Crediti formativi per ingegneri: cosa sapere
CFP ingegneri 2026: dal 1° gennaio il Testo Unico CNI 2026.0 disciplina formazione continua, FAD, esoneri, autocertificazione e controlli. Ogni iscritto all’Albo deve mantenere almeno 30 CFP per esercitare la professione, con saldo annuale dinamico, limite massimo di 120 CFP e possibili conseguenze disciplinari in caso di inadempienza.
Dal 1° gennaio 2026 il Testo Unico CNI 2026.0 disciplina in modo organico la formazione continua degli ingegneri. Ogni iscritto all’Albo deve mantenere almeno 30 CFP per esercitare la professione. Il documento regola calcolo annuale, tetto massimo di 120 CFP, deontologia, FAD, apprendimento formale, non formale e informale, esoneri, controlli e possibili sanzioni disciplinari.
Dal 1° gennaio 2026 nuove regole organiche per CFP, formazione continua, FAD, esoneri, controlli e responsabilità professionale
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le nuove Linee di Indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri – Testo Unico 2026.0. Il documento sostituisce le precedenti Linee guida e le circolari esplicative emanate in materia di formazione continua, mantenendo la funzione di testo applicativo del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI nel 2013.
Per gli ingegneri iscritti all’Albo il tema dei Crediti Formativi Professionali, i cosiddetti CFP, non è soltanto un adempimento amministrativo. È una condizione collegata all’esercizio della professione e alla dimostrazione, nel tempo, della propria competenza.
In un settore in cui cambiano rapidamente norme tecniche, responsabilità professionali, strumenti digitali, materiali, metodi di calcolo, procedure autorizzative, criteri ambientali e sistemi costruttivi, la formazione continua diventa uno degli strumenti attraverso cui l’ingegnere mantiene attuale il proprio ruolo.
Non si tratta quindi solo di “fare crediti”. Si tratta di presidiare la qualità dell’esercizio professionale.

Cosa sono i CFP
Il Credito Formativo Professionale è l’unità di misura della formazione continua degli ingegneri: 1 CFP corrisponde a 1 ora di formazione. La gestione operativa del sistema avviene attraverso la piattaforma informatica unica nazionale utilizzata da CNI, Ordini territoriali, Provider e iscritti per le rispettive attività.
Il principio di base è semplice: ogni ingegnere iscritto all’Albo deve risultare in possesso di almeno 30 CFP per esercitare la professione.
Questi crediti possono essere conseguiti in qualunque area formativa, indipendentemente dal settore di iscrizione all’Albo. Ciò significa che il sistema non vincola rigidamente il professionista alla sola area di appartenenza, ma riconosce il valore trasversale dell’aggiornamento tecnico e professionale.
Il requisito minimo: almeno 30 CFP attivi
Il Testo Unico conferma che ogni iscritto all’Albo deve possedere almeno 30 CFP in ogni momento dell’anno per essere in regola con l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Accanto a questo requisito generale, i nuovi iscritti devono conseguire 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione. Questi crediti sono compresi nel pacchetto iniziale riconosciuto al momento dell’iscrizione e non si sommano ulteriormente ai CFP acquisiti dall’iscritto.
È un passaggio importante: la deontologia non è considerata un’aggiunta accessoria, ma parte integrante della formazione iniziale dell’ingegnere.
CFP riconosciuti alla prima iscrizione all’Albo
Al momento della prima iscrizione all’Albo, il numero di CFP attribuiti varia in base al tempo trascorso dal conseguimento dell’abilitazione.
In caso di trasferimento da un Ordine territoriale a un altro, oppure di passaggio dalla Sezione B alla Sezione A dell’Albo, il professionista conserva i CFP già riconosciuti presso l’Ordine o la Sezione di provenienza.
In caso di cancellazione dall’Albo dopo il 1° gennaio 2014, invece, vengono decurtati 30 CFP per ogni anno solare in cui il soggetto non risulta iscritto. In caso di reiscrizione, il saldo viene ricalcolato partendo dai CFP posseduti al 1° gennaio dell’anno di cancellazione, sottraendo 30 CFP per ogni anno di mancata iscrizione, con riconoscimento minimo pari a zero.
