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Crediti Superbonus, Sismabonus e Barriere con detrazione in 10 anni: comunicazioni dal 2 maggio 2023

La possibilità si applica ai crediti d'imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

Dal 2 maggio 2023 è possibile comunicare la ripartizione in 10 anni dei crediti da Superbonus e altri bonus edilizi (Sismabonus e Bonus barriere architettoniche) non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

Il tutto, in virtù di quanto specificato nel provvedimento prot. n. 2023/132123 dello scorso 18 aprile dell'Agenzia delle Entrate, attuativo delle ultime novità del Decreto Cessioni (11/2023, convertito in legge 38/2023) ma figlio anche di quanto previsto dall'art.9, comma 4 del DL 176/2022 (Aiuti-Quater, convertito in legge 6/2023), che fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari (cioè imprese e banche) che intendono usufruire di questa possibilità.

Come si effettua la comunicazione

La nuova funzionalità è disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e consente di comunicare:

  • il tipo di credito;
  • la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni;
  • l'ammontare della rata.

La comunicazione, tra l'altro, potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Crediti spalmati su 10 anni per Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere

La possibilità si applica ai crediti d'imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

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