Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio bloccato dall’assenza del certificato di idoneità statica!

Il condono edilizio rappresenta uno strumento per sanare interventi edilizi abusivi, ma è subordinato al rispetto di precisi requisiti normativi, tra cui l’idoneità statica degli edifici. Il TAR Lombardia evidenzia che la mancanza di tale certificazione o di un progetto di adeguamento strutturale impedisce l’accoglimento della domanda. La staticità delle strutture, dunque, rimane un requisito imprescindibile per ottenere il condono edilizio.

Condono edilizio e idoneità statica

Sin dalla sua introduzione il condono edilizio ha suscitato ampi dibattiti in quanto si è configurato senza dubbio come una risposta a situazioni di abusivismo edilizio, ma al contempo ha sollevato questioni di carattere urbanistico e ambientale.

Le leggi che nel tempo hanno disciplinato il condono edilizio sono state varie e hanno offerto ai proprietari di immobili abusivi la possibilità di sanare le irregolarità commesse mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria e il rispetto di determinate condizioni.

Tuttavia, l’accesso al condono non è immediato ma risulta subordinato al rispetto di precisi requisiti normativi, di carattere formale e sostanziale, come ad esempio la dimostrazione dell’idoneità statica degli immobili.

Il certificato di idoneità statica di un edificio è quel documento con il quale vengono attestate le condizioni di stabilità e di sicurezza strutturale di un corpo di fabbrica, secondo le norme in vigore al momento della costruzione.

Esso viene richiesto in determinate condizioni, ossia:

  • per il rilascio dell’agibilità, quando non è disponibile o non si riesce a reperire il certificato di collaudo statico previsto dalla Legge 1086/71;
  • nel caso di accertamento di conformità o sanatoria edilizia;
  • per il perfezionamento di una domanda di condono edilizio, dove è invece previsto il deposito al Genio Civile, a differenza del punto precedente.

È importante sottolineare che tale certificazione per gli immobili che sono stati realizzati ante '67 (o addirittura ante 1942) non era richiesta in quanto non erano previste all'epoca normative che prevedevano il deposito dei calcoli strutturali.

Ma cosa accade alla pratica del condono quando tale documentazione non sia prodotta oppure sia incompleta?

Il TAR per la Lombardia ha offerto un’importante occasione per riflettere sui limiti applicativi della disciplina del condono, evidenziando come l’assenza del certificato di idoneità statica o, in alternativa, del progetto di adeguamento per gli edifici non idonei, costituisca un ostacolo insormontabile all'accoglimento dell'istanza di condono.

 

Fabbricati non staticamente idonei: perché il condono può essere respinto?

Nel caso in esame, il tutto inizia nel 1986 quando viene presentata un’istanza di condono relativa a tre interventi edilizi relativi alla:

  • trasformazione di una scuderia in locali residenziali su due livelli;
  • realizzazione di un deposito attrezzi e legnaia;
  • mancata demolizione di un fabbricato artigianale/commerciale, contrariamente a quanto previsto in una convenzione urbanistica del 1960.

Nel 2020 il Comune di Milano respinge la domanda limitatamente ad alcune opere, ritenendole non suscettibili di sanatoria e disponendone la demolizione.

A questo punto viene presentato ricorso al TAR.

I ricorrenti sostenevano varie argomentazioni tutte rigettate dal giudice, il quale ha sottolineato come vada “(…) ora rilevato che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che i fabbricati 2 e 3 non risultano staticamente idonei per le destinazioni d’uso previste. (…) Come anticipato i ricorrenti sostengono che il Comune non avrebbe adeguatamente valutato il certificato redatto dall’ing. -OMISSIS-, nel quale viene sì dichiarata l’inidoneità statica dei fabbricati 2 e 3, ma nel quale si dichiara anche che l’idoneità potrebbe essere conseguita mediante la realizzazione di opere di rinforzo. A questo proposito si deve però osservare che, come visto, ai sensi dell’art. 35, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, per ottenere il condono di fabbricati non staticamente idonei quali sono i fabbricati 2 e 3, si sarebbe dovuto produrre un progetto di adeguamento redatto da tecnico abilitato. La generica affermazione contenuta nel richiamato certificato, nella quale neppure si precisa in che cosa dovrebbero consistere le opere di rinforzo, non è quindi sufficiente. Al riguardo si precisa anche che, come illustrato, il suindicato progetto avrebbe dovuto essere presentato già in allegato alla domanda di sanatoria o, tutt’al più, a seguito della richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune con atto del 31 gennaio 2019.”
Dal provvedimento comunale si evince chiaramente che i due fabbricati non sono sicuri dal punto di vista strutturale, in altre parole, non possono essere “sanati” così come sono perché non soddisfano i requisiti di sicurezza. Il Comune aveva giustamente preso in considerazione il certificato tecnico prodotto dalle ricorrenti, redatto da un ingegnere abilitato, il quale conferma che i fabbricati non sono attualmente sicuri rigettando quindi la domanda di condono. A tal proposito, l’art. 35 della legge 47/1985 prevede che in caso di non idoneità statica doveva essere allegato un progetto di adeguamento strutturale, da presentare contestualmente alla domanda o, al più tardi, su richiesta integrativa del Comune.

La semplice affermazione che l’idoneità possa essere raggiunta mediante opere di rinforzo non è sufficiente senza un progetto dettagliato.

In materia di condono edilizio, la staticità delle strutture è un requisito essenziale e non aggirabile con dichiarazioni generiche su opere di miglioramento non meglio precisate.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: condono edilizio, idoneità statica, certificato di idoneità statica, collaudo statico.

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