Come funziona il monte crediti: il calcolo annuale
Uno degli aspetti più utili da comprendere è il funzionamento del saldo annuale.
La piattaforma registra le attività formative accreditate e attribuisce i relativi CFP. Ogni anno il sistema applica una detrazione ordinaria di 30 CFP; per chi si iscrive all’Albo tra il 1° luglio e il 31 dicembre, la detrazione è pari a 15 CFP.
Il Testo Unico indica il seguente algoritmo:
CFP al 1° gennaio del nuovo anno = CFP al 1° gennaio dell’anno precedente – 30 CFP (– 15 CFP per iscrizioni dal 1° luglio al 31 dicembre) + CFP accumulati + CFP per esoneri concessi nell’anno.
Il limite massimo di crediti che ogni iscritto può possedere al 31 dicembre è pari a 120 CFP.
In pratica, il monte crediti non è un deposito illimitato. È un saldo dinamico: ogni anno viene ridotto, aggiornato e ricostituito attraverso attività formative, eventuali esoneri e crediti riconosciuti.
Quando l’ingegnere è considerato in regola
La data di assegnazione dei CFP coincide:
- con la data di fine evento, per le attività senza verifica dell’apprendimento;
- con la data dell’esame finale, per gli eventi che prevedono una verifica.
Il Testo Unico precisa inoltre che l’iscritto è considerato in regola già dal momento in cui frequenta un’attività formativa che gli consente di raggiungere la soglia minima di 30 CFP, anche se il caricamento in piattaforma da parte del soggetto autorizzato non è ancora avvenuto.
Questo è un punto pratico importante, perché evita che eventuali ritardi tecnici di caricamento penalizzino il professionista che ha effettivamente assolto l’obbligo.
Le tre forme di apprendimento: non formale, informale e formale
Il sistema dei CFP riconosce tre modalità di acquisizione della competenza:
- apprendimento non formale;
- apprendimento informale;
- apprendimento formale.
Questa distinzione è fondamentale perché la formazione continua dell’ingegnere non coincide solo con la partecipazione a corsi. Anche attività professionali documentabili, pubblicazioni, certificazioni, brevetti, docenze, commissioni tecniche e percorsi universitari possono generare crediti, se rispettano le condizioni previste.
Apprendimento non formale: corsi, seminari, convegni, visite tecniche
L’apprendimento non formale comprende le attività organizzate direttamente e unicamente da Ordini territoriali, Provider autorizzati e CNI.
Il Testo Unico chiarisce che solo questi soggetti possono organizzare attività formative idonee all’accreditamento dei CFP. Altri soggetti possono collaborare come partner, sponsor o segreterie organizzative, ma non possono assumere il ruolo di organizzatore autorizzato né rilasciare direttamente crediti.
Corsi
I corsi sono attività strutturate finalizzate ad accrescere competenze in uno specifico settore. Possono essere svolti in presenza, videoconferenza o FAD sincrona, quando ammessa.
Per i corsi è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento. I CFP sono riconosciuti in misura pari alle ore effettive di didattica, al netto di saluti iniziali, pause e momenti non formativi. La presenza deve essere accertata per tutta la durata se il corso è in un’unica giornata, oppure almeno per il 90% se articolato in più giornate. Il numero massimo di partecipanti è pari a 100.
Seminari
I seminari sono incontri di approfondimento su temi tecnici o professionali. Possono riconoscere al massimo 6 CFP per evento, sempre secondo il criterio 1 ora = 1 CFP, al netto delle parti non formative. La presenza deve essere accertata per tutta la durata. Il numero massimo di partecipanti è pari a 200.
Convegni e conferenze
Convegni e conferenze hanno caratteristiche diverse da corsi e seminari. Spesso comprendono saluti istituzionali, relazioni introduttive, tavole rotonde e momenti non direttamente formativi.
Per questo il programma deve distinguere chiaramente le parti effettivamente formative. I CFP sono riconosciuti solo per tali parti, con il limite di 3 CFP per evento e 9 CFP all’anno.
Visite tecniche
Le visite tecniche qualificate consentono di ottenere CFP quando riguardano siti di effettivo interesse tecnico e scientifico per la professione. Anche in questo caso vale il criterio 1 ora = 1 CFP, con massimo 3 CFP per visita e 9 CFP all’anno.
Non sono computabili i tempi di trasferimento né le parti prive di contenuto tecnico.
Eventi in fiere e mostre convegno
Il Testo Unico interviene anche sulle attività formative svolte in ambito fieristico.
È vietata l’organizzazione di attività formative all’interno degli stand di aziende. Per la partecipazione a convegni promossi all’interno della stessa manifestazione fieristica sono riconosciuti al massimo 3 CFP al giorno, anche se l’iscritto partecipa a più eventi nella medesima giornata.
È una regola che incide molto sulle manifestazioni tecniche del settore costruzioni, dove spesso convegni, workshop, dimostrazioni e attività promozionali convivono nello stesso contesto. La distinzione tra contenuto formativo e contenuto commerciale diventa quindi essenziale.
Sponsor, partner e conflitto di interesse: la formazione non deve diventare promozione
Uno dei passaggi più rilevanti del Testo Unico riguarda il rapporto tra formazione tecnica, aziende, sponsor e partner.
Ordini e Provider possono avvalersi di collaborazioni, ma devono mantenere la responsabilità scientifica e organizzativa dell’evento. Le collaborazioni devono essere formalizzate e rese trasparenti. I partecipanti devono sapere se esistono sponsor o partner, e i rapporti devono essere regolamentati.
Il Testo Unico richiede inoltre attenzione ai possibili conflitti di interesse: se un relatore, moderatore o formatore ha rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione con aziende collegate al tema dell’evento, tale rapporto deve essere dichiarato nel programma o all’inizio dell’intervento.
Per il mondo dell’ingegneria questo punto è decisivo. Molta formazione tecnica riguarda materiali, sistemi, software, prodotti, tecnologie e soluzioni industriali. Il contributo delle imprese è spesso utile, ma deve restare chiaro il confine tra aggiornamento professionale e promozione commerciale.
La formazione accreditata deve essere formazione, non pubblicità mascherata.
FAD, videoconferenza ed eventi misti
Il Testo Unico distingue tra:
- FAD sincrona, cioè formazione a distanza in diretta, con collegamento contestuale tra docente e discenti;
- FAD asincrona, cioè attività preregistrata e fruita successivamente;
- videoconferenza, diversa dalla FAD sincrona, perché prevede la fruizione presso sedi fisiche di Ordini o Provider co-organizzatori, con tutor o responsabile di sala;
- evento in modalità mista, cioè attività frontale trasmessa contemporaneamente anche in FAD sincrona.
Il principio è che la formazione a distanza può attribuire CFP solo se si tratta di eventi accreditati da Ordini, Provider o CNI e se sono garantiti identificazione del discente, tracciabilità della partecipazione, verifica dell’apprendimento quando prevista e qualità dell’interazione formativa.
La FAD non è quindi una semplice trasmissione online. Deve essere un’attività formativa controllata, strutturata secondo requisiti tecnici stringenti (standard SCORM, test, comandi anti “avanzamento veloce”, tutor, ecc.).
Attività abilitative per legge: sicurezza, antincendio e altri percorsi obbligatori
Le attività formative finalizzate al rilascio di titoli abilitanti per legge, come quelle in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione incendi, possono attribuire CFP solo se organizzate in via esclusiva da Ordini territoriali o Provider accreditati che possiedano, contemporaneamente, le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa di settore.
Il riconoscimento dei CFP, in questi casi, non sostituisce né semplifica gli obblighi previsti dalle norme specifiche. Occorre rispettare sia il sistema CNI, sia la disciplina settoriale applicabile.
Autocertificazione CFP informali (aggiornamento professionale)
L’autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile è uno degli strumenti più importanti per gli ingegneri.
Regole di base (Testo Unico + circolari CNI):
- Riguarda l’aggiornamento informale svolto nell’anno precedente (attività professionale dimostrabile, incarichi, ecc.).
- Consente il riconoscimento di 15 CFP/anno
- Si presenta esclusivamente online, tramite la piattaforma nazionale (accesso via MyING), utilizzando la modulistica prevista.
- Deve essere inviata, di regola, entro il 31 marzo dell’anno successivo, salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate con circolare.lavoripubblici+2
- Non sono ammesse istanze tardive.
- Non conseguono CFP per autocertificazione i neoiscritti da meno di 6 mesi nell’anno cui si riferisce l’istanza e gli iscritti che hanno usufruito di un esonero superiore a 6 mesi, salvo specifiche deroghe previste all’art. 11.
Schema operativo “se… allora… CFP”
- Se nel 2025 hai svolto attività professionale dimostrabile (incarichi, progettazione, direzione lavori, ecc.) per almeno 6 mesi
allora nel 2026 puoi autocertificare l’aggiornamento informale 2025 e ottenere 15 CFP (a valere sul 2025), presentando l’istanza entro il 31 marzo 2026. - Se nel 2025 sei stato iscritto all’Albo da meno di 6 mesi
allora non maturi i 15 CFP da autocertificazione per il 2025. - Se nel 2025 hai beneficiato di esoneri per oltre 6 mesi complessivi
allora non puoi ottenere i 15 CFP di aggiornamento informale per il 2025 (salvo deroghe specifiche indicate dal CNI). - Se presenti l’autocertificazione dopo il 31 marzo (salvo proroghe)
allora la richiesta non viene accettata e non maturi i 15 CFP.
Apprendimento informale: il valore dell’attività professionale
L’apprendimento informale riconosce che l’ingegnere si aggiorna anche attraverso l’attività professionale, la ricerca, la produzione tecnica e la partecipazione qualificata a organismi e commissioni.
Tra le principali attività riconosciute rientrano:
| Attività | CFP riconoscibili (limiti generali) |
|---|---|
| Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile | 15 CFP/anno |
| Certificazione competenze CERTING | 15 CFP/anno per ogni anno di validità |
| Certificazioni rilasciate da altri enti riconosciuti dal CNI | 5–15 CFP/anno (max 15 CFP complessivi) |
| Articoli su riviste ammesse | 2,5 CFP per articolo, fino a 6 articoli |
| Monografie, manuali, libri con ISBN | 5 CFP per opera |
| Contributi su volume con ISBN | 2,5 CFP per contributo, fino a 6 contributi |
| Brevetti concessi in ambito ingegneristico | 10 CFP per brevetto |
| Partecipazione a organismi, gruppi di lavoro e commissioni tecniche qualificate | 5 CFP/anno |
| Commissioni per Esami di Stato | 3 CFP per sessione |
Molte istanze per CFP informali devono essere presentate tramite piattaforma entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il Testo Unico precisa espressamente che non sono ammesse istanze tardive.
Questo significa che il professionista non deve solo svolgere l’attività: deve anche documentarla, conservarne prova e presentare correttamente la richiesta nei tempi previsti.
Apprendimento formale: università, master, dottorati, esami
L’apprendimento formale riguarda percorsi universitari e accademici riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere.
Sono riconosciuti CFP per:
| Percorso | CFP riconosciuti |
|---|---|
| Dottorato di ricerca in materie di ingegneria | 30 CFP per ogni anno superato |
| Master universitario di I o II livello (≥ 60 CFU) / Scuola di specializzazione | 30 CFP |
| Short master universitario | 1 CFU = 1 CFP |
| Singoli esami universitari pertinenti | 1 CFU = 1 CFP, max 10 CFP per esame e 15 CFP/anno |
| Corso di laurea magistrale in ingegneria (per iscritti all’Ordine) | fino a 30 CFP/anno per i due anni di durata |
La richiesta di riconoscimento deve essere presentata attraverso la piattaforma entro 6 mesi dal conseguimento (superamento anno di dottorato, esame, master). Anche in questo caso, le istanze tardive non sono accettate.
Formazione aziendale: quando può generare CFP
Anche la formazione erogata da aziende o enti pubblici e privati può dare luogo al riconoscimento di CFP, ma solo a determinate condizioni.
Se un ente o un’azienda intende organizzare autonomamente attività formative per i propri dipendenti ingegneri iscritti all’Albo, i CFP possono essere riconosciuti previa convenzione con il CNI. La convenzione definisce piano formativo, obblighi reciproci e modalità di riconoscimento dei crediti a seguito di istruttoria. Le attività così erogate sono riservate esclusivamente ai dipendenti dell’ente/azienda (ed eventualmente ai dipendenti di altre società del medesimo gruppo, se autorizzato dal CNI).
