Data Pubblicazione:

Da deposito attrezzi ad abitazione, da ufficio e soppalco a residenza con ampliamento: il condono è fuori portata

Consiglio di Stato: la ristrutturazione edilizia integra una fattispecie riconducibile alla tipologia di illecito 3 di cui all’Allegato 1 del DL 269/2003, per cui non rientra nel perimetro del terzo condono.


Il terzo condono edilizio (decreto-legge 269/2003, convertito in legge 326/2003) non si può applicare alle opere di ristrutturazione edilizia.

Lo precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 6149/2022 de 18 luglio, che mette i paletti all'ultimo dei tre condoni edilizi per legge, differenti dal procedimento di sanatoria edilizia in quanto tale perché riferiti a specifici abusi effettuati in determinati periodi temporali.

Da deposito attrezzi ad abitazione, da ufficio e soppalco a residenza con ampliamento: il condono è fuori portata

Permesso in sanatoria per trasformazioni edilizie

Nel caso di specie, si arrivava sino a Palazzo Spada a causa del diniego di un permesso in sanatoria relativo a due interventi edilizi, effettuati sullo stesso edificio:

  1. la trasformazione di un deposito attrezzi in abitazione;
  2. la trasformazione di un ufficio e soppalco in residenza, con ampliamento della superficie del soppalco.

Gli interventi oggetto di sanatoria consistono nella trasformazione di un deposito di attrezzi in abitazione, e di un ufficio e soppalco in residenza con ampliamento della superficie del soppalco, con oggettivo aumento volumetrico, ancorchè reputato dalla ricorrente come ‘contenuto’, che l’Amministrazione comunale ha circoscritto alla tipologia di illecito 1. 

 

La tipologia di intervento edilizio: il corretto inquadramento

Secondo il TAR, è dirimente rilevare che si tratta di interventi di trasformazione (nel primo caso, di un deposito in abitazione al piano terra, con oggettivo aumento volumetrico, ancorchè reputato dalla ricorrente come contenuto; nell’altro caso, invece, di un deposito attrezzi in abitazione), che l’Amministrazione comunale ha ascritto alla tipologia di illecito 1: fattispecie esclusa dal novero delle opere condonabili.

Tale qualificazione, in realtà, potrebbe essere, invero, rettificata, nel senso che le opere controverse (pur sempre riconducibili alla trasformazione di un edificio esistente) potrebbero rientrare in un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001.

Ma anche se così fosse, ciò non determinerebbe un esito diverso ai fini del richiesto accoglimento della domanda di condono, in quanto la ristrutturazione edilizia integra una fattispecie riconducibile alla tipologia di illecito 3 di cui all’Allegato 1 del d.l. n. 269/2003, sicchè alla stessa non può trovare applicazione sia la previsione generale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31/2004, secondo cui sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di illecito ai numeri 4, 5,6, dell’allegato 1 del d.l. 269 del 2003, sia quella più specifica, applicabile alla fattispecie, di cui all’art. 1, comma 3, secondo cui ‘nelle aree demaniali, nelle aree a parco regionale, fatte salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all’allegato 1 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003.

 

La data di realizzazione degli interventi

Nella fattispecie, le opere realizzate non sono condonabili in quanto sono state realizzate in difformità dal titolo abilitativo edilizio formatosi a seguito dell’approvazione nel 1996 di un piano di recupero, e ricadono all’interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud di Milano, la cui istituzione è anteriore alla realizzazione delle opere. 

 

Terzo condono edilizio solo per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria

Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza in materia, “in base alla legge n. 326/2003 il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato; ciò anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Non possono, dunque, essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Cons. Stato, sez. VI, 1664/2016; id., 1898/2016; id., n. 3487/2016; sez. IV, n. 813/2017; id., n. 1935/2017; id., n. 4007/ 2017)”(Consiglio di Stato sez. VI, 07/02/2022, n.824).

 

Il mutamento d'uso giuridicamente rilevante

Il ricorrente aveva ipotizzato che l'intervento sul soppalco potesse qualificarsi come manutenzione straordinaria ma il Collegio rammenta che: "In materia di edilizia, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, atteso che nel loro ambito possono aversi mutamenti di fatto ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria; pertanto, il cambio di destinazione d'uso strutturale non consentito dalla disciplina urbanistica è quello il quale comporta una variazione in aumento dei carichi urbanistici che impone una adeguata dotazione di standard urbanistici" (Consiglio di Stato, sez. IV , 08/01/2016 , n. 35).

Emerge dai fatti di causa, ma è stato adeguatamente evidenziato dal TAR, che gli interventi di trasformazione del deposito attrezzi in abitazione e di ufficio e soppalco in residenza con ampliamento della superficie del soppalco hanno determinato un oggettivo aumento volumetrico, riconosciuto dall’appellante, anche se dalla stessa reputato come ‘contenuto’

Ne consegue che, nella fattispecie, l’intervento è avvenuto comportando una variazione in aumento dei carichi urbanistici, realizzata in difformità dal ‘titolo abilitativo edilizio’.

Insomma: questo condono non si può fare.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi