Condoni e Sanatorie | Abuso Edilizio
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Condono edilizio senza accatastamento: non scatta il silenzio-assenso!

Nel caso di condono edilizio, il silenzio-assenso non si forma se non risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall’art. 35 della L. 47/1985, inclusa la prova della presentazione della documentazione catastale prevista dalla normativa.

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Il trascorrere del tempo non basta a sanare le irregolarità edilizie e anche una pratica rimasta ferma per decenni può essere definitivamente respinta.
La sentenza del TAR Liguria riguarda il rigetto di una domanda di condono edilizio presentata nel 1987 per trasformare un manufatto demaniale da ricovero per barche e attrezzi da pesca ad uso balneare-abitativo.
Il ricorrente sosteneva che il condono si fosse formato per silenzio-assenso e che il Comune avesse già tutta la documentazione necessaria. Il TAR ha però chiarito che mancava un requisito essenziale: la prova dell’avvenuta presentazione della documentazione catastale presso l’Ufficio tecnico erariale, richiesta dall’art. 35 della legge sul condono edilizio.
Per questo il giudice ha escluso la formazione del silenzio-assenso e confermato la legittimità del diniego comunale.


Condono edilizio: niente silenzio-assenso senza documenti essenziali

Negli anni sessanta, il padre dell’attuale ricorrente della sentenza del TAR della Liguria n. 599/2026 ottenne dal Comune un’autorizzazione a installare una baracca in legno destinata al ricovero di barche e attrezzature da pesca in un’area demaniale marittima.
Con il tempo, però, la struttura venne utilizzata anche per finalità diverse ossia come spazio legato ad attività balneari e con presenza di un cosiddetto “angolo abitativo”.

Per regolarizzare questo mutamento di destinazione d’uso, nel 1987 fu presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge sul condono del 1985 (primo condono). La pratica rimase sospesa per molti anni e solo nel 2004 il Comune chiese integrazioni documentali, poi trasmesse dall’erede del titolare originario nel 2005. Nel frattempo la situazione è evoluta fino a quando nel 2012 il Comune ha chiesto una documentazione integrativa e nel 2013 invia un preavviso di rigetto della domanda di condono, sostenendo che mancassero alcuni documenti essenziali, in particolare:

  • prova della presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento presso l’Ufficio tecnico erariale;
  • l’assenso dell’Ufficio Demanio Marittimo.

Il ricorrente contestò entrambe le richieste, sostenendo che la documentazione fosse già stata depositata e che, dopo così tanti anni, si fosse ormai formato il cosiddetto “silenzio-assenso”.
Il caso arriva al TAR Liguria che ha ritenuto corretto il comportamento dell’amministrazione comunale.

Condono edilizio: planimetrie e fotografie non bastano senza accatastamento

Il giudice precisa come debba “(...) escludersi che planimetrie, mappe o altri elaborati tecnici predisposti dal professionista di parte (...) possano ritenersi equivalenti a (...) prova, atteso che essi non dimostrano in alcun modo l’effettiva presentazione della pratica catastale presso l’Ufficio Tecnico Erariale. È evidente, poi, che la documentazione trasmessa dal ricorrente in allegato (...) non è in alcun modo idonea a soddisfare il requisito essenziale dell’accatastamento del manufatto abusivo oggetto di causa, requisito necessario ai fini della relativa sanatoria. Il Collegio, pertanto, condivide quanto in merito eccepito dalla resistente A.C., secondo cui non può assumere alcun valore dirimente la “ulteriore documentazione (fotografie, estratti cartografici, visura catastale relativa allo immobile di cui sopra)” richiamata dal ricorrente, trattandosi di elementi che non soddisfano il requisito espressamente previsto dalla legge. A ciò si aggiunge che la “Visura Catastale” prodotta in sede procedimentale riguardava un terreno e non il manufatto oggetto di istanza di sanatoria, con la conseguenza che non poteva in alcun modo costituire una “documentazione idonea ad individuare catastalmente il manufatto” medesimo.”.
Nel caso di specie affrontato dalla corte, planimetrie, fotografie, mappe ed estratti catastali (non comprovanti l'effettiva corrispondenza con il reale stato dei luoghi) non bastano per ottenere il condono, perché non provano che sia stata realmente presentata la pratica di accatastamento del manufatto abusivo.
La legge richiede, ai fini del perfezionamento del condono, la prova dell’avvenuta presentazione all’Ufficio tecnico erariale della documentazione catastale prevista dall’art. 35 della L. 47/1985. Nello specifico, infatti, la visura catastale prodotta dal ricorrente riguardava soltanto il terreno e non l’edificio abusivo, per questo il giudice non poteva che ritenere la documentazione insufficiente ai fini dei requisiti della condonabilità.

Infine “In base all’art. 35, comma 18, della L. n. 724 (...) il titolo abilitativo tacito (silenzio assenso) per l’istanza di condono edilizio si forma solo se sono stati versati gli oneri dovuti ed è stata depositata all’ufficio tecnico erariale tutta la documentazione richiesta. In assenza di tali requisiti, non è possibile la formazione del silenzio assenso. Legittimamente, pertanto, il Comune può denegare il condono nel caso di documentazione incompleta, in considerazione del fatto che è onere e interesse del soggetto richiedente la sanatoria produrre tutti gli atti necessari, così come ritenuti dal legislatore, per l’esame della domanda, onde consentire all’Amministrazione di conoscere della stessa sotto ogni profilo rilevante. (…) Pertanto, l’Amministrazione comunale, nella fattispecie di cui trattasi, ha fatto corretta applicazione del disposto di legge sopra citato denegando il condono sul presupposto che l’odierno ricorrente non (abbia) mai provveduto al deposito della documentazione necessaria per l’accatastamento presso l’ufficio deputato a riceverla.”
Il silenzio-assenso nel condono edilizio non si forma per il solo decorso del tempo, ma in presenza del pagamento di tutti gli oneri dovuti con tutta la documentazione prevista dalla legge, compresa quella catastale
. Se la pratica è incompleta, il Comune può legittimamente respingere la domanda di sanatoria.
Nel caso concreto affrontato, il diniego è stato confermato in quanto non risultavano soddisfatti tutti i requisiti documentali richiesti dalla normativa sul condono, tra cui la prova dell’avvenuta presentazione della documentazione catastale.

Il decorso del tempo, da solo, non basta a ottenere il condono automaticamente. Se mancano documenti considerati essenziali dalla legge, il silenzio-assenso non si forma e il Comune conserva il potere di respingere la domanda anche molti anni dopo.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: condono edilizio, area demaniale, silenzio assenso, accatastamento.

FAQ TECNICHE: Condono edilizio, silenzio-assenso e requisiti art. 35 L.47/1985 | Ingenio

Quando si forma il silenzio-assenso nel condono edilizio?
Il silenzio-assenso si forma solo se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa sul condono, inclusi pagamento oneri e deposito documentazione completa.
Nel caso della L. 47/1985, l’art. 35 stabilisce condizioni stringenti.
La mera inerzia amministrativa non è sufficiente.
È necessario che la pratica sia completa sotto ogni profilo tecnico e catastale.

L’accatastamento è sempre obbligatorio nel condono edilizio?

Sì, quando previsto dalla normativa applicabile al condono specifico.
Nel caso della L. 47/1985 è richiesto il deposito della documentazione catastale presso UTE.
Serve a identificare correttamente il manufatto abusivo.
La mancanza impedisce la sanatoria.
[Verificare specifica tecnica/norma per casi particolari regionali].

Planimetrie e fotografie possono sostituire l’accatastamento?

No, non sono equivalenti alla prova di avvenuto accatastamento.
Possono avere valore descrittivo ma non probatorio.
Non dimostrano il deposito presso l’ente catastale competente.
La giurisprudenza amministrativa esclude la loro idoneità sostitutiva.

Cosa accade se la pratica di condono resta ferma per anni?

Il semplice decorso del tempo non produce effetti sananti automatici.
Non si forma il silenzio-assenso in assenza dei requisiti.
L’amministrazione può ancora adottare provvedimenti di diniego.
La procedura resta subordinata alla completezza documentale.

Qual è il ruolo dell’Ufficio Tecnico Erariale?

Riceve e registra la documentazione catastale del manufatto.
Serve a garantire l’identificazione univoca dell’immobile.
È un passaggio essenziale nel procedimento di sanatoria.
La mancata prova del deposito è causa di rigetto.

Il Comune può rigettare una domanda dopo molti anni?

Sì, se emergono carenze istruttorie o documentali.
Non esiste consolidamento automatico del titolo in assenza dei requisiti.
Il potere amministrativo resta vincolato alla normativa.
Il TAR conferma la legittimità del diniego in tali casi.

Il condono è possibile in area demaniale?

Dipende dai vincoli e dalle autorizzazioni richieste.
Spesso è necessario anche il nulla osta dell’ente competente.
La presenza di vincoli può impedire la sanatoria.
[Verificare specifica tecnica/norma demaniale applica

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