Diverso è il caso in cui l’attività sia organizzata da un Ordine in cooperazione con un ente o un’azienda: in tale ipotesi l’Ordine assume la responsabilità scientifica dell’evento e applica le regole ordinarie del sistema CNI (caricamento in piattaforma, attribuzione CFP, contratti docenti).
Esoneri: quando l’obbligo formativo può essere ridotto
Gli esoneri non vanno interpretati come crediti aggiuntivi, ma come riduzioni dell’obbligo formativo annuale. In generale, l’esonero opera nella misura di 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, riducendo la detrazione dei 30 CFP a fine anno.
Le principali fattispecie sono: maternità/paternità (anche adozione/affido), malattia, infortunio, gravi malattie invalidanti, assistenza a familiari, permanenza all’estero, zone colpite da catastrofi naturali, servizio militare volontario e servizio civile.
Le istanze vanno presentate via piattaforma entro 30 giorni dalla fine del periodo di esonero (con alcune eccezioni, come la maternità/paternità che può essere chiesta anche durante il periodo). Nessuna istanza tardiva è ammessa.
Compatibilità con i 15 CFP da aggiornamento informale
Per malattia, infortunio e assistenza a familiari la compatibilità con i 15 CFP di aggiornamento informale è garantita solo se il periodo complessivo di esonero nell’anno è inferiore a 6 mesi.
Schema operativo “se… allora… CFP / obbligo”
- Se sei in maternità/paternità (o adozione/affido) e chiedi un esonero di 12 mesi entro il compimento del 2° anno del bambino
allora la detrazione annuale dei 30 CFP viene ridotta di 2,5 CFP per ogni mese di esonero (fino a 30 CFP/anno) e puoi comunque acquisire CFP partecipando ad attività formative. - Se hai una malattia o un infortunio che ti rende inabile per almeno 60 giorni
allora hai diritto a un esonero pari al periodo di inabilità (fino a 6 mesi, rinnovabili una volta), con riduzione di 2,5 CFP/mese; puoi ottenere anche i 15 CFP da aggiornamento informale solo se l’esonero complessivo nell’anno è inferiore a 6 mesi. - Se assisti un familiare (genitore, figlio, fratello/sorella, coniuge/convivente) con grave malattia o infortunio per oltre 60 giorni
allora puoi chiedere un esonero per il periodo di assistenza (fino a 6 mesi, rinnovabili una volta) oppure, in caso di assistenza di lungo periodo a soggetti con invalidità, una riduzione dal 30% al 50% dei CFP da detrarre (9–15 CFP/anno); i 15 CFP da aggiornamento informale sono compatibili solo se l’esonero complessivo è inferiore a 6 mesi. - Se lavori all’estero per almeno 6 mesi consecutivi
allora hai diritto a un esonero fino a 12 mesi, una sola volta, con riduzione di 2,5 CFP/mese; per esoneri che attraversano due anni, possono essere necessarie due istanze. - Se ottieni un esonero per gravi malattie invalidanti (tue o del familiare assistito) con riduzione del 30–50% dei CFP da detrarre
allora il numero di crediti da dedurre ogni anno viene ridotto a 21–15 CFP e l’esonero si rinnova automaticamente fino a revoca; in questo caso è compatibile l’autocertificazione dell’aggiornamento informale.
Controlli e sanzioni: perché i CFP sono anche una questione disciplinare
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può avere conseguenze disciplinari.
Il Testo Unico prevede che gli iscritti non in regola con l’aggiornamento della competenza professionale, se esercitano la professione o svolgono attività per le quali l’obbligo formativo è richiesto, possano essere soggetti a procedimento disciplinare.
Il punto è sostanziale: la formazione continua non è un obbligo separato dalla professione, ma una componente della responsabilità professionale.
Per un ingegnere, essere aggiornato significa operare con maggiore consapevolezza tecnica, normativa e deontologica. Significa ridurre il rischio di errore. Significa mantenere la propria capacità di giudizio in un contesto tecnico in evoluzione.
