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Circolare-Cap. 11, prodotti prefabbricati: novità su collegamenti, sulla presenza dell'impianto e su marcatura CE

Cosa cambia per i prodotti in calcestruzzo nella Circolare NTC 2018: le novità su collegamenti, sulla presenza di un'impianto, sulla marcatura CE

La prima cosa da segnalare a proposito del capitolo 11 della Circolare, cosa che vale anche per il capitolo 11 delle NTC 2018, è che nel periodo fra la pubblicazione della Circolare 2009 e quella attuale sono stati pubblicati due documenti normativi fondamentali per i prodotti: il primo è il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione, Regolamento che ha sostituito la vecchia Direttiva Prodotti, il secondo è il Decreto Legislativo 106/2017 che tratta l’Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo.

Il Capitolo 11 della Circolare 2019: novità e chiarimenti sui prodotti prefabbricati

solaio-alveolare1.jpgNel capitolo 11 della Circolare viene dedicata particolare attenzione alla terminologia: vengono introdotti i termini utilizzati nel Regolamento Europeo e vengono descritti i documenti fondamentali ovvero la Dichiarazione di Prestazione (DoP), il Certificato di costanza della prestazione, la Valutazione tecnica Europea. 

Nel punto 11.1 della Circolare viene sottolineato il fatto che il DLgs 106/2017 non si applichi solo ai prodotti marcati CE, ma che le disposizioni del Capo V, ovvero le sanzioni previste negli articoli da 19 a 22, siano applicabili anche per le violazioni di quanto riportato nelle NTC.

Per quanto riguarda la sezione 11.8 della Circolare, quella relativa ai prodotti prefabbricati, la modifica più rilevante è l’aggiunta del nuovo paragrafo, in analogia a quanto avvenuto nelle NTC, riguardante i dispositivi meccanici di collegamento.

Altre novità sono la richiesta dell’effettiva produzione del calcestruzzo, quindi la presenza di un impianto di betonaggio nello stabilimento, e precisazioni aggiuntive riguardo alla produzione occasionale, molto utili perché spesso su questo tipo di produzione vengono sollevati dubbi. Viene inoltre ribadita la precisazione, già aggiunta nel capitolo 11 delle NTC 2018, che i controlli in produzione descritti nell’11.8 si riferiscono ai prodotti non marcati CE. Per i prodotti marcati CE i controlli in produzione sono quelli definiti nelle norme europee armonizzate. 

Il Decreto Legislativo 106/2017 e la marcatura CE dei prodotti

Non tutti i prodotti devono essere marcati CE

Sicuramente l’evento più rilevante intervenuto fra la pubblicazione della Circolare 2009 e la Circolare appena pubblicata è stato l’entrata in vigore del DLgs che ha normato l’Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione. 

Questo DLgs, nato con l’obiettivo di regolamentare la vigilanza sul mercato, la nomina degli organismi di terza parte oltre che di fissare le sanzioni a carico dei vari operatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo, sta producendo in molti casi, suo malgrado, comportamenti assolutamente non in linea con gli obiettivi.

Molti operatori infatti, influenzati anche dai titoloni di una parte della stampa tecnica, che ha posto l’attenzione solamente sulle pesanti sanzioni previste, hanno interpretato il concetto di “adeguamento al Regolamento Prodotti da Costruzione” come obbligo a marcare CE qualsiasi prodotto e, di conseguenza, come obbligo a impiegare solo prodotti marcati CE.

Questo ovviamente non ha nessun senso: da una parte perché il Regolamento Europeo prevede la marcatura CE solo in presenza di una norma armonizzata (o di una Valutazione Tecnica), dall’altra perché il caso B delle NTC non avrebbe più senso di esistere. 

Che cosa sta succedendo oggi in parecchi cantieri?

Capita che, dopo aver tentato, senza successo, di convincere Direzioni Lavori o imprese esecutrici che non per tutti i prodotti è prevista la marcatura CE, i produttori si “ingegnino” a trovare una norma armonizzata nella quale collocare “a forza” i propri prodotti, in modo da marcarli CE e non avere più discussioni. Questo, oltre ad essere concettualmente e operativamente scorretto, ha come conseguenza il fatto che sul mercato si trovano prodotti marcati CE da alcuni produttori e non marcati CE (correttamente) da altri. Purtroppo il mercato pare più orientato ad accettare prodotti con un marcatura CE “non a norma”, che prodotti privi di marcatura CE, anche se questo è conforme alle disposizioni di legge. 

Ci vorrà un po’ di tempo per recuperare questa situazione. Probabilmente sarà necessario che alcune delle pesanti sanzioni previste dal Decreto Legislativo vengano comminate per lo scorretto utilizzo della marcatura CE. 

In altri casi ci è stata segnalata da aziende del settore una seconda questione: la paura delle sanzioni sta portando alcuni produttori a “tutelarsi” con documenti di qualificazione anche in caso questi non siano necessari. Ci sono casi in cui produttori o utilizzatori, per stare tranquilli, ritengono sia necessario richiedere l’Attestato per la produzione di serie di tutto ciò che non è marcato CE, indipendentemente dal fatto che il prodotto ricada nel campo di applicazione delle NTC o no. Ci sono capitati diverse richieste di parere circa la necessità di depositare per la produzione di serie piccoli prodotti che fino a oggi nessuno aveva mai depositato.

Tutto questo è piuttosto strano, visto che i concetti di serie dichiarata e controllata esistono da diversi decenni, e che i prodotti che per decenni sono stati considerati fuori dal campo di applicazione delle NTC continuano a essere tali.

Qual è la procedura?

Il procedimento logico dovrebbe essere il seguente

procedimento-marcatura-ce.JPG

I documenti di accompagnamento

Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento questi sono i tre casi:

1 - Prodotti coperti da una norma armonizzata 

  • I documenti principali sono la dichiarazione di prestazione (DOP) e la marcatura CE. 
  • sono previsti comunque altri documenti come relazioni di calcolo, istruzioni per la movimentazione e il trasporto, manuale di manutenzione, ecc

2 - Prodotti qualificati secondo le NTC

  • Il documento principale è l’Attestato di qualificazione rilasciato dal STC del Consiglio Superiore dei LLPP.
  • sono previsti comunque altri documenti come relazioni di calcolo, istruzioni per la movimentazione e il trasporto, manuale di manutenzione, ecc

3 - Prodotti non coperti da norme armonizzate e non rientranti nel campo di applicazione delle NTC

  • non sono previsti né la marcatura CE né la presenza di un Attestato di qualificazione; e’ bene che fornitore e acquirente definiscano in modo chiaro ed esaustivo (a livello contrattuale) quali informazioni e garanzie il fornitore produrrà per l’acquirente.

Sulle novità dei Prodotti in calcestruzzo nelle NTC 2018 consigliamo la lettura del seguente articolo "Prodotti in calcestruzzo nelle NTC 2018: novità su definizioni, qualificazione, controlli"


ASSOBETON

 

Articolo a cura dell'associazione ASSOBETON

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