Climatizzatori di scuole, attività turistiche, uffici, strutture sanitarie: nuove regole di prevenzione incendi
Il nuovo decreto del Ministero dell'Interno, che sarà in vigore dal 18 giugno 2020 (90 giorni dopo la pubblicazione), elimina alcune restrizioni relative all'uso dei fluidi refrigeranti, contenute nelle regole tecniche verticali delle sei attività menzionate
Arriva un altro decreto sulla prevenzione incendi: stavolta il provvedimento del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo scorso, contiene "Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.
Quali attività
Di fatto, il decreto apre all'uso di fluidi refrigeranti a basso impatto sull'effetto serra, anche se classificati a bassa infiammabilità (invece del precedente tipo di fluido completamente non infiammabile), negli impianti di climatizzazione di alcune attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, e cioè:
- le scuole;
- le attività turistico-ricettive;
- le attività commerciali;
- le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- le strutture sanitarie;
- gli uffici.
Le nuove norme entreranno in vigore dal 18 giugno 2020 (90 giorni dopo la pubblicazione in GU): vengono eliminate alcune restrizioni relative all'uso dei fluidi refrigeranti, contenute nelle regole tecniche verticali delle sei attività menzionate. Tutti i decreti inerenti le attività sopracitate, infatti, attualmente obbligano all'uso di fluidi frigorigeni non infiammabili e non tossici negli impianti di condizionamento.
Cosa cambia
Laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, sarà invece ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte.