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Codice di prevenzione incendi: i chiarimenti dei VVF sull’uso delle norme europee e internazionali

Le norme europee e internazionali possono essere utilizzate nella progettazione antincendio, ma non come automatica sostituzione delle soluzioni conformi. La nota VVF n. 15002/2026 chiarisce quando ricorrervi, come applicarle e quali verifiche e contenuti documentare per le attività di categoria B e C.

La nota n. 15002 del 22 luglio 2026 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco chiarisce come applicare il paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi quando il progettista intende utilizzare norme o documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali riconosciuti nel settore, come NFPA, FM Global, CEA, BS o DIN.

Il documento non introduce nuove soluzioni conformi. Precisa, invece, le condizioni per impiegare riferimenti tecnici diversi da quelli richiamati dal Codice: applicazione completa della norma, dimostrazione dell’idoneità rispetto all’attività e ai suoi profili di rischio, rispetto degli obblighi sulla qualificazione dei prodotti e adeguata documentazione dei criteri e dei risultati progettuali.

Per le attività soggette di categoria B e C, il progettista deve motivare il ricorso al documento alternativo, indicarne la finalità, descriverne l’applicazione e dimostrare il soddisfacimento dei criteri prestazionali. Le maggiori possibilità di utilizzo riguardano le strategie di protezione attiva S.6, S.7 e S.8.


Norme europee e internazionali nel Codice antincendio: cosa chiarisce la nota VVF n. 15002/2026

La possibilità di utilizzare nella progettazione antincendio norme europee o internazionali diverse da quelle previste dalle soluzioni conformi non è una novità introdotta dalla nota dei Vigili del Fuoco. È già contemplata dal paragrafo G.2.7 del DM 3 agosto 2015, il Codice di prevenzione incendi.

Ciò che la nota n. 15002 del 22 luglio 2026 chiarisce è il modo in cui questa possibilità deve essere esercitata.

Il documento definisce un percorso progettuale preciso e richiama l’attenzione su alcuni aspetti essenziali: la norma scelta non può essere utilizzata solo nelle parti ritenute più convenienti; la soluzione deve essere idonea alla specifica attività; i prodotti devono rispettare gli obblighi europei e nazionali; per le attività di categoria B e C, la scelta deve essere motivata e accompagnata da risultati e verifiche tecniche riconoscibili.

Il paragrafo G.2.7 non rappresenta quindi una scorciatoia per evitare le soluzioni conformi. È uno strumento che consente di utilizzare riferimenti tecnici riconosciuti anche quando il Codice non disciplina compiutamente una determinata applicazione o quando documenti più recenti permettono di conseguire prestazioni migliori.

Cosa prevede il paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi

Il paragrafo G.2.7 comprende, tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio, la possibilità di applicare norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali riconosciuti nel settore.

La definizione utilizzata dal Codice è ampia. Il paragrafo G.1.4 richiama, a titolo esemplificativo, documenti emanati da organizzazioni quali NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT e BRANZ.

Il progettista può quindi ricorrere sia a documenti europei sia a riferimenti extra UE. La nota chiarisce che, sotto questo profilo, vi è pari possibilità di scelta.

Nella pratica, tuttavia, le norme di origine europea possono risultare più semplici da applicare, soprattutto per la maggiore coerenza con il sistema europeo di qualificazione dei prodotti, con la marcatura CE e con le classificazioni armonizzate in materia di reazione e resistenza al fuoco.

La possibilità di utilizzare una norma internazionale non elimina infatti gli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale.

Quando si può ricorrere a norme diverse dalle soluzioni conformi

Per le attività di categoria B e C, il progettista deve spiegare perché intende utilizzare una norma o un documento tecnico diverso da quelli previsti nelle soluzioni conformi.

La nota individua due motivazioni principali.

  • La prima riguarda l’inadeguatezza, rispetto al caso concreto, dei metodi già previsti dal Codice. Può accadere, ad esempio, che la configurazione dell’attività o le caratteristiche dell’impianto non siano pienamente rappresentate dalle soluzioni conformi disponibili.
  • La seconda riguarda la possibilità di ottenere un livello di sicurezza più elevato o prestazioni migliori. La nota cita il caso di un documento tecnico più recente, in grado di recepire il progresso tecnologico intervenuto nel settore.

