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Copertura, tettoia o pergotenda? Tra edilizia libera e realtà

Una struttura con lamelle metalliche fisse, parete finestrata in alluminio, pavimentazione in parquet, impianti elettrici e di climatizzazione e arredi non è una pergotenda assentibile con CILA o in edilizia libera ma integra un nuovo volume chiuso soggetto a permesso di costruire.

L’articolo analizza i confini tra edilizia libera, CILA e permesso di costruire nella realizzazione di coperture, tettoie e pergotende, alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato. La decisione chiarisce che rientrano nell’edilizia libera solo le pergotende con funzione meramente accessoria, prive di chiusure stabili, con coperture e pareti completamente retraibili e struttura non permanentemente infissa al suolo. Una struttura con lamelle metalliche fisse, pareti vetrate, pavimentazione, impianti e arredi integra invece un nuovo volume chiuso, soggetto a permesso di costruire. La sentenza ribadisce inoltre che un titolo edilizio pregresso non legittima manufatti diversi per natura e che l'onere di provare il rispetto della soglia volumetrica del 20% per le pertinenze grava sul privato.


La struttura del contendere

Come si configura, a livello edilizio, una copertura precaria con lastre trasparenti, realizzata al fine di assicurare un'adeguata protezione della via di collegamento tra il negozio sito al primo piano e il deposito sito al pian terreno?

Siamo nel novero delle coperture o delle tettoie per le quali è necessario il permesso di costruire oppure può essere sufficiente una CILA?

La sentenza 3310/2026 del Consiglio di Stato è interessante perché chiarisce che rientrano nell'edilizia libera solo le pergotende che costituiscono elementi di protezione dagli agenti atmosferici privi di chiusure stabili, con copertura e pareti completamente retraibili e struttura non infissa permanentemente al suolo.

In tal senso, una struttura con lamelle metalliche fisse, parete finestrata in alluminio, pavimentazione in parquet, impianti elettrici e di climatizzazione e arredi integra un nuovo volume chiuso soggetto a permesso di costruire.

Il Collegio esclude inoltre l'efficacia legittimante di un titolo pregresso su un manufatto di natura sostanzialmente diversa, e conferma che l'onere della prova circa il rispetto della soglia volumetrica del 20% per gli interventi pertinenziali grava sul privato.

Il caso in sintesi

Il proprietario di un immobile a Positano, adibito in parte a ristorante, aveva presentato una CILA per rimuovere una copertura precaria in lastre trasparenti su un cortile e sostituirla con una pergotenda. Il Comune aveva dichiarato l'inefficacia della CILA e poi adottato ordinanza di demolizione, accertando che la struttura realizzata costituiva un volume interamente chiuso, con lamelle metalliche, parete vetrata, parquet, impianti e arredi. Il TAR aveva confermato la legittimità dell'ordinanza; il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello su tutti i profili.

Questa non è una pergotenda ma una struttura completamente chiusa

Dall’esame dell’ordinanza demolitoria emerge, pertanto, che mentre la tettoia originaria era “aperta per due lati” ed era contraddistinta da una copertura precaria composta da un materiale plastico trasparente, viceversa la pergotenda di cui è stata ingiunta la demolizione si configura come un volume interamente chiuso contrassegnato dalle seguenti caratteristiche:

  • (i) copertura di lamelle metalliche di colore bianco;
  • (ii) parete finestrata in alluminio;
  • (iii) presenza di elementi di un impianto elettrico;
  • (iv) predisposizione di un impianto di climatizzazione;
  • (v) pavimentazione in parquet;
  • (vi) elementi di arredo.

Va da sé che la copertura trasparente e precaria assentita con il decreto di compatibilità ambientale del Comune di Positano n. 1 del 2005, è qualcosa di oggettivamente diverso rispetto alla pergotenda di cui è stata ingiunta la demolizione con l’ordinanza comunale n. 19 del 2024 ora impugnata.

Tende e gazebo potenzialmente in edilizia libera: quando?

