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CO.CO.CO: dal 1° gennaio 2016, in arrivo nuove regole

Dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore nuove importanti disposizioni per le collaborazioni coordinate e continuative e più in generale per il lavoro autonomo.

Dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore nuove importanti disposizioni per le collaborazioni coordinate e continuative e più in generale per il lavoro autonomo.

A seguito, infatti, dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto, fermo restando la possibilità di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In riferimento a tali rapporti di lavoro, a decorrere appunto dal 1° gennaio 2016, l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.


In virtù di tale disposizione, le collaborazioni vigenti al 1° gennaio 2016, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto, saranno soggette alla disciplina del lavoro subordinate se caratterizzate da una forte rilevanza dell’organizzazione del lavoro, in particolare per quanto riguarda i tempi e il luogo della prestazione. Al di là della tecnica legislativa utilizzata, troppo generica e imprecisa, è bene evidenziare che le collaborazioni di lavoro autonomo, anche se svolte con titolare di partita IVA, rischiano di vedersi aumentare il relativo costo. Anche se sostanzialmente non si tratterà di lavoro subordinato, e a tale contratto non potranno essere ricondotte, fermo restando il carattere autonomo delle collaborazioni, la disciplina applicabile sarà quella del lavoro subordinato, sia a livello retributivo, con minimi TFR e mensilità aggiuntive, sia contributivo, sia normativo.

Sono escluse da tale disposizione le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad albi professionali, le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi nazionali, le collaborazioni prestate da amministratori e partecipanti a collegi e commissioni di società, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, oltre alla possibilità di certificare presso apposite commissioni l’assenza dei requisiti di etero-organizzazione che fanno scattare l’applicazione del lavoro subordinato.
È bene quindi prestare attenzione alle collaborazioni che spesso riguardano studi tecnici professionali: solo l’iscrizione all’albo salva dall’applicazione delle regole del lavoro subordinato, purché siano qualificabili come rapporti di lavoro autonomo. Se, viceversa, il collaboratore non è iscritto ad un albo, potrà vantare tutti i diritti del lavoro subordinato, di carattere economico, normativo e contributivo, con un notevole aumento del costo relativo al personale.