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Chiusura della porta finestra e pavimentazione: possono bastare CILA o SCIA

Interventi di modesta entità, come la chiusura di aperture (porta-finestra), rientrano nella manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia leggera, richiedendo al massimo la SCIA e non il permesso di costruire: in assenza di titolo abilitativo, la sanzione deve essere proporzionata e pertanto scatta un'ammenda pecuniaria e non la demolizione.

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Ci sono interventi edilizi minori, che per essere assentiti non necessitano del permesso di costruire ma solamente di comunicazioni più 'agili' come la CILA o la SCIA: è il caso, ad esempio, della chiusura di una porta-finestra o della pavimentazione di un piazzale, che - qualora vengano realizzati senza titolo abilitativo - non subiranno le conseguenze dci una demolizione ma saranno sanzionati con una multa.

I confini tra permesso e SCIA/CILA sono ben delineati nella sentenza 4877/2025 del Tar Campania, che ha annullato un'ordinanza di demolizione emessa, appunto, per la chiusura di una porta-finestra e la pavimentazione di un piazzale, ritenendo inappropriato il regime sanzionatorio dell'art. 31 D.P.R. 380/2001.

La decisione chiarisce che interventi di modesta entità, come la chiusura di aperture, rientrano nella manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia leggera, richiedendo al massimo la SCIA e non il permesso di costruire.

Il caso evidenzia l'importanza di una corretta qualificazione giuridica degli interventi edilizi e della proporzionalità delle sanzioni.

 

Il caso concreto: chiusura della porta-finestra e pavimentazione in porfido

La controversia riguardava un immobile oggetto di un'ordinanza di demolizione per due specifici interventi: la chiusura di una porta-finestra sulla facciata sud-ovest del fabbricato al piano terra e la pavimentazione in porfido di un'area antistante al primo piano.

Il proprietario aveva già ottenuto regolari titoli abilitativi per precedenti interventi di manutenzione, inclusa un'autorizzazione edilizia in sanatoria del 2001 per il piazzale antistante e una recente autorizzazione paesaggistica del 2021 per lavori di risanamento della facciata nord.

Il Comune, tuttavia, aveva applicato il regime sanzionatorio dell'art. 31 D.P.R. 380/2001, ordinando la demolizione delle opere ritenute abusive.

 

La tesi del ricorrente: interventi di manutenzione straordinaria

Il ricorrente sosteneva che la chiusura della porta-finestra dovesse essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001, o al massimo come ristrutturazione edilizia leggera ex lett. d) dello stesso articolo.

In entrambi i casi, l'intervento sarebbe realizzabile mediante SCIA ex art. 19 della L. 241/1990.

Per quanto riguarda la pavimentazione del piazzale, il ricorrente invocava l'art. 6, comma 1, lett. e-ter) del D.P.R. 380/2001, che annovera tra gli interventi di edilizia libera "le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità".

La conseguenza sarebbe stata l'applicazione del regime sanzionatorio dell'art. 37 D.P.R. 380/2001 (sanzione pecuniaria) o al massimo dell'art. 33 (ripristino), e non del più rigoroso art. 31 (demolizione per opere in assenza di titolo).

 

La valutazione del TAR: opere di minimo impatto

Il TAR ha accolto la tesi del ricorrente, ritenendo fondata la contestazione del regime sanzionatorio applicato. Il Collegio ha evidenziato che si trattava di "opere minimali e prive di impatto paesaggistico" per le quali non era giustificata l'applicazione della sanzione demolitoria.

Chiusura della porta-finestra: il TAR ha richiamato l'Allegato A al D.P.R. 31/2017, che esclude dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi "sui prospetti degli edifici" quando rispettano le caratteristiche esistenti, inclusi gli interventi di "realizzazione o modifica di aperture esterne", purché non interessino beni vincolati ex art. 136 del Codice dei Beni Culturali.

Pavimentazione del piazzale: il tribunale ha confermato che tale intervento rientra tra quelli di edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter) del D.P.R. 380/2001, non richiedendo alcun titolo abilitativo.

 

Il vizio di motivazione dell'ordinanza comunale

Il TAR ha censurato l'ordinanza comunale per carenza di motivazione, evidenziando che l'amministrazione non aveva fornito alcuna spiegazione per la qualificazione degli interventi come "nuove opere realizzate in assenza di titolo" ex art. 31 D.P.R. 380/2001.

Il provvedimento si limitava a richiamare l'accertamento tecnico senza precisare le ragioni della sanzione demolitoria, nonostante fosse "del tutto plausibile l'esclusione del rilievo paesaggistico degli interventi" e quindi l'applicazione di un regime sanzionatorio meno rigoroso.

Il Collegio ha sottolineato che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un maggiore sforzo esplicativo per giustificare la qualificazione degli interventi come opere soggette al regime dell'art. 31, considerando la loro "portata minimale" e le previsioni normative che ne consentivano l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica.

 

La corretta qualificazione giuridica degli interventi

Il TAR ha chiarito che la chiusura di una porta-finestra non può esorbitare dal "perimetro definitorio della variazione prospettica" e si qualifica al massimo come ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, realizzabile mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.

In tal caso, il regime sanzionatorio applicabile sarebbe quello dell'art. 33 del D.P.R. 380/2001, che prevede il ripristino dello stato dei luoghi limitatamente all'intervento realizzato senza titolo, oppure una sanzione pecuniaria alternativa "pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera abusiva".

 

Principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni

La sentenza evidenzia l'importanza del principio di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni edilizie.

Il TAR ha sottolineato che opere di "minimo impatto" non possono essere assoggettate alla "più rigorosa misura sanzionatoria" dell'art. 31, che è riservata a interventi di maggiore rilevanza urbanistica.

La decisione conferma che la corretta qualificazione giuridica degli interventi edilizi è fondamentale per l'applicazione del regime sanzionatorio appropriato, evitando sproporzioni tra l'entità dell'abuso e la severità della sanzione.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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