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Consip inaugura l’affidamento dei lavori di manutenzione tramite Mepa

Consip pubblica i primi sette bandi per l’affidamento di lavori di manutenzione attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), applicando per la prima volta questa nuova opportunità introdotta dalla Legge di stabilità 2016.

Focus sui requisiti delle imprese fornitrici e sulle procedure di affidamento
Consip pubblica i primi sette bandi per l’affidamento di lavori di manutenzione attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), applicando per la prima volta questa nuova opportunità introdotta dalla Legge di stabilità 2016.
 
Il Mepa per i lavori di manutenzione
Il Mepa è un mercato digitale, gestito da Consip tramite una apposita piattaforma informatica, in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. Si tratta di un mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line, mentre le Pubbliche Amministrazioni registrate possono acquisire beni e servizi secondo due modalità:
1.       ordine diretto di acquisto: la Pubblica Amministrazione consulta il catalogo delle offerte pubblicate dai fornitori ed emette direttamente ordini d'acquisto,
2.       richiesta d'offerta: grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.
 
Il Mepa si configura quindi come strumento idoneo a semplificare le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, soprattutto con caratteristiche standard e di natura seriale.
In ragione delle caratteristiche specifiche di questo strumento la Legge di stabilità 2016 ha previsto l’estensione del suo utilizzo al settore dei lavori di manutenzione di importo non superiore al milione di euro, per loro natura caratterizzati da un certo grado di standardizzazione e ripetitività. Però al fine di rispondere adeguatamente alle puntuali esigenze dei lavori di manutenzione di ogni singolo ente appaltante, è previsto che in questo settore si possa operare solo tramite la richiesta di offerta da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori abilitati.
 
L’accreditamento e l’abilitazione delle imprese fornitrici
Le imprese fornitrici, come le Pubbliche Amministrazioni, devono accreditarsi per l’accesso al Mepa. In particolare l’abilitazione delle imprese presuppone un procedimento di qualificazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, tradizionalmente richiesti agli esecutori di lavori pubblici.
Le imprese fornitrici possono abilitarsi attraverso il Portale degli acquisti (www.acquistinretepa.it) a uno o più dei sette bandi istituiti, che riguardano le manutenzioni di diversi settori (edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; dei beni del patrimonio culturale) e le opere specializzate. Per quanto riguarda le tipologie di lavori previste, oggetto dei bandi Mepa sono gli interventi di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria", escludendo dunque quelli di restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.
Ciascuna impresa può scegliere se abilitarsi solo per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro o anche per eseguire lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino a un milione di euro.
 
A seconda dell’importo dei lavori la qualificazione delle imprese è diversamente articolata in relazione ai requisiti speciali e in particolare:
 
a)      per lavori fino a 150.000 euro i requisiti richiesti prevedono, secondo l’articolo 90 del D.P.R. 207/2010:
· l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello dell’appalto oggetto di affidamento;
· un costo complessivo della manodopera non inferiore al 15% dei lavori eseguiti;
· un’adeguata attrezzatura tecnica.
b)      per lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a un milione di euro è necessaria la certificazione Soa per la categoria di specializzazione richiesta dalla natura dei lavori e per classifica adeguata.
 
Le procedure per l’affidamento dei lavori tramite Mepa
Dal momento che i lavori di manutenzione affidati tramite Mepa hanno come limite massimo l’importo di un milione di euro va rispettata la disciplina dedicata ai contratti sottosoglia e contenuta nell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016.
 
Tale riferimento legislativo è anche opportunamente richiamato negli stessi bandi Consip in cui si precisa che spetta ad ogni ente appaltante disciplinare autonomamente la procedura di affidamento di lavori, nel rispetto dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016.
 
In particolare il citato riferimento legislativo distingue le procedure in funzione dell’importo dei lavori, come segue:
§ per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
§ per lavori di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata con almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione;
§ per lavori tra 150.000 euro e un milione di euro è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata con almeno dieci operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione.
 
Per la procedura negoziata le modalità di dettaglio a cui dovranno attenersi gli enti appaltanti per lo svolgimento delle indagini di mercato e la selezione dei soggetti da invitare sarà regolata come previsto dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, da specifiche linee guida, la cui redazione è affidata ad Anac. Fino all’emanazione di tali linee guida si applica la disposizione transitoria dell’articolo 216, comma 9, secondo la quale per la selezione dei soggetti da invitare l’ente appaltante può svolgere un’indagine di mercato mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno quindici giorni, di un avviso contenente i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta oppure può operare mediante la selezione dai vigenti elenchi di operatori economici, purché compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016.

A garanzia del rispetto del criterio di rotazione degli inviti l’ente appaltante rende noto con l’avviso sull’esito della procedura di affidamento anche i nominativi dei soggetti invitati.