Cosa deve fare concretamente l’ingegnere
Per gestire correttamente i CFP, ogni iscritto dovrebbe adottare alcune buone pratiche operative:
- Verificare periodicamente la propria posizione sulla piattaforma nazionale, controllando che i CFP derivanti da corsi, seminari, convegni, FAD e altre attività siano effettivamente caricati.
- Programmare la formazione durante l’anno, evitando di concentrare tutto a ridosso delle scadenze: il saldo crediti è dinamico e subisce una detrazione annuale.
- Distinguere tra attività che generano crediti automaticamente (caricate da Ordini/Provider) e attività che richiedono un’istanza dell’iscritto (CFP informali, CFP formali, esoneri).
- Conservare attestati, programmi, documentazione, incarichi, pubblicazioni, certificati e prove di partecipazione, utili in caso di controlli.
- Rispettare le scadenze: il 31 marzo è una data chiave per molte richieste relative ai CFP informali; i 6 mesi dal conseguimento lo sono per l’apprendimento formale; altre attività possono avere termini specifici definiti dal CNI.
I CFP non sono solo un obbligo: sono la traccia della competenza
Il Testo Unico CNI 2026.0 offre una cornice organica per leggere, gestire e controllare la formazione continua degli ingegneri.
Ma il messaggio di fondo va oltre la procedura.
La competenza professionale non è un titolo acquisito una volta per sempre. È una condizione da mantenere, aggiornare, dimostrare e rendere coerente con l’evoluzione della tecnica e della società.
Per questo i CFP non dovrebbero essere letti soltanto come “punti” da accumulare. Sono la traccia amministrativa di un dovere più alto: continuare a essere professionisti tecnicamente adeguati, responsabili e capaci di operare in un settore sempre più complesso.
In definitiva, la formazione continua non serve solo a rispettare una regola. Serve a ricordare che l’ingegneria, prima ancora di essere una prestazione, è una responsabilità.
FAQ TECNICHE: CFP ingegneri 2026: regole CNI e obblighi | Ingenio
Quanti CFP deve avere un ingegnere per esercitare la professione?
Ogni ingegnere iscritto all’Albo deve possedere almeno 30 CFP in ogni momento dell’anno.
Quanto vale un CFP?
Un CFP corrisponde a un’ora di formazione.
Esiste un limite massimo di CFP?
Sì. Il limite massimo è pari a 120 CFP al 31 dicembre di ciascun anno.
Cosa succede ogni anno al monte crediti?
Ogni anno il sistema detrae 30 CFP (oppure 15 CFP per chi si è iscritto tra il 1° luglio e il 31 dicembre) e aggiunge i crediti maturati e quelli derivanti da eventuali esoneri.
I 5 CFP di deontologia sono obbligatori?
Sì. I nuovi iscritti devono conseguirli entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione; sono compresi nei CFP riconosciuti all’atto della prima iscrizione.
La FAD consente di ottenere CFP?
Sì, se si tratta di FAD accreditata da Ordini, Provider o CNI e se rispetta i requisiti di identificazione, tracciabilità, partecipazione e verifica previsti dal Testo Unico.
L’autocertificazione dell’attività professionale dà CFP?
Sì. L’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile può consentire il riconoscimento di 15 CFP/anno, secondo modalità e termini stabiliti dal CNI (in genere entro il 31 marzo dell’anno successivo).
Le pubblicazioni tecniche danno CFP?
Sì, se rispettano le condizioni previste. Articoli, monografie, contributi su volume e brevetti possono generare CFP entro i limiti stabiliti dal Testo Unico e dal Regolamento.
Gli esoneri danno crediti?
Gli esoneri non sono crediti aggiuntivi, ma riducono la detrazione annuale dell’obbligo formativo (2,5 CFP per mese intero riconosciuto).
Cosa rischia un ingegnere non in regola con i CFP?
Se esercita la professione senza essere in regola con l’obbligo formativo, può essere soggetto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale.
Formazione e CFP
La sezione INGENIO dedicata a formazione e crediti formativi professionali raccoglie guide, aggiornamenti e approfondimenti su CFP, obblighi ordinistici, deontologia, FAD, esoneri e controlli per ingegneri, architetti, geometri e tecnici delle costruzioni. Un riferimento pratico per orientarsi nella formazione continua.
Professione
Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.
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