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Compatibilità paesaggistica: il no all'accertamento di conformità deve essere specifico e motivato

Tar Cagliari: la motivazione del diniego dell'amministrazione non può fondarsi su una generica incompatibilità

Il parere negativo della Soprintendenza 'apparente' e 'generico', che si limita a considerare il manufatto in sanatoria di “forte impatto” sullo stato dei luoghi senza, però, spiegare per quali concrete ragioni lo stesso risulti incompatibile con i valori (panoramici) tutelati dallo specifico vincolo paesaggistico di zona e senza alcun riferimento al grado di visibilità dalle vedute pubbliche di riferimento, è illegittimo.

E' piuttosto interessante, il contenuto della sentenza 677/2021 dello scorso  del Tar Cagliari perché affronta un tema piuttosto ricorrente, quello delle compatibilità paesaggistiche in sanatoria.

Secondo i giudici amministrativi, la Soprintendenza non può limitarsi a dire 'no', deve anche motivare il perché del diniego nel dettaglio.

 

La piscina modificata e i motivi del no

Nel caso specifico, si dibatte sul 'no' all'istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica, recante la previsione di un ulteriore abbassamento della parete di contenimento a “valle” di una piscina, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l’inserimento della stessa nel contesto e a escluderne la percettibilità dalle visuali pubbliche.

Questa piscina, per la quale era stato chiesto e ottenuto, in prima istanza, un permesso di costruire, era stata modificata in corso d'opera a causa della pendenza dell'area, che aveva portato a difficoltà esecutive  con realizzazione del manufatto a una quota leggermente più elevata sul lato a valle rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

Morale della favola: dopo un batti e ribatti tra proprietario dell'immobile e comune, il ricorrente opta per la «conservazione del manufatto, salvo demolizione della parte della piscina più vicina al confine» e per cui aveva presentato al Comune una nuova istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica in cui si prevedeva un abbassamento della parete di contenimento a "valle" della piscina, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l'inserimento della stessa nel contesto e a escluderne la percettibilità dalle visuali pubbliche.

Ma la Soprintendenza esprime parere negativo «evidenziando la preesistenza di opere non autorizzate», sottolineando che «il fatto che già era stato espresso parere favorevole all'integrale demolizione del manufatto e che il mantenimento dello stesso comporterebbe un forte impatto con alto grado di alterazione dello stato dei luoghi», a causa del «grave stravolgimento del declivio naturale ed eliminazione della vegetazione».

Di conseguenza anche il comune, che pure aveva inizialmente espresso parere favorevole sull’istanza di accertamento di conformità, ha dovuto concludere negativamente il procedimento di sanatoria con atto di diniego.

Compatibilità paesaggistica: il no all'accertamento di conformità deve essere specifico e motivato

Basta con i no astratti

La decisione negativa della Soprintendenza, ribaltano tutto i giudici, è illegittima non essendo sufficiente una “motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate. In questo senso l’amministrazione avrebbe dovuto esprimere una valutazione che tenesse conto della presenza in loco di un ben più ampio e impattante edificio residenziale, da tempo regolarmente autorizzato, e non esprimere una generica valutazione sulle opere, peraltro meramente pertinenziali, come se fossero espressione di una prima ed isolata trasformazione del territorio” (così, testualmente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2858, a conferma di una pronuncia adottata in primo grado da questa stessa Sezione, sempre su un parere negativo di compatibilità paesaggistica).

Peraltro la descritta lacuna motivazionale risulta ancora più grave alla luce delle caratteristiche specifiche del caso in esame, relativo a una zona ampiamente antropizzata e interessata da numerosi manufatti analoghi, nonché la sanatoria di una piscina sostanzialmente conforme, in termini di sagoma e di superficie (salvo il lieve abbassamento della quota a valle e la riduzione della superficie su uno dei lati), a precedente progetto già oggetto di parere positivo della stessa Soprintendenza (vedi narrativa), per cui non è dato comprendere con quale percorso logico la stessa abbia diametralmente modificato la propria valutazione, non assumendo alcun rilievo il fatto che l’interessato avesse precedentemente deciso di rimuovere il manufatto e ottenuto il relativo parere favorevole, trattandosi di una scelta individuale suscettibile di successivo ripensamento e, comunque, di un elemento del tutto estraneo ai valori paesaggistici tutelati, cui la valutazione ministeriale deve unicamente rapportarsi.

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