Condono edilizio off limits: la richiesta di sanatoria frazionata non si può fare
Cassazione: non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi
Condono, sanatoria, ampliamento volumetrico, frazionamenti
Abbiamo 'parlato' di recente di condono edilizio e ampliamento volumetrico, ma siccome 'non è mai abbastanza', la Cassazione ci fornisce un altro spunto di rflessione sul tema, stavolta incentrato sulla 'cattiva' abitudine dei frazionamenti elusivi, di fatto tentativi di 'eludere' le regole sugli ampiamenti volumetrici in sede di sanatoria edilizia.
Frazionamento elusivo illegittimo: cos'è
La Suprema Corte, con la sentenza 21080 dello scorso 28 maggio, accoglie un ricorso contro la revoca, da parte del Giudice ordinario, dell'ordine di demolizione limitatamente alle porzioni di due immobili (uno a piano terra, l'altro al primo piano).
Nel caso specifico, il ricorso verteva sul fatto che il Giudice aveva operato senza verificare che il relativo provvedimento di condono sarebbe illegittimo, perché rilasciato in violazione dell'art. 39 della legge 724/1994.
Premesso, infatti, che il provvedimento del pubblico ministero avrebbe ad oggetto l'intero fabbricato (con volume complessivo di 1981,70 metri cubi), si osserva che le istanze di condono avrebbero avuto lo scopo di eludere il limite di 750 metri cubi di volumetria, previsto dalla legge, così procedendo ad un frazionamento illegittimo del bene in singole unità abitative; su tale elemento determinante, peraltro, il Giudice non avrebbe eseguito alcun controllo.
Il ricorso, secondo la Cassazione, è fondato poiché il Tribunale non ha verificato affatto se tali condoni fossero stati emessi nel rispetto della normativa di cui all'art.39 sopracitato, con particolare riguardo al limite volumetrico in essa stabilito (750 metri cubi per ciascuna nuova costruzione).
L'ordinanza - spiega ancora la Corte suprema - ha preso in esame isolatamente i tre appartamenti che la compongono, come entità autonome, e ciò perché presentate con tale carattere anche nelle relative (e distinte) domande di condono. Nessuna verifica, dunque, è stata compiuta sulla legittimità di questo frazionamento, operato sull'unico bene interessato dall'ingiunzione, né sul fatto che l'operazione potesse costituire, in realtà, soltanto uno strumento per aggirare il citato limite dei 750 metri cubi di volume per unità immobiliare; verifica, per contro, del tutto necessaria, specie nei casi in cui - come quello in esame - gli istanti siano tutti comproprietari dell'intero immobile e siano congiunti dei destinatari della sanzione penale, e del relativo ordine di demolizione.
Sanatoria edilizia con frazionamenti
Per costante indirizzo della Coryte, infatti, in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 47/1985, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 724/1994, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse, onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria. (Sez. 3, n. 27977 del 4/4/2019, Caputo, Rv. 276084; Fattispecie di presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo. Tra le altre, Sez. 3, n. 44596 del 20/5/2016, Boccia, Rv. 269280).
In altri termini, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unicatper tutte, Sez. 3, n. 20420 deW8/4/2015, Esposito, Rv. 263639; Sez. 3, n. 12353 del 2/10/2013, Cantiello, Rv. 259292).
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