Data Pubblicazione:

Codici ATECO DPCM 22 marzo 2020: le FAQ di Confindustria con tutti i chiarimenti per i casi limite

Primo elenco di FAQ che Confindustria ha elaborato al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione delle misure restrittive imposte dal DPCM 22 marzo 2020

costruzioni_700.jpg

Sappiamo bene che il DPCM 22 marzo 2020, cd. Lockdown Coronavirus, ha chiuso moltissime attività produttive, tra le quali svariate anche di interesse per il settore edilizio e delle costruzioni. Il decreto del MISE del 25 marzo 2020, poi, ha subito 'aggiornato' l'elenco delle attività essenziali che possono restare aperte (ricordiamo che le chiusure arrivano, per ora, al 3 aprile 2020, in attesa di eventuali proroghe).

In quest'ottica, Confindustria ha elaborato delle prime FAQ (datate 24 marzo) che saranno ovviamente aggiornate costantemente ma che possono chiarire alcuni dubbi soprattutto in riferimento ai casi limite.

Le novità delle attività essenziali

Premesso che, per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al DPCM (Tabella), recante i codici ATECO di tali attività. Ricordiamo altresì che gli studi professionali possono restare aperti, anche se si caldeggia l'attuazione dello smart working, ove possibile.

Su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, proprio come successo, appunto, col DM MISE 25 marzo 2020.

Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:

  1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
  2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
  3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);
  4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
  5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
  6. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).

Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento).

Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.

Le FAQ più interessanti

D. Nel caso vi siano incongruenze tra i codici ATECO risultanti nella visura camerale e quelle risultanti dall’attribuzione della partita IVA, quali codici devo considerare al fine di verificare se la mia attività debba essere sospesa o meno?
R. Si ritiene che i codici attività risultanti dalla visura camerale siano quelli che rilevano ai fini della corretta descrizione dell’attività effettivamente svolta; quindi, quelli da prendere in considerazione per la verifica della prosecuzione o meno delle attività.

D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Tabella?
R. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nella Tabella; tuttavia, l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.

D. Cosa s’intende per attività integrata con un'altra attività?
R. Un’attività si considera integrata ad un’altra quando è svolta all’interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività. Si ritiene che l’impresa che svolge un’attività indicata in Tabella possa continuare a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse. Es. 1) Soggetto con codice ATECO 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone - elencato in Tabella, svolge in maniera integrata attività di fabbricazione di macchine per la stampa (c.d converting) classificata al codice ATECO 28.99.10; codice non riportato in Tabella. Si ritiene che nello svolgimento della propria attività di fabbricazione della carta tale soggetto possa continuare a svolgere anche l’attività di produzione delle macchine per la carta in quanto attività integrata a quella ritenuta essenziale.

D. Cosa s’intende per attività funzionali alla filiera delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità?
R. Per attività funzionali si intendono le attività che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate in Tabella e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

LE FAQ COMPLETE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi