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Da pergolato a tettoia: quando serve il permesso di costruire

Un pergolato con copertura fissa, ancoraggio stabile e dimensioni considerevoli costituisce una tettoia abusiva da demolire in assenza del permesso di costruire.

Occhio ai 'finti' pergolati che in realtà sono tettoie perché la normativa edilizia e urbanistica, che consente l'edilizia libera per i primi, dispone invece obbligatoriamente il previo rilascio del permesso di costruire per le seconde, soprattutto se di dimensioni rilevanti.

Un repilogo delle regole in tal senso è contenuto nella sentenza 12489/2025 del Tar Lazio, che chiarisce i confini tra pergolato (edilizia libera) e tettoia (soggetta a permesso di costruire), stabilendo che un manufatto con copertura fissa, ancoraggio stabile e dimensioni considerevoli costituisce una tettoia abusiva da demolire.

La decisione conferma l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra strutture ornamentali amovibili e vere costruzioni con impatto edilizio.

 

Il pergolato del contendere

Un proprietario di immobile in zona "Agro Romano" a Roma aveva realizzato una struttura metallica con pannelli vetrati scorrevoli (6,50 x 4,50 m, altezza 2,80 m) su piattaforma in cemento armato, adiacente al prospetto nord di un fabbricato.

Roma Capitale aveva emesso ordinanza di demolizione per abuso edilizio, contestando la realizzazione senza permesso di costruire.

 

Edilizia libera: le ragioni del ricorrente

Il proprietario sosteneva che la struttura costituisse un "pergolato leggero" rientrante nell'edilizia libera, caratterizzato da:

  • telaio in alluminio assemblato con viti e bulloni;
  • assenza di muratura sui tre lati aperti;
  • vetri mobili e non sigillanti;
  • copertura non antipioggia ma solo parasole;
  • facilità di smontaggio.

 

La distinzione pergolato-tettoia nella giurisprudenza

Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato che distingue tra:

Pergolato (edilizia libera): manufatto ornamentale in struttura leggera, facilmente amovibile, privo di fondamenta, destinato al sostegno di piante rampicanti per ombreggiatura di superfici modeste;
Tettoia (soggetta a permesso): pergolato coperto superiormente, anche parzialmente, con struttura non facilmente amovibile, che diventa soggetto alla disciplina edilizia e richiede titolo abilitativo.


Questa struttura è una tettoia: ecco perché

Il Tribunale ha qualificato la struttura come tettoia sulla base di elementi oggettivi:

  • ancoraggio stabile alla parete del fabbricato adiacente;
  • presenza di copertura fissa (ancorché non statica);
  • volume consistente (6,50 x 4,50 x 2,80 m);
  • fissaggio su piattaforma preesistente in cemento;
  • impatto edilizio considerevole.

 

Demolizione inevitabile

La sentenza ribadisce che:

  1. l''ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato per costruzioni abusive;
  2. non è necessaria motivazione aggiuntiva oltre l'accertamento dell'abuso;
  3. la qualificazione giuridica del manufatto dipende dalle caratteristiche strutturali oggettive;
  4. la facilità di smontaggio non è sufficiente se mancano altri requisiti del pergolato.

 

Pergolato in edilizia libera: quali requisiti servono?

La decisione conferma che per rientrare nell'edilizia libera, un pergolato deve cumulativamente:

  • essere privo di fondamenta stabili;
  • avere funzione meramente ornamentale;
  • presentare dimensioni modeste;
  • essere facilmente amovibile;
  • non produrre significativo impatto edilizio.

 

Pergolato o tettoia? Su cosa si basa la valutazione

La sentenza chiarisce che la denominazione data dal proprietario ("pergolato") non è sufficiente se le caratteristiche strutturali configurano una tettoia.

La valutazione deve basarsi su elementi oggettivi come stabilità, dimensioni, impatto edilizio e funzione, piuttosto che sulla presunta facilità di rimozione.

Il principio guida resta la distinzione tra strutture ornamentali temporanee e vere costruzioni con impatto permanente sul territorio.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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