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Codice di Prevenzione Incendi: ecco il testo unico aggiornato al 17 aprile 2020

Il 5 aprile 2020 è entrato in vigore il DM 14 febbraio 2020 che ha sostituito le regole tecniche verticali (RTV) V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 per allinearle alla nuova impostazione

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Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato il testo del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) aggiornato al 17 aprile 2020.

Si segnala, nella prefazione, che:

  • al fine di semplificare e razionalizzare il corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, l’articolato è stato modificato dal DM 12/04/2019 (GU n. 95 del 23/04/2019). Le modifiche apportate da tale decreto sono entrate in vigore il 20/10/2019;
  • successivamente, col DM 18/10/2019, per armonizzare meglio le varie sezioni del decreto, l’originario allegato 1 è stato interamente sostituito; in seguito, per allineare alla nuova impostazione le diverse RTV che erano state pubblicate (V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8), il DM 14/02/2020 le ha sostituite;
  • il citato decreto 14 febbraio 2020 del Ministero dell'interno, recante “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 5 aprile 2020. L'allegato A del decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i, relativamente alla sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
    • V.4: uffici;
    • V.5: attività ricettive turistico - alberghiere;
    • V.6: autorimesse;
    • V.7: attività scolastiche;
    • V.8: attività commerciali.
    • NB - I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico - alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche, V.8 attività commerciali contenuti nell'allegato A al nuovo decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. Per le attività di cui all'art. 1 relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse già conformi, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.

IL TESTO AGGIORNATO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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