla ricorrente di rimuovere il chiosco doveva ritenersi già violato alla data del 1° novembre 2022 allorquando tale norma non era stata introdotta. Al contempo, appare indubitabile che la ricorrente non potesse beneficiare della disciplina in esame, atteso che la struttura insisteva su suolo demaniale in assenza di un valido titolo concessorio e, dunque, in condizioni di illiceità e abusività già al momento dell’entrata in vigore della disposizione. Tale normativa, nel prevedere che “i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (…) che utilizzino manufatti amovibili (…) possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023”, non poteva che riferirsi alle sole strutture assistite da titoli concessori validi ed efficaci alla data della sua entrata in vigore.”
La ricorrente sosteneva di poter beneficiare del decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), che consentiva di mantenere installati fino al 31 dicembre 2023 alcuni manufatti amovibili sulle concessioni demaniali marittime. Il TAR tuttavia chiarisce che il decreto Milleproroghe è stato adottato il 29 dicembre 2022, mentre l'obbligo di rimuovere il chiosco era già stato violato il 1° novembre 2022. Quando la nuova norma è entrata in vigore,l'abuso era già stato commesso. Inoltre la norma non era comunque applicabile al caso concreto, in quanto suddetto decreto riguardava solo i titolari di concessioni demaniali valide ed efficaci. In questo caso, invece, la struttura non era assistita da un valido titolo idoneo a consentirne la permanenza oltre il termine stagionale previsto dal provvedimento autorizzativo.
Inoltre il giudice precisa che “(…) il provvedimento unico rilasciato nel marzo 2019 legittimava la realizzazione e il mantenimento delle strutture in quanto espressamente subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, tra le quali riveste carattere centrale e dirimente l’obbligo di smontaggio della struttura entro il 31 ottobre di ciascun anno, imposto dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Tale prescrizione non costituisce un elemento accessorio o eventuale del titolo, bensì ne integra il contenuto essenziale, delimitandone temporalmente l’efficacia. (…) A far data dal 1° novembre di ciascun anno, pertanto, la permanenza della struttura deve ritenersi priva di valido titolo edilizio e paesaggistico, con conseguente qualificazione dell’opera come abusiva ai sensi della normativa richiamata nell’ordinanza impugnata.”
L’autorizzazione rilasciata nel 2019 permetteva di installare e mantenere il chiosco solo rispettando tutte le condizioni previste, tra cui quella fondamentale di smontarlo entro il 31 ottobre di ogni anno.
L’obbligo di rimozione era una vera e propria condizione dell’autorizzazione quindi il titolo valeva soltanto entro quei limiti temporali.
Di conseguenza, dal 1° novembre, se la struttura restava montata, non era più coperta dall’autorizzazione edilizia e paesaggistica e quindi la sua permanenza diventava abusiva, perché priva di un valido titolo che la consentisse. Invece, quando il Comune ha emesso l'ordinanza di demolizione, la prescrizione della Soprintendenza che imponeva di smontare il chiosco entro il 31 ottobre 2022 era ancora valida e poiché il chiosco è rimasto installato anche dopo tale data, dal 1° novembre 2022 la sua permanenza era già da ritenersi priva dei necessari titoli edilizi e paesaggistici.
Conseguenza?
L’opera è quindi abusiva.
Perché questa sentenza assume particolare rilievo?
Senza dubbio emerge tra i vari punti un tema molto interessante, ossia il rapporto tra le proroghe legislative che hanno consentito la permanenza delle strutture amovibili e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni paesaggistiche. A tal proposito infatti, il TAR chiarisce che le norme sopravvenute sul mantenimento dei manufatti amovibili non possono automaticamente superare le prescrizioni contenute nei singoli titoli autorizzativi, né sanare situazioni già prive di copertura autorizzativa.
Scarica la sentenza in allegato
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FAQ Tecniche: Chiosco balneare: il Milleproroghe non evita la demolizione delle opere abusive | Ingenio
Quando un chiosco balneare diventa abusivo?
Un chiosco balneare diventa abusivo quando permane oltre il periodo autorizzato senza un valido titolo edilizio, paesaggistico o concessorio. La sentenza chiarisce che il mancato rispetto delle prescrizioni temporali contenute nell'autorizzazione determina la perdita di efficacia del titolo e rende legittima l'ordinanza di demolizione.
Il decreto Milleproroghe consente sempre di mantenere installate le strutture balneari?
No. Il TAR precisa che il D.L. n. 198/2022 riguarda esclusivamente manufatti assistiti da titoli validi ed efficaci. Non può invece regolarizzare opere già abusive al momento della sua entrata in vigore.
Qual è il ruolo dell'autorizzazione paesaggistica nelle strutture balneari?
L'autorizzazione paesaggistica può imporre prescrizioni vincolanti, come l'obbligo di smontaggio entro una determinata data. Il loro mancato rispetto comporta la perdita dell'efficacia del titolo autorizzativo e l'illegittimità della permanenza del manufatto.
Quali opere possono essere considerate abusive oltre al chiosco?
Nel caso esaminato sono state contestate anche pergole, pedane, camminamenti, modifiche della copertura e ulteriori manufatti difformi rispetto ai titoli autorizzativi. Ogni intervento deve essere verificato rispetto ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati.
Quali verifiche deve effettuare il progettista prima di mantenere una struttura balneare?
Occorre verificare la validità della concessione demaniale, del titolo edilizio, dell'autorizzazione paesaggistica e delle eventuali prescrizioni della Soprintendenza. Deve inoltre essere controllata la disciplina vigente al momento della permanenza del manufatto.
Le proroghe legislative possono sanare un abuso edilizio già esistente?
Secondo il principio affermato dal TAR, no. Le norme sopravvenute non eliminano automaticamente gli effetti di una violazione già perfezionata, salvo diversa ed espressa previsione legislativa.
Quali errori devono evitare concessionari e tecnici?
È fondamentale non interpretare le proroghe come una sanatoria automatica. Occorre rispettare integralmente le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi e verificare la permanenza della validità dei provvedimenti edilizi, paesaggistici e concessori prima di mantenere installate le strutture.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Titoli Abilitativi
Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.
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