Il Consiglio di Stato evidenzia anche, richiamando la consolidata giurisprudenza, che la nozione di «manufatti leggeri» (annoverabili nell’edilizia libera) include le tende o i gazebo che non hanno autonomia funzionale e che non realizzano uno spazio chiuso stabile (Cons. St., sez. III, 17 febbraio 2026, n. 1256).

Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione; oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende ovvero del materiale avente analoga funzione (i pannelli leggeri retrattili e regolabili).

Non essendovi, dunque, uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Pergotenda e edilizia libera: i requisiti strutturali imprescindibili

Per essere regolarmente qualificata come pergotenda, l'opera deve assolvere una funzione di protezione solare o atmosferica, in modo accessorio rispetto allo spazio esterno; la struttura portante deve essere un mero supporto alla tenda, non dotato di autonomia funzionale; gli elementi di copertura e chiusura devono essere completamente retraibili, in tessuto o materiale plastico leggero, privi di caratteri di fissità, stabilità o permanenza.

La struttura non deve essere stabilmente infissa al suolo né creare uno spazio chiuso configurato, tale da alterare sagoma o prospetto.

L’opera con le descritte caratteristiche si differenzia, quindi, dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell’estensione della tenda stessa, presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili.

Tali caratteristiche morfologiche non sono affatto riscontrabili nel caso di specie.

Volume chiuso ricoperto da lamelle metalliche: serve il permesso di costruire

Come emerge, infatti, non soltanto dall’ordinanza demolitoria impugnata, ma anche dagli allegati fotografici della relazione tecnica trasmessa insieme alla CILA, la struttura realizzata sul cortile in questione si presenta, invero, come un
volume interamente chiuso ricoperto da lamelle metalliche di colore bianco con una parete finestrata in alluminio
.

Non solo: si tratta di un volume all’interno del quale sono presenti gli elementi di un impianto elettrico, la predisposizione di un impianto di climatizzazione, una pavimentazione in parquet e persino alcuni elementi di arredo.

E' quindi escluso che questa pergotenda (che in realtà non si potrebbe chiamare così) possa esse qualificata come un'opera di edilizia libera assentibile con CILA o addirittura in edilizia libera.

Interventi pertinenziali: onere della prova e soglia del 20%

Il ricorrente sosteneva inoltre che le opere contestate, sia quelle sul cortile sia quelle interne al ristorante, non superassero il 20% della volumetria dell'edificio principale e dovessero pertanto qualificarsi come interventi pertinenziali non soggetti a permesso di costruire.

Il Collegio respinge anche questa censura perché sfornita di prova: il privato non aveva prodotto alcuna perizia che attestasse il rispetto della soglia volumetrica. L'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti di legge per il regime agevolato grava su chi lo invoca.


FAQ TECNICHE: Copertura chiusa o pergotenda libera? | Ingenio

Quando una pergotenda può rientrare nell’edilizia libera?
Solo se ha funzione accessoria di protezione solare o atmosferica, con struttura leggera di mero supporto e con elementi di copertura e chiusura totalmente retraibili, senza creare uno spazio chiuso stabile.

Lamelle metalliche fisse e pareti vetrate sono compatibili con la pergotenda?
No. La presenza di lamelle fisse, pareti finestrate e finiture interne qualifica l’opera come volume chiuso, incompatibile con la nozione di pergotenda e soggetto a permesso di costruire.

La presenza di impianti incide sulla qualificazione edilizia?
Sì. Impianti elettrici, climatizzazione, pavimentazioni e arredi sono indici di stabilità e autonomia funzionale, che fanno perdere il carattere di opera leggera e temporanea.

Un vecchio titolo edilizio può legittimare una nuova struttura diversa?
No. Come chiarito dal Consiglio di Stato, un titolo pregresso non estende i suoi effetti a manufatti di natura strutturalmente e funzionalmente diversa.

Chi deve provare il rispetto della soglia del 20% per le pertinenze?
L’onere della prova grava sul privato che invoca il regime pertinenziale: senza perizia o documentazione tecnica, l’intervento resta assoggettato a permesso di costruire.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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