Competenze professionali: Ingegneri possono intervenire su edifici di interesse storico e artistico
Competenze su edifici di interesse storico e artistico: il Tar Puglia ribadisce la possibilità di intervento degli Ingegneri e annulla un avviso pubblico bandito da un comune per realizzare una indagine di mercato per l’affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti
Gli edifici di interesse storico e artistico sono 'cose' anche per Ingegneri. Lo ha ribadito il Tar Puglia con sentenza 411/2017 del 10 marzo scorso, 'novella' peraltro segnalata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella circolare di approdondimento n.35 del 30 marzo.
Per i giudidi amministrativi pugliesi, è legittimo l’intervento degli Ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, ai sensi del secondo comma dell’art.52 del RD 2537/1925. Per questo motivo, il Tar ha annullato l’Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (LE) per realizzare una indagine di mercato per l’affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti.
L'Ordine degli Ingegneri di Lecce - si specifica nella circolare CNI - aveva impugnato nello specifico la parte dell'avviso pubblico in cui veniva indicato quale requisito di idoneità l’iscrizione nell’albo professionale degli Architetti, "giusto decreto MIBAC del 29/12/2011", sostenendo la sua illegittimità sulla base dell’assunto che fosse immotivatamente limitativo della facoltà, per i professionisti Ingegneri, di manifestare il proprio interesse e quindi di concorrere per la successiva aggiudicazione tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016.
Dopo aver richiamato quanto disposto dall’art.52, comma 2 del RD 2537/1925, ovvero sia che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n.364 (4), per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto ; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto, quanto dall’ingegnere”, la circolare analizza la disposizione del Tar Puglia.
Secondo i giudici amministrativi, tale norma stabilisce il principio ‘generale’ secondo cui non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica.
Nel caso specifico, risolvendosi l'attività di gara "in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un Ingegnere", se le prestazioni oggetto dell’intervento e la tipologia dell’opera rientrano pianamente tra le competenze professionali dell’Ingegnere, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria “la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri”.