Condono edilizio: le domande di sanatoria vanno valutate in base al momento di presentazione
Nei casi in cui la richiesta di condono sia stata avanzata entro i termini previsti dalla legge 47/1985 (Primo condono), questa deve essere valutata secondo la normativa originaria, e non sono applicabili le modifiche introdotte dai successivi condoni, come il secondo o terzo.
Le domande di condono edilizio presentate in base alla legge n. 47/1985 (primo condono) devono essere valutate secondo quella normativa, senza che le modifiche introdotte dai successivi condoni (legge n. 724/1994 e decreto-legge n. 269/2003) possano alterare il regime applicabile.
Lo ha chiarito il Tar Lazio nella sentenza 16703/2024 del 26 settembre scorso, relativa a una richiesta di sanatoria edilizia nell'ambito del primo condono edilizio (legge n. 47/1985) ma che tocca diversi aspetti legati ai collegamenti tra il primo, secondo e terzo condono edilizio, nonché alle tempistiche e al regime normativo applicabile.
Il caso
I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo della competente Soprintendenza, reso nell’ambito di un’istanza di c.d. primo condono (ex lege n. 47/1985) concernente alcune pertinenze dell'azienda agricola di proprietà (depositi agricoli, fienile, abitazione del fattore).
Tale parere è stato posto a base del preavviso di rigetto comunicato dal Comune rispetto a detta istanza.
Tra l'altro, è stato evidenziato che nessuno dei vincoli richiamati nella zona (paesistico, archeologico) comporta inedificabilità assoluta e che il parere, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985, non avrebbe dovuto limitarsi a richiamarli ma avrebbe dovuto valutare il loro contenuto e la loro concreta idoneità ad impedire la realizzazione dei manufatti.
Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e con memoria:
- i) ha rilevato la difformità degli interventi dalla vigente disciplina edilizia e urbanistica;
- ii) ha sostenuto che la l.reg. Lazio n. 12/2004 rimanda alla disciplina dell’art. 32, comma 27 del d.lgs n. 269/2003: ai sensi di tale norma, relativa al c.d. terzo condono, è sufficiente la presenza di un vincolo sancito dalle leggi statali o regionali, a prescindere dal suo contenuto, ad inibire il condono per interventi sull’area interessata.
La regola del momento di presentazione della domanda: qui si applicano quelle del primo condono 'originario'
Il TAR accoglie il ricorso, partendo dal presupposto che la domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti è stata presentata nel 1986, quindi rientra pienamente sotto il regime del primo condono.
Il Tribunale ha chiarito che, nei casi in cui la richiesta di condono sia stata avanzata entro i termini previsti dalla legge n. 47/1985, questa deve essere valutata secondo la normativa originaria, e non sono applicabili le modifiche introdotte dai successivi condoni, come il secondo o terzo.
Letteralmente, nei casi, come quello all’esame, in cui la domanda di condono sia stata presentata nel 1986 in base all’art. 31 della l.n. 47/1985, deve essere applicata quest’ultima legge nella sua versione originaria (cd. primo condono) e non le norme relative ai cc.dd. secondo e terzo condono (l.n. 724/1994 e d.l. n. 269/2003 e a maggior ragione della l.r. Lazio n. 12/2004 attuativa del terzo condono), che sono intervenute modificando la predetta legge (cfr. ex multis Cons. St., VI, n. 4074/2023).
Primo condono edilizio: i vincoli successivi non precludono al rilascio della sanatoria
In caso di una richiesta di condono edilizio presentato nel 1986 per un manufatto realizzato nel 1979, la domanda deve essere esaminata in base ai presupposti previsti per il condono dalla legge 47/1985 (Primo condono edilizio), non potendo risentire delle modifiche alla stessa apportate dalle successive disposizioni condonistiche ed in particolare dal decreto legge 269/2003 (Terzo condono edilizio).
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Secondo condono
Ne deriva che il secondo condono non ha impatto sulla domanda presentata nel 1986, poiché è successivo e interviene con una normativa diversa rispetto alla legge 47/1985.
Le disposizioni del secondo condono non possono essere applicate retroattivamente alle domande presentate in base al primo.
Terzo condono
La domanda di condono di parte ricorrente doveva essere valutata in base ai presupposti previsti per il condono dalla legge 47/1985, senza che potessero trovare applicazione le modifiche normative a detta legge apportate dalle successive disposizioni condonistiche e, in particolare, dal DL 269/2003 (terzo condono) che, pur presentandosi formalmente come una riapertura dei termini della precedente disciplina del 1985, ha invece introdotto una diversa e nuova ipotesi di sanatoria straordinaria, restringendo l’effetto di clemenza rispetto al cd. primo condono.
Quindi, la fattispecie all'esame è rimasta disciplinata dall'art. 32 della legge 47/1985, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL 269/2003.
L'errore del comune
Il TAR evidenzia che il Comune, nel resistere al ricorso, ha erroneamente applicato i criteri del terzo condono, ignorando che questi non erano pertinenti alla domanda originaria dei ricorrenti.
Il principio del 'tempus regit actum non vale per i condoni
Semplificando, la domanda di condono è stata presentata nell'anno 1986, entro i termini previsti dall'articolo 31 della legge n. 47/1985.
Di conseguenza, il TAR ha confermato che la domanda doveva essere valutata esclusivamente in base ai criteri di questa legge, senza che potessero applicarsi le successive modifiche apportate dai condoni successivi.
Il principio "tempus regit actum" è applicabile solo ai titoli autorizzativi preventivi e non a quelli in sanatoria. Pertanto, per le domande di condono presentate nel 1986, devono essere applicati i requisiti e le tempistiche previste dalla legge n. 47/1985.
Il parere della Soprintendenza sul quale si è poi espresso negativamente il comune è quindi da annullare e il ricorso viene accolto.
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