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Contributo sisma e Superbonus: come usufruire dei bonus in modo semplice

Analisi dei principali contenuti della guida operativa messa a punto da Entrate e Commissario per la Ricostruzione "Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110"

A pochi giorni dalla risoluzione n. 28/E/2021 dell’Agenzia delle entrate, al tema della ricostruzione sismica, del rapporto fra contributi amministrativi e bonus fiscali e degli adempimenti relativi è stata dedicata una Guida Operativa messa a punto dalla stessa AdE e dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 2016, la cui integrale lettura raccomandiamo a tutti coloro che si occupano dell’argomento poiché fornisce molti chiarimenti operativi.


La Guida Operativa alla “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%” è stata pubblicata il 30 aprile 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’utilità della Guida risiede nel fatto che in circa 20 pagine essa fornisce numerosi chiarimenti operativi a tutti coloro che devono porre in essere procedure per fruire dei contributi e delle agevolazioni fiscali per il ripristino di fabbricati danneggiati dai numerosi eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese a partire dal 2008. Di seguito illustreremo i principali spunti offerti dalla Guida.

Regole specifiche per il “Supersismabonus” rafforzato

Il Superbonus fiscale (110%) – sismico ed energetico – è stato dotato dalla Legge di Bilancio per il 2021 (legge 178 del 30 dicembre 2020) anche di una versione “rafforzata” dedicata ai Comuni colpiti da eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


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In tale caso, anche il rapporto fra l’agevolazione fiscale (il Superbonus “rafforzato”, appunto) e il contributo amministrativo per la ricostruzione o la riparazione dell’edificio lesionato risponde a regole diverse da quelle che valgono in via generale, ossia per tutti i casi in cui non spetta o comunque non viene richiesto il Superbonus “rafforzato”.

Le norme di legge che rilevano ai fini in questione sono contenute nei commi 4 ter e 4 quater dell’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020).

In pratica, dalla combinazione di tali norme relative al (solo) Superbonus (110 per cento) risulta che:

  • l’ambito applicativo di entrambi i commi 4 ter e 4 quater è riferibile al solo “Superbonus” e ai fabbricati ubicati nei Comuni rientranti negli elenchi allegati ai D.L. ivi precisati nonché, in generale, in tutti i Comuni nei quali sia stato “dichiarato lo stato di emergenza” (che riguarda il Comune, a prescindere dai danni riportati da ogni singolo specifico fabbricato) per eventi sismici verificatisi dopo il 2008;
  • il comma 4 ter riguarda sia il (Super) ecobonus che il (Super) sismabonus;
  • il comma 4 ter precisa che in tali Comuni i bonus fiscali (gli incentivi) sono aumentati del 50%, ma (in tal caso) sono alternativi ai contributi per la ricostruzione;
  • il comma 4 quater, invece, precisa che gli incentivi fiscali di cui al comma 4 (ossia, il “Supersismabonus”) spettano per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Su questo tema la Guida Operativa precisa, ulteriormente, che il “Superbonus rafforzato” (comma 4-ter) comporta l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici nel caso di ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni ivi precisati, vale a dire:

  • Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016 (convertito dalla legge 229/2016) e di cui al D.L.  39/2009 (legge 77/2009);
  • Comuni “fuori cratere” per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma.La scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) - utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi - è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici;
  • Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • ai fini dell’applicazione del “Superbonus rafforzato” è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla Legge, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso;
  • il “Superbonus rafforzato” è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma: per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere via Pec - contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente - la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione; questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

In relazione a quanto precede, la disposizione di cui al comma 4 quater si rende applicabile solo laddove non venga richiesta l’applicazione del “Superbonus rafforzato”, nel qual caso torna ad operare il principio generale ai sensi del quale gli incentivi fiscali (nello specifico, il Supersismabonus di cui al comma 4 dell’art. 119, D.L. “Rilancio”) spettano solo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tale misura è riferita dal comma 4 quater ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SISMABONUS e SUPERSISMABONUS, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.



Sempre con riguardo al Superbonus (rafforzato o meno), la Guida sottolinea che ai fini delle verifiche sulla congruità delle spese e del rilascio della relativa asseverazione, gli importi da indicare in quest’ultima, da parte dei tecnici abilitati, sono quelli riferibili all’intero progetto e non solo la parte eccedente il contributo per la ricostruzione.

Altri temi trattati dalla Guida Operativa

Nelle sue venti pagine la Guida tratta altri temi molto importanti dal punto di vista operativo e in coda propone anche una serie di interessanti FAQ.

Richiamiamo in questa sede i seguenti spunti:

  • nel caso siano realizzati anche ulteriori interventi non ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus – per es., interventi non correlati a quelli di efficientamento energetico o di miglioramenti della resistenza sismica degli edifici - è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate (ed eventualmente, ai fini dei relativi controlli, oggetto di separata fatturazione) le spese riferite a tali interventi rispetto a quelle riferite agli interventi ammessi al contributo e al Superbonus;
  • per gli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intenda fruire del “Superbonus”, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi, che comportino lavorazioni volte al miglioramento sismico e rientrino nel “Superbonus” ai sensi del comma 4 dell’art. 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi;
  • le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione;
  • ai fini dell’attestazione (c.13, art. 119, D.L. “Rilancio”) della congruità delle spese ammesse al Superbonus il prezzario di riferimento è quello del cratere. Nel caso in cui alcuni interventi previsti dal progetto (sia che rientrino tra quelli ammessi al Superbonus, sia che riguardino il contributo per la ricostruzione post sisma) non fossero ivi indicati, si farà ricorso ai prezzari predisposti dalle regioni territorialmente competenti o da altre regioni del cratere. Nel caso i prezzari non riportino le voci degli interventi (o parte) da eseguire, il tecnico abilitato attesterà la congruità delle spese in maniera analitica, tenendo conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione delle spese, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell’Allegato I del D.M. “Requisiti” 6 agosto 2020. La relazione, firmata dal tecnico abilitato, sulla congruità delle spese è allegata all’asseverazione.

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Interventi già in corso al 1° luglio 2020 e deposito dell’asseverazione sismica

Non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre, ai fini del “Superbonus”, anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020, ancorché relative a interventi già in corso d’opera a tale data, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, rispettando ogni adempimento richiesto.

Anche per questi interventi già avviati prima del 1° luglio 2020, il Superbonus spetta per i costi sostenuti dopo il 30 giugno 2020 in eccedenza rispetto al contributo rientranti nel progetto approvato dal Comune ai fini del decreto di concessione dello stesso contributo.

Qualora, per i lavori in corso al 1° luglio 2020, sia stata presentata richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, ma non anche l’asseverazione prevista dal D.M. 58 del 28 febbraio 2017, il deposito dell’asseverazione deve essere effettuato tempestivamente e può avvenire contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o come documentazione integrativa nel corso dei lavori (Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021).


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Per approfondire:

Sulla rivista Consulente Immobiliare gli approfondimenti degli esperti de Il Sole 24 ORE sul Superbonus 110%

Lo speciale:

SISMABONUS

Contributi dedicati al tema della ricostruzione sismica, del rapporto tra contributi amministrativi e bonus fiscali e degli adempimenti relativi. Alcuni dubbi sciolti dalla Commissione Consultiva in merito alla portata che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al “Supersismabonus” e poter così fruire della detrazione del 110%.

A cura di Stefano Baruzzi

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