Appalti Pubblici
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Covid-19: orientamenti della Commissione UE sugli appalti pubblici

Un effetto dirompente: ecco alcune considerazioni ti natura economica

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 1° aprile 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione avente ad oggetto “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”.

La Commissione spiega quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili all’interno del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi epidemiologica. Lo scopo è quello di trovare “soluzioni rapide e intelligenti” all’enorme aumento della domanda di beni e servizi necessari per fronteggiare la crisi sanitaria causata dal Covid-19.

COVID-19 e Appalti Pubblici: la comunicazione della Commissione individua tre principali modalità di intervento.

  1. La riduzione dei termini per accelerare le procedure aperte o ristrette.
    Nel quadro della procedura aperta il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni (in luogo dei 35 ordinari), in casi di urgenza debitamente motivata; nel quadro della procedura ristretta, il termine minimo per la presentazione della domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni (in luogo dei 30 ordinari) e quello per la presentazione dell’offerta a 10 giorni (in luogo dei 30 ordinari). Questa riduzione dei termini dovrebbe consentire una rapida aggiudicazione dell’appalto pur nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
  2. Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o all’affidamento diretto.
    In caso di estrema urgenza, qualora non sia possibile attendere lo svolgimento delle procedure ordinarie ancorché accelerate, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. In questa procedura è permesso agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. In alternativa è consentito ricorrere all’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza sanitaria.
  3. La ricerca di soluzioni alternative e l’interazione con il mercato.
    Per soddisfare le loro esigenze, è possibile che gli acquirenti pubblici debbano cercare soluzioni alternative e possibilmente innovative, che potrebbero già essere disponibili sul mercato o potenzialmente fruibili in tempi (molto) rapidi. Gli acquirenti pubblici dovranno individuare soluzioni e interagire con i potenziali fornitori (in un processo di incontro tra domanda e offerta) al fine di valutare se tali alternative soddisfino le loro esigenze.

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