La maggiore recentezza della norma, tuttavia, non è sufficiente da sola. Il progettista deve dimostrare quale vantaggio tecnico o prestazionale derivi dalla sua applicazione e perché tale vantaggio sia pertinente all’attività esaminata.

La norma deve essere applicata nella sua completezza

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda il principio di applicazione completa della norma o del documento tecnico scelto.

Non è corretto estrarre da uno standard soltanto una formula, un criterio di dimensionamento o una singola prescrizione e utilizzarli separatamente dal sistema tecnico al quale appartengono.

Ogni norma può infatti fondarsi su proprie classificazioni del rischio, proprie procedure di prova e specifici requisiti per componenti, installazione, controllo, accettazione e manutenzione.

Applicare soltanto alcune disposizioni può produrre una soluzione incoerente, perché i diversi elementi della norma sono generalmente concepiti per operare congiuntamente.

Dal punto di vista operativo, il progettista deve quindi verificare:

  • il campo di applicazione del documento;
  • le eventuali esclusioni;
  • le classificazioni utilizzate;
  • i criteri di dimensionamento;
  • le configurazioni ammesse;
  • i requisiti dei componenti;
  • le modalità di installazione;
  • le verifiche iniziali;
  • le condizioni di esercizio e manutenzione.

La nota precisa inoltre che, nelle tabelle degli esempi, viene indicato il documento ritenuto maggiormente rilevante, ma che può essere necessario applicarlo insieme ad altri documenti emanati dalla medesima organizzazione.

Il richiamo a una singola norma non esaurisce quindi necessariamente tutto il sistema tecnico da adottare.

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Non basta applicare lo standard: occorre dimostrare l’idoneità della soluzione

L’applicazione completa della norma non rende automaticamente adeguata la soluzione proposta.

Il progettista deve dimostrare che il riferimento prescelto sia idoneo alla specifica attività, alla configurazione considerata e ai relativi profili di rischio.

Non è quindi sufficiente dichiarare che un impianto è stato progettato secondo una norma NFPA, FM Global, CEA o secondo un altro standard riconosciuto.

Occorre spiegare perché quel riferimento sia appropriato per il caso concreto e in che modo permetta di raggiungere il livello di sicurezza richiesto.

La valutazione deve essere riferita, tra gli altri aspetti, alla destinazione d’uso, alle caratteristiche dell’attività, agli scenari di incendio, alle condizioni di esercizio e alle prestazioni richieste alla misura antincendio.

In altri termini, il documento internazionale costituisce il metodo tecnico utilizzato, ma la responsabilità di dimostrarne l’adeguatezza rispetto al progetto resta in capo al professionista.

Norma di progettazione e qualificazione dei prodotti: due verifiche distinte

La nota richiama espressamente la necessità di rispettare gli obblighi relativi ai prodotti soggetti alle disposizioni europee di armonizzazione o alle disposizioni nazionali.

Devono quindi essere tenuti distinti due piani.

Il primo riguarda l’ammissibilità della norma o del documento tecnico come metodo di progettazione.

Il secondo riguarda la conformità dei prodotti e dei componenti che si intendono utilizzare.

L’applicazione di una norma extraeuropea non consente di impiegare automaticamente prodotti qualificati soltanto secondo il sistema del Paese di origine. Quando il prodotto ricade in un ambito soggetto a marcatura CE, omologazione o approvazione di tipo, tali obblighi continuano a trovare applicazione.

Una certificazione statunitense, britannica o rilasciata da un organismo assicurativo internazionale non sostituisce quindi, di per sé, la qualificazione richiesta nel contesto europeo e italiano.

Il progettista deve verificare che i componenti previsti dal sistema internazionale siano effettivamente utilizzabili nell’opera e compatibili con le disposizioni applicabili.

Attività di categoria B e C: cosa deve contenere la valutazione del progetto

Per le attività soggette di categoria B e C ai sensi del DPR 151/2011, la documentazione allegata all’istanza di valutazione del progetto deve chiarire cinque aspetti:

  1. la motivazione del ricorso a un riferimento diverso dalle soluzioni conformi;
  2. la finalità per la quale il documento viene utilizzato;
  3. le caratteristiche della norma e l’idoneità della soluzione;
  4. le modalità di qualificazione dei prodotti;
  5. i risultati dell’applicazione e il soddisfacimento dei criteri prestazionali.

