Condono edilizio respinto: i chiarimenti su opere abusive aggiuntive e acquisizione del bene al patrimonio comunale
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19271/2026 dichiara inammissibile, nel caso concreto, il ricorso contro l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, ribadendo che il condono edilizio non può essere invocato in presenza di ulteriori opere abusive e di un provvedimento comunale di acquisizione del bene.
Un immobile abusivo e un ordine di demolizione, risalente a una sentenza di condanna del 1994 (diventata irrevocabile nel 1996), sono i protagonisti della sentenza della Corte di Cassazione n. 19271/2026.
Dopo molti anni, il proprietario cerca di evitare la demolizione presentando un “incidente di esecuzione”, cioè una richiesta al giudice dell’esecuzione per sospendere o revocare l’ordine di demolizione. Secondo il ricorrente l’opera originaria era sanabile tramite il secondo condono edilizio (legge 724/1994) e il Comune avesse erroneamente respinto la domanda di condono perché aveva considerato anche interventi successivi (come piscina, torre e gazebo) realizzati anni dopo e non pertinenti al manufatto originario.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e il proprietario è stato condannato al pagamento anche delle spese, ma vediamo il caso in dettaglio.
Il caso
Il ricorrente della sentenza aveva impugnato la decisione del Tribunale di Palermo che rigettava “(…) l'incidente di esecuzione con il quale *** *** aveva chiesto la sospensione e la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica con riguardo alla sentenza pronunciata il 27/9/1994 dalla Pretura di Palermo, irrevocabile il 23/5/1996.”
Nel tempo, il proprietario aveva tentato di risolvere la questione attraverso le procedure di condono edilizio previste dalla legge, ma il Comune aveva respinto (a suo dire illegittimamente) le richieste. Infatti, secondo il ricorrente “(…) il provvedimento reiettivo dell'istanza di condono, emesso dal Comune *** ***, risulterebbe profondamente viziato, assegnando rilievo decisivo ad opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'ordine di demolizione, di natura pertinenziale (non già di ampliamento) ed eseguite circa 20 anni dopo le altre; questi nuovi interventi, dunque, in nulla potrebbero incidere sulla domanda ex lege n. 724 del 1994, che dovrebbe esser esaminata - così come l'incidente di esecuzione in esame - con riguardo soltanto al manufatto originario, oggetto della sentenza di condanna, in sé del tutto sanabile.”
Il ricorrente, a sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, evidenziava la pendenza di un giudizio amministrativo contro il rigetto del condono.
Condono edilizio negato e abusi ulteriori: quando la demolizione diventa definitiva
La Cassazione respinge integralmente il ricorso sottolineando che esso mirava esclusivamente a rimettere in discussione il provvedimento del Comune che aveva negato il condono e ribadendo che “(…) in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (…).”
L’ordine di demolizione disposto dal giudice può essere revocato solo qualora intervenga un atto amministrativo valido che renda l’immobile legittimo o ne cambi la destinazione in modo incompatibile con la demolizione. Tuttavia il giudice dell’esecuzione deve verificare che tale atto sia legittimo nei presupposti, nella forma e nel contenuto.
Inoltre la Corte evidenzia che “(…) l'ordinanza ha ribadito (...): a) il Comune *** *** aveva rigettato le domande di condono, (...) aveva disposto la demolizione, in uno, peraltro, con il provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (…). In forza di quest'ultimo provvedimento, peraltro, emerge evidente la carenza di interesse del *** *** ad agire in questa sede, attesa la sopravvenuta mancanza di titolarità sul bene oggetto dell'ingiunzione; deve essere ribadito, infatti, che dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (…)."
La Corte prende atto che il Comune aveva giustamente respinto le richieste di condono perché l’immobile aveva ulteriori abusi non dichiarati come una torre, una piscina e un gazebo. In seguito all’ordine di demolizione e all’acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio, il ricorrente ha perso la disponibilità del bene. In base a ciò il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse più un interesse concreto ad agire e che non vi fossero elementi per sospendere la demolizione, anche se era pendente un ricorso al TAR. Il ricorrente avrebbe potuto chiedere la revoca dell'ordine solo per procedere direttamente all'esecuzione invece di attendere che il Comune procedesse alla rimozione dell'abuso addebitando le spese al ricorrente stesso.
In conclusione si comprende come il condono edilizio non possa essere utilizzato in modo frammentato o strategico per bloccare la demolizione di opere abusive, soprattutto quando nel tempo si sono aggiunti ulteriori interventi non autorizzati.
Scarica la sentenza in allegato
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FAQ TECNICHE: Condono edilizio, opere abusive aggiuntive e acquisizione del bene al patrimonio comunale | Ingenio
Cos’è l’ordine di demolizione in materia edilizia penale?
È un provvedimento accessorio alla sentenza di condanna per abuso edilizio.
Impone la rimozione dell’opera abusiva a carico del responsabile.
Ha natura autonoma rispetto alla pena principale e sopravvive nel tempo.
È revocabile solo in presenza di atti amministrativi incompatibili.
Il controllo del giudice dell’esecuzione è limitato ai presupposti di legittimità.
Quando il condono edilizio può incidere su un ordine di demolizione?
Solo se il condono è valido e riferito all’intero manufatto originario.
Deve essere conforme alla normativa di sanatoria applicabile (es. L. 724/1994).
Non può coprire ampliamenti o opere successive non dichiarate.
Il giudice verifica la legittimità sostanziale del titolo in sanatoria.
Cosa accade in presenza di opere abusive aggiuntive?
Le opere ulteriori rendono inammissibile o inefficace la domanda di condono.
Alterano il perimetro dell’abuso originario oggetto di valutazione.
Possono giustificare il rigetto della sanatoria da parte del Comune.
Consolidano la legittimità dell’ordine di demolizione.
Incrementano la responsabilità del soggetto esecutore.
Qual è l’effetto dell’acquisizione al patrimonio comunale?
Il bene entra nella disponibilità giuridica dell’ente pubblico.
Il proprietario perde la piena legittimazione dispositiva sul manufatto.
L’interesse a impugnare o sospendere la demolizione si riduce fortemente.
Il Comune può decidere la conservazione per interesse pubblico.
In assenza di tale scelta, resta la demolizione a spese del responsabile.
Che cos’è l’incidente di esecuzione in materia edilizia?
È uno strumento processuale per contestare l’esecuzione della sentenza.
Può essere usato per chiedere sospensione o revoca della demolizione.
Non consente di riesaminare il merito della condanna originaria.
Richiede sopravvenuti elementi giuridici rilevanti.
È inammissibile se mira a contestare atti amministrativi già definiti.
Il giudice dell’esecuzione può valutare il condono?
Sì, ma solo sotto il profilo della legittimità dell’atto amministrativo.
Non può sostituirsi integralmente alla pubblica amministrazione.
Verifica presupposti, forma e contenuto del titolo edilizio.
Può negare effetti a condoni illegittimi o non completi.
Mantiene funzione di controllo esterno, non sostitutivo.
La pendenza di un ricorso al TAR sospende la demolizione?
No, non automaticamente.
Serve un provvedimento sospensivo specifico del giudice amministrativo.
La sola pendenza non incide sull’efficacia dell’ordine penale.
Il sistema distingue piano amministrativo e penale.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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