Motivazione della scelta

Il progettista deve spiegare perché i metodi previsti dalle soluzioni conformi non siano adeguati alla specifica attività oppure in che modo il riferimento alternativo consenta di raggiungere prestazioni migliori o livelli di sicurezza più elevati.

La motivazione non può limitarsi alla notorietà o alla diffusione internazionale della norma.

Deve essere riferita alle caratteristiche effettive del progetto.

Finalità dell’impiego

La documentazione deve indicare se la norma o il documento tecnico viene utilizzato per:

  • verificare una soluzione alternativa, ai sensi del paragrafo G.2.6.5.2;
  • verificare il livello di prestazione di una misura antincendio, secondo il paragrafo G.2.6.4.

Questa indicazione permette di comprendere il ruolo assunto dallo standard nell’ambito del progetto.

Descrizione della norma e idoneità

Non è sufficiente riportare il titolo o il numero del documento.

La relazione deve descriverne il campo di applicazione, i criteri utilizzati e le modalità con cui è stato applicato al caso concreto.

Deve inoltre evidenziare l’idoneità della soluzione rispetto alla finalità dichiarata e ai profili di rischio dell’attività.

Qualificazione dei prodotti

La documentazione deve chiarire come vengono qualificati i prodotti e i componenti impiegati.

Occorre dare evidenza del rispetto degli obblighi relativi alla marcatura CE e delle eventuali disposizioni nazionali in materia di omologazione o approvazione di tipo.

Questo passaggio assume particolare rilievo quando il riferimento tecnico appartiene a un sistema normativo extraeuropeo.

Risultati e criteri prestazionali

Il progettista deve infine riportare i risultati ottenuti mediante l’applicazione della norma, i principali parametri di progetto e il soddisfacimento dei criteri prestazionali previsti dal documento adottato.

Il Comando territorialmente competente tiene conto di questi elementi per formulare la valutazione conclusiva sul progetto.


In sintesi: cosa richiede la nota VVF n. 15002/2026

Per utilizzare una norma o un documento tecnico europeo o internazionale, il progettista deve:

  1. motivare il ricorso a un riferimento diverso dalle soluzioni conformi;
  2. indicare se viene utilizzato per una soluzione alternativa o per verificare un livello di prestazione;
  3. applicare la norma nella sua completezza;
  4. dimostrare l’idoneità rispetto all’attività e ai profili di rischio;
  5. verificare la qualificazione dei prodotti e il rispetto della marcatura CE;
  6. riportare parametri, risultati e criteri prestazionali soddisfatti.

Perché la nota si concentra sulla protezione attiva

Il documento osserva che il settore della protezione passiva è armonizzato a livello europeo da molti anni.

Per questo motivo, il ricorso al paragrafo G.2.7 trova maggiori possibilità di applicazione nell’ambito della protezione attiva, dove possono emergere configurazioni speciali, tecnologie più recenti o riferimenti non ancora recepiti tra le soluzioni conformi del Codice.

La nota concentra quindi gli esempi sulle strategie:

  • S.6, controllo o estinzione dell’incendio;
  • S.7, rivelazione e allarme;
  • S.8, controllo di fumi e calore.

Gli elenchi hanno carattere indicativo e non esaustivo. Non rappresentano un nuovo catalogo di soluzioni conformi e non stabiliscono equivalenze automatiche tra norme differenti.

Sistemi sprinkler: il caso della UNI EN 12845-2

Per i sistemi automatici sprinkler, la soluzione conforme richiamata dal Codice è la UNI EN 12845.

Tra i possibili riferimenti alternativi, la nota indica:

  • NFPA 13;
  • FM DS 2.0;
  • CEA 4001;
  • UNI EN 12845-2.

Il riferimento alla UNI EN 12845-2 è particolarmente significativo.

La norma riguarda le applicazioni speciali relative ai sistemi ESFR e CMSA ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2025, successivamente all’ultima revisione del Codice vigente. Per questa ragione, la nota chiarisce che non è ancora annoverabile tra le soluzioni conformi.

Il progettista può quindi proporne l’utilizzo attraverso il paragrafo G.2.7, motivando la scelta e dimostrandone l’idoneità.

L’esempio mostra concretamente come il paragrafo G.2.7 possa consentire l’impiego di un riferimento tecnico più recente, senza attendere il successivo aggiornamento del Codice, ma nel rispetto di un percorso progettuale documentato.

Sistemi a estinguenti gassosi

Per i sistemi a estinguenti gassosi, la soluzione conforme è rappresentata dalla UNI EN 15004-1.

La nota riporta tra gli esempi alternativi:

  • NFPA 2001;
  • FM DS 4.9;
  • CEA 4008.

Il documento richiama anche il campo di applicazione della serie EN 15004-1, precisando che essa esclude i sistemi a CO₂.

Il richiamo mostra l’importanza di verificare non soltanto il contenuto della norma, ma anche i suoi limiti e le eventuali esclusioni.

Per i requisiti e i metodi di prova relativi alla compatibilità dei componenti degli impianti di estinzione a gas, la nota richiama inoltre la UNI 11512.

In questo caso viene precisato che la norma si applica esclusivamente con riferimento alla serie EN 15004 e che non è possibile utilizzare soluzioni alternative per tale specifico aspetto.

Water mist, polvere, aerosol e riduzione dell’ossigeno

Per i sistemi ad acqua nebulizzata, o water mist, la soluzione conforme è costituita dalla UNI EN 14972-1.

Tra i possibili riferimenti alternativi sono indicati:

  • NFPA 750;
  • FM DS 4.2.

La nota considera anche i sistemi a polvere, i sistemi di estinzione ad aerosol condensato e quelli a riduzione di ossigeno.

Per ciascuna tipologia vengono riportati esempi di documenti alternativi, ma il loro utilizzo resta subordinato alle condizioni generali del Capitolo G.2.

Le tabelle non stabiliscono che una norma sia automaticamente equivalente a un’altra. Il progettista deve verificare campo di applicazione, configurazioni ammesse, criteri prestazionali e requisiti dei componenti.

Sistemi di rivelazione e allarme incendio

Per la strategia S.7, la nota prende in esame i sistemi di rivelazione e allarme incendio, la compatibilità dei componenti e i sistemi di comunicazione vocale di emergenza.

Per i sistemi IRAI, a fronte della soluzione conforme rappresentata dalla UNI 9795, vengono richiamati tra i possibili documenti alternativi:

  • UNI CEN/TS 54-14;
  • standard BS per edifici residenziali e non residenziali;
  • NFPA 72;
  • FM DS 5.48.

L’utilizzo di questi riferimenti non può limitarsi alla disposizione dei rivelatori o ai criteri di copertura.

Deve essere considerato l’intero sistema, compresi la gestione degli allarmi, le interfacce con gli altri impianti, le condizioni di alimentazione e i requisiti dei componenti.

Per la valutazione della compatibilità e della connettività dei componenti di un sistema IRAI, la nota richiama invece la UNI EN 54-13.

Il documento precisa che tale norma si applica esclusivamente nell’ambito della serie EN 54. Per questo specifico aspetto non è possibile ricorrere a soluzioni alternative.

Sistemi EVAC e comunicazione dell’emergenza

Per i sistemi di diffusione dei messaggi di emergenza mediante altoparlanti, le soluzioni conformi richiamate sono la UNI 11988, già UNI ISO 7240-19, e la UNI CEN/TS 54-32.

Tra gli esempi alternativi figurano:

  • standard BS relativi ai messaggi preregistrati e agli annunci;
  • standard BS per sistemi interfonici bidirezionali protetti;
  • NFPA 72, con particolare riferimento ai Capitoli 18 e 24;
  • FM DS 5.40.

Anche in questo ambito la norma deve essere letta come un sistema unitario.

Un impianto EVAC coinvolge infatti non solo la diffusione sonora, ma anche l’intelligibilità dei messaggi, le priorità, le modalità di attivazione, l’alimentazione di sicurezza, la protezione dei circuiti e l’integrazione con il sistema di rivelazione.

Controllo di fumi e calore

Per la strategia S.8, la nota considera i sistemi di ventilazione forzata orizzontale, i sistemi naturali e quelli forzati per l’evacuazione di fumo e calore.

Per i sistemi SFOV nei parcheggi sono richiamati, tra i possibili riferimenti alternativi:

Per i sistemi naturali SENFC, a fronte della UNI 9494-1, vengono indicati:

  • CEN/TR 12101-5;
  • DIN 18232-2;
  • BS 7346-4;
  • NFPA 92.

Per i sistemi forzati SEFFC, rispetto alla UNI 9494-2, sono riportati:

  • CEN/TR 12101-5;
  • DIN 18232-5;
  • BS 7346-4;
  • NFPA 92.

La progettazione deve mantenere coerenza tra scenari di incendio, portate, temperature, condizioni al contorno, logiche di attivazione e prestazioni richieste ai componenti.

Anche in questo caso, il semplice richiamo allo standard non sostituisce la dimostrazione dell’idoneità della soluzione.

Le norme indicate non diventano nuove soluzioni conformi

Le norme e i documenti tecnici riportati nella nota costituiscono esempi di possibile applicazione del paragrafo G.2.7.

Non diventano, per effetto del documento, nuove soluzioni conformi del Codice.

Questa distinzione è fondamentale.

Una soluzione conforme può essere adottata seguendo le modalità espressamente previste dal Codice. Il ricorso a una norma alternativa richiede invece una motivazione, la verifica dell’idoneità e la documentazione dei risultati.

La nota richiama inoltre il rispetto delle condizioni previste dai paragrafi G.2.6.5.2, G.2.9 e G.2.10.

Cosa cambia per il progettista antincendio

La nota n. 15002/2026 non amplia indiscriminatamente la possibilità di ricorrere a standard internazionali.

Rende piuttosto più espliciti gli oneri tecnici e documentali che accompagnano questa scelta.

Il progettista deve ricostruire il sistema normativo nella sua completezza, verificare la compatibilità dei componenti, rispettare gli obblighi europei e nazionali sulla qualificazione dei prodotti e dimostrare che la soluzione risponda concretamente ai rischi dell’attività.

Il paragrafo G.2.7 può quindi costituire uno strumento importante per utilizzare norme più recenti, affrontare applicazioni speciali o adottare soluzioni che offrano prestazioni migliori rispetto a quelle già previste.

La sua applicazione richiede però un progetto coerente, motivato e verificabile. È questo il principale messaggio operativo della nota dei Vigili del Fuoco.


FAQ

È possibile utilizzare le norme NFPA nella progettazione antincendio in Italia?

Sì. Il Codice consente di applicare norme e documenti tecnici emanati da organismi internazionali riconosciuti. La norma deve però essere utilizzata nella sua completezza e il progettista deve dimostrarne l’idoneità rispetto all’attività, alla configurazione considerata e ai relativi profili di rischio.

Le norme riportate nella nota diventano soluzioni conformi?

No. Le tabelle contengono esempi indicativi e non esaustivi di possibili documenti alternativi. Il loro inserimento nella nota non li trasforma in soluzioni conformi e non elimina le verifiche richieste dal Capitolo G.2.

È possibile combinare liberamente prescrizioni UNI e NFPA?

La nota richiede l’applicazione completa e coerente del documento tecnico adottato. Non è quindi corretto scegliere singole prescrizioni appartenenti a sistemi diversi senza dimostrare la compatibilità complessiva della soluzione.

Una certificazione extra UE sostituisce la marcatura CE?

No. L’utilizzo di una norma internazionale come metodo di progettazione non elimina gli obblighi europei e nazionali relativi ai prodotti. Quando prevista, la marcatura CE resta obbligatoria, così come le eventuali procedure di omologazione o approvazione di tipo.

Cosa deve contenere la valutazione del progetto per le attività di categoria B e C?

La documentazione deve motivare il ricorso alla norma alternativa, indicarne la finalità, descriverne l’applicazione, dimostrare l’idoneità della soluzione, chiarire la qualificazione dei prodotti e riportare parametri, risultati e criteri prestazionali soddisfatti.

In quali ambiti trova maggiore applicazione il paragrafo G.2.7?

Secondo la nota, la maggiore possibilità di applicazione riguarda la protezione attiva e, in particolare, le strategie S.6, S.7 e S.8: controllo o estinzione